Circostanze Attenuanti Generiche: Come i Precedenti Penali Influenzano la Decisione del Giudice
Le circostanze attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del reato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: i precedenti penali di un imputato possono essere un ostacolo insormontabile per ottenere questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il delitto di cui all’art. 495 del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale). La sua condanna era stata confermata sia dal Giudice dell’Udienza Preliminare che dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito non avevano adeguatamente giustificato il diniego di questo beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione e le circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato’. Questa formula indica che le ragioni dell’appellante erano palesemente prive di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da non meritare un’analisi approfondita nel merito.
La Corte ha stabilito che la decisione dei giudici di grado inferiore era corretta e ben motivata. In particolare, ha sottolineato come la motivazione del diniego delle attenuanti fosse implicitamente ma chiaramente contenuta nelle argomentazioni usate per riconoscere la sussistenza della recidiva reiterata a carico dell’imputato.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede in un principio di logica e coerenza giuridica. La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva valorizzato ‘in malam partem’ (cioè a sfavore dell’imputato) l’esistenza di gravi e reiterati precedenti penali. Questo elemento era stato considerato decisivo per applicare l’aggravante della recidiva.
Secondo la Cassazione, lo stesso elemento – la presenza di un curriculum criminale significativo – costituisce un indicatore sufficiente per giustificare anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non è necessario che il giudice fornisca una motivazione separata e distinta per negare le attenuanti, quando la ragione è già evidente dalla valutazione complessiva della personalità dell’imputato, emersa proprio dall’analisi dei suoi precedenti.
In sostanza, la Corte afferma che non vi è alcuna contraddizione nel utilizzare lo stesso dato fattuale (i precedenti penali) per raggiungere due conclusioni giuridiche distinte ma convergenti: da un lato, l’aumento della pena tramite la recidiva; dall’altro, il rifiuto di una sua diminuzione tramite le attenuanti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche deve tenere conto di tutti gli aspetti della personalità dell’imputato, inclusi i suoi trascorsi giudiziari. Un passato criminale non solo può aggravare la posizione del reo attraverso l’istituto della recidiva, ma può anche precludergli l’accesso a benefici volti a mitigare la sanzione. La decisione ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato, purché la sua scelta sia logicamente motivata, anche implicitamente, sulla base di elementi concreti come, appunto, i precedenti penali.
I precedenti penali di un imputato possono impedire la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’esistenza di gravi e reiterati precedenti penali è un indicatore sufficiente a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Gli stessi elementi usati per contestare la recidiva possono essere usati anche per negare le attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha stabilito che le motivazioni sulla sussistenza dei presupposti per la recidiva reiterata, basate sui precedenti penali, possono essere validamente utilizzate anche per giustificare la mancata concessione del beneficio delle attenuanti.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza cori cui la Corte di Appello Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani di condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazion legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, giacché le connotazioni fattuali e personali dell vicenda che sorreggono la scelta del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio sono da ricavare dalle motivazioni che la Corte di appello ha dato circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata, laddove valorizzato in malam partem l’esistenza di gravi e reiterati precedenti penali, indicat sufficiente a giustificare anche il diniego del beneficio di legge invocato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.