Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 23 ottobre 2020, con la quale Amatuc NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro quattr di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsab dell’imputato.
2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
2.3. Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzioNOMErio.
2.4. Vizio di motivazione in ordine all’ingiustificato diniego delle circo attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
2.5. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensio condizionale della pena.
3. Il ricorso è inammissibile.
Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censu adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di meri non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della se impugnata.
La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime c relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsab dell’imputato (in primis assume rilievo la corrispondenza tra le dichiarazioni dei tes che conducono al riconoscimento dell’imputato quale responsabile del furto) motivo si sostanzia in una generica critica alle articolate motivazioni dell territoriale, proponendo una mera rilettura dei fatti e delle fonti d inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giu tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione pr ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 5 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incrimiNOME, per valutarne la gravità, l’e del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2 Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri d all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di me conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei l della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la rela motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutaz grado di offensività della condotta, la reiterazione della medesima a breve dist di tempo che è indice di abitualità del comportamento e l’esistenza di preced penali a carico dello stesso imputato. Si tratta di circostanze indiscutibi significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall’art. 13 pen.
L’imputato si limita a sminuire la portata dei dati fattuali descritti nella impugnata, ai quali tuttavia la Corte distrettuale, con adeguato app argomentativo, ha riconosciuto rilievo decisivo al fine di negare il beneficio ric
Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto co ed adeguata anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis co apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generi h invece, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contradd e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Cor ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il ri sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eg riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti g disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 285
del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alb Rv. 230691).AI fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generic giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 1 pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscime del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpe o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare a sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte appello ha osservato che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti p concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenendo altresì conto precedenti penali di cui l’imputato risulta gravato, i quali rappresentano indice sua propensione alla commissione di atti criminosi.
Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce la care motivazionale circa il diniego della sospensione condizionale della pena, va ricor che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel va la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli e richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017 Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, COGNOME, Rv. 263534). Nel caso di specie, la Corte d’appello si è allineata ai predetti principi giurisprudenzial di negare il beneficio invocato, formulando una specifica prognosi, secondo cu ricorrente non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, evidenziando i precedenti penali, lasciando così logicamente presupporre l’assenza di una volont rispettare le leggi penali.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussisten ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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