Circostanze attenuanti generiche: quando il ricorso è inammissibile
Le circostanze attenuanti generiche costituiscono un elemento cardine del sistema penale italiano, permettendo al giudice di adeguare la sanzione alla reale entità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, la loro concessione non è un atto dovuto, ma il risultato di una valutazione discrezionale che deve essere supportata da una motivazione logica e coerente, specialmente quando si intreccia con la contestazione della recidiva.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. Il fulcro della contestazione riguardava il diniego della prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti e l’applicazione del regime della recidiva. L’imputato lamentava una valutazione eccessivamente severa, ma la Suprema Corte ha rilevato una carenza strutturale nell’impugnazione.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Tale esito deriva dal fatto che la Corte territoriale aveva già fornito una spiegazione dettagliata e priva di vizi logici circa il mancato riconoscimento del beneficio. In particolare, è stato dato rilievo alla reiterazione di violazioni della legge e alla presenza di numerosi precedenti penali, alcuni dei quali molto recenti. Questi elementi rendono legittima la scelta del giudice di merito di dare prevalenza alla recidiva rispetto a eventuali fattori attenuanti.
Implicazioni per la difesa
Un ricorso che si limita a contestare il merito delle valutazioni del giudice, senza evidenziare una reale violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione, è destinato al rigetto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove riaprire il dibattito sui fatti, ma un organo che vigila sulla correttezza del percorso logico-giuridico seguito nei gradi precedenti.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria ordinanza sulla constatazione che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla condotta recidivante del ricorrente, che ha dimostrato una persistente propensione al crimine. I giudici hanno sottolineato che, in presenza di una motivazione logica e basata su dati oggettivi come i precedenti penali, le valutazioni del giudice di merito sono insindacabili in sede di legittimità. L’assenza di un confronto effettivo tra i motivi del ricorso e le argomentazioni della sentenza d’appello ha reso l’impugnazione priva della specificità necessaria.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in virtù dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che il tentativo di ottenere una riduzione della pena attraverso le attenuanti generiche deve scontrarsi con la storia giudiziaria dell’imputato. La reiterazione dei reati e la vicinanza temporale tra le condanne precedenti rappresentano ostacoli insormontabili se non vengono prodotte argomentazioni difensive capaci di scardinare la logica della sentenza di merito.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso sulle attenuanti?
Il ricorso è inammissibile se non contesta specifici errori di legge o mancanze logiche nella motivazione del giudice di merito, limitandosi a richiedere una nuova valutazione dei fatti.
Quale ruolo giocano i precedenti penali nel calcolo della pena?
I precedenti penali, specialmente se recenti e reiterati, giustificano l’applicazione della recidiva e possono portare il giudice a negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria che può arrivare a diverse migliaia di euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39624 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39624 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha adeguatamente motivato sia con riguardo al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sia con riguardo all’applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
e estensore GLYPH Il