Circostanze attenuanti generiche: no se ci sono precedenti penali
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6949 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di commisurazione della pena: la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su elementi concreti. Nel caso di specie, la presenza di precedenti penali e la gravità della condotta hanno giustificato pienamente il diniego di tale beneficio, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Livorno che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico eroina e cocaina. La pena inflitta era di un anno e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 4.000 euro.
L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: lamentava l’errata applicazione della legge e la motivazione illogica riguardo alla misura della pena, contestando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca sul nascere, ritenendola non meritevole di essere esaminata. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’aggiunta dell’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi e chiari.
Il ricorso come mera riproduzione
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il motivo del ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di questioni già sollevate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha presentato nuovi argomenti o evidenziato vizi specifici di legittimità della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le stesse lamentele. Questo comportamento processuale è una causa tipica di inammissibilità del ricorso in Cassazione, che non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
La corretta valutazione delle circostanze attenuanti generiche
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di negare le circostanze attenuanti generiche fosse stata presa con una motivazione logica e analitica, pienamente conforme alla legge. I giudici d’appello avevano infatti considerato attentamente una serie di elementi negativi:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico precedenti che dimostravano una ‘elevata inclinazione a delinquere’. Questo elemento è fondamentale per valutare la personalità del reo.
2. La gravità della condotta: Il reato non era di lieve entità, data la quantità di dosi pronte per essere vendute e la natura delle droghe (eroina e cocaina), considerate ‘pesanti’.
3. La condotta processuale: Anche il comportamento tenuto dall’imputato durante il processo è stato un fattore preso in considerazione.
La Corte ha quindi concluso che i giudici di merito hanno correttamente bilanciato gli elementi a disposizione, ritenendo che quelli negativi prevalessero su eventuali aspetti positivi, giustificando così il diniego del beneficio.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito: le circostanze attenuanti generiche non sono un automatismo. La loro concessione dipende da una valutazione complessiva del giudice, che deve tenere conto di tutti gli indici previsti dalla legge, inclusa la capacità a delinquere del reo, la gravità del reato e la sua condotta. Un passato criminale significativo e la serietà del delitto commesso sono ostacoli difficilmente superabili per ottenere uno sconto di pena. Inoltre, per adire la Corte di Cassazione, è necessario presentare motivi di ricorso specifici che denuncino un errore di diritto, e non una semplice riproposizione delle proprie doglianze.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Sì. Secondo questa ordinanza, i precedenti penali che dimostrano una “elevata inclinazione a delinquere” dell’imputato sono un elemento che il giudice può e deve considerare per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso di questo tipo è considerato inammissibile.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la gravità della condotta?
La Corte ha considerato la ‘non minima gravità della condotta’ basandosi su elementi concreti come il numero di dosi di sostanza stupefacente pronte per la vendita a terzi e la natura stessa delle sostanze detenute (eroina e cocaina).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 22.11.2022 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno in data 4.11.2021 aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 a lui ascritto (cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina) e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4000,00 di multa (fatto accertato in Livorno il 12 febbraio 2020).
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo difensore di fiducia propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce l’insufficienza e/o l’illogicità manifesta della motivazione e la violazione di legge in punto di misura della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione all’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Il ricorso é inammissibile.
Il motivo é meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d’appello con motivazione logica ed analitica posto in evidenza ai fini del diniego delle generiche i precedenti penali dell’imputato che dimostrano la sua elevata inclinazione a delinquere e la non minima gravità della condotta stante il numero di dosi pronte per la cessione a terzi e la natura delle sostanze detenute nonché alla luce della condotta processuale del medesimo.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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