Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. La loro concessione o il loro diniego può influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4168/2024) chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile contestare in sede di legittimità la decisione di un giudice di non applicare tali circostanze, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Torino che confermava il suo giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due punti: una presunta erronea applicazione di norme processuali e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano state richieste dalla difesa.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, esaminando distintamente i due motivi proposti dall’imputato e fornendo importanti chiarimenti sulla funzione del giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: Riproporre le Argomentazioni dell’Appello non è sufficiente
Il primo motivo del ricorso è stato giudicato inammissibile perché, secondo la Corte, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate nel giudizio d’appello. La Cassazione ricorda che il ricorso in sede di legittimità non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È necessario, invece, individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un difetto di motivazione palesemente illogico, cosa che nel caso di specie non era stata fatta.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo, incentrato sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha stabilito che la motivazione del giudice d’appello era corretta sia in diritto sia dal punto di vista logico. Il giudice di merito aveva infatti fondato la sua decisione su parametri legalmente previsti dall’art. 133 del codice penale, ovvero la gravità della condotta e la personalità dell’imputato.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un ‘giudizio di fatto’ che spetta esclusivamente al giudice di merito. Questo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente contraddittoria o illogica. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che il giudice può legittimamente fondare il suo diniego anche su un solo elemento ritenuto prevalente e decisivo, come la particolare gravità del reato o un profilo di pericolosità del colpevole. Non è tenuto, quindi, a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole addotto dalla difesa, se ne individua uno di segno contrario che ritiene assorbente.
le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza l’idea che il ricorso in Cassazione deve essere un rimedio mirato a denunciare specifici errori di diritto, non un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le richieste di attenuanti generiche devono essere solidamente argomentate nei primi due gradi di giudizio, poiché le possibilità di rimettere in discussione un diniego davanti alla Suprema Corte sono estremamente limitate e circoscritte a vizi evidenti della motivazione.
 
È possibile ricorrere in Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo con il rigetto delle circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo l’ordinanza, il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello o a contestare la valutazione di merito del giudice, senza indicare un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione.
Quali elementi può usare il giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può basare la sua decisione sui parametri dell’art. 133 del codice penale, come la gravità della condotta e la personalità del ricorrente. Secondo la Corte, anche un solo elemento, se ritenuto prevalente, è sufficiente a giustificare il rigetto del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4168  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con cui si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile ex art 606, comma 3, cod. proc. pen., posto che il ricorrente non qualifica correttamente il vizio dedotto e si limita in sostanza a riproporre le argomentazioni dell’appello.
Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 5).
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra ta elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.