Circostanze attenuanti generiche: quando i precedenti penali contano
Le circostanze attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle peculiarità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione della condotta passata e futura dell’imputato, inclusi i precedenti penali, possa legittimamente portare al loro diniego.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di falsità ideologica e uso di atto falso, previsti dagli articoli 480 e 489 del codice penale. La condanna, emessa dal Tribunale di primo grado, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, ma non per contestare la sua colpevolezza. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Il Diniego delle circostanze attenuanti generiche e la decisione della Cassazione
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando la correttezza della decisione impugnata.
I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte territoriale avesse fornito una giustificazione logica e del tutto adeguata. La decisione di negare le attenuanti era infatti ancorata a elementi specifici e negativi relativi alla condotta dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione del diniego si basava su due pilastri principali:
1. Precedenti Penali: L’imputato aveva commesso in passato altri reati. In particolare, uno di questi era ‘specifico’, cioè della stessa indole di quello per cui si procedeva, essendo legato a documentazione richiesta dall’ispettorato del lavoro. Questo dimostrava una tendenza a delinquere in un determinato ambito.
2. Condotta Successiva: Erano state accertate ulteriori condotte di reato commesse dall’imputato anche dopo il fatto per cui era stato condannato.
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per negare le circostanze attenuanti generiche è sufficiente la sussistenza anche di un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, che il giudice ritenga prevalente su eventuali elementi positivi. Tale elemento ostativo può derivare dalla valutazione complessiva della vita e della condotta dell’imputato, inclusi, come in questo caso, i precedenti penali.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione non deve essere arbitraria, ma basata su una motivazione logica e coerente. I precedenti penali e la condotta complessiva dell’imputato, sia prima sia dopo il reato, sono elementi di primaria importanza in questa valutazione. Un passato criminale, specialmente se include reati della stessa natura, può essere considerato un indicatore di una maggiore pericolosità sociale e, di conseguenza, un ostacolo insormontabile per ottenere una riduzione della pena.
I precedenti penali possono impedire il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la precedente commissione di altri reati, specialmente se uno di questi è specifico (della stessa indole), è una ragione valida e sufficiente per negare le circostanze attenuanti generiche.
È sufficiente un solo elemento negativo per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la giurisprudenza costante richiamata nell’ordinanza, il diniego può essere legittimamente fondato anche su un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, qualora il giudice lo ritenga prevalente rispetto ad altri elementi favorevoli all’imputato.
Perché il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la decisione della Corte d’Appello di negare le attenuanti era basata su una giustificazione adeguata e logica, ancorata a elementi concreti come i precedenti penali e le condotte illecite successive, rendendo la lamentela dell’imputato priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28999 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a LUMEZZANE il 16/10/1964
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato quella del Tribunale di Verona in ordine al delitto previsto dagli ar 480 e 489 cod. pen.;
Lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, con le quali si chiede annull la sentenza impugnata;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato, atteso che il provvedimento impugnato fornisce oltremodo adeguata giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt’altro che illogica alla precedente commissione di altri re – l’uno dei quali specifico rispetto a quello per cui si procede, perché correlato a documentazio richiesta dall’ispettorato del lavoro – come anche a condotte di reato accertate e consumat successivamente a quella in esame: pertanto la Corte di merito, attenendosi ai principi affermat costantemente da questa Corte, ha negato le circostanze attenuanti generiche legittimamente, fondando sulla sussistenza di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenu prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, COGNOME, rv 214200) inoltre tale elemento ostativo può essere costituito anche dalla valutazione di specif
precedenti, che sono uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamen sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente