Circostanze attenuanti generiche: quando i precedenti penali contano
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e viene esclusa quando la storia criminale dell’imputato rivela una spiccata tendenza a delinquere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida con patente revocata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna, confermata sia in primo grado che in appello, di un soggetto per il reato di guida senza patente, poiché già revocata, con l’aggravante della recidiva nel biennio. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando le sue doglianze su due principali motivi: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e le circostanze attenuanti generiche
L’appellante sosteneva che i giudici di merito avessero commesso una violazione di legge nel negargli i benefici previsti dall’ordinamento. In particolare, secondo la difesa, il fatto contestato era di lieve entità e, pertanto, avrebbe dovuto essere archiviato per particolare tenuità. Inoltre, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una significativa riduzione della pena inflitta.
Secondo la difesa, i giudici non avevano adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una valutazione negativa basata esclusivamente sui suoi precedenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione di censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione complessiva della personalità dell’imputato. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva ampiamente motivato il diniego dei benefici richiesti, facendo leva sui comportamenti “recidivanti ed abituali” del soggetto. L’imputato, infatti, vantava numerosissimi precedenti penali a suo carico per reati di varia natura, tra cui quelli contro la sicurezza pubblica, il patrimonio e in materia di stupefacenti.
Questa conclamata tendenza a delinquere è stata considerata del tutto incompatibile sia con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che presuppone un comportamento non abituale, sia con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha inoltre richiamato un principio consolidato secondo cui non è necessario che il giudice di legittimità motivi espressamente il rigetto di ogni singola deduzione, quando la sua infondatezza emerge chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione della personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, gioca un ruolo decisivo nella concessione di benefici come le attenuanti generiche o la non punibilità per tenuità del fatto. La presenza di un curriculum criminale significativo e di una condotta abitualmente illecita può precludere l’accesso a tali istituti, poiché dimostra una pericolosità sociale che il giudice non può ignorare. La decisione riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare tali aspetti, un giudizio che, se logicamente motivato, difficilmente può essere censurato in sede di legittimità.
Quando possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Possono essere negate quando l’imputato ha numerosi precedenti penali e manifesta comportamenti recidivanti ed abituali. Questi elementi, nel loro complesso, possono essere considerati incompatibili con una valutazione favorevole che giustifichi una riduzione di pena.
Un giudice deve rispondere punto per punto a ogni motivo di appello?
No. Secondo la Corte, una sentenza non è censurabile se non motiva espressamente su una specifica deduzione, qualora il suo rigetto si possa desumere chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della decisione.
Perché il ricorso per guida con patente revocata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e riproponevano questioni già correttamente respinte dai giudici di merito, i quali avevano adeguatamente motivato il diniego dei benefici richiesti sulla base dei numerosi precedenti penali e del comportamento abituale dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SEZZE il 15/10/1972
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in ordine al reato di guida senza patente (perché revocata), con recidiva nel biennio.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (p. 1 sent. app.), risultando altresì manifestamente infondati, considerata la completezza e la congruità della motivazione; che, quanto alle invocate circostanze generiche, il motivo appare generico e che comunque vale il principio per il quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284096): nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato i comportamenti recidivanti ed abituali dell’imputato, i numerosissimi precedenti penali a suo carico per reati contro la sicurezza pubblica, contro il patrimonio e in violazione della legge sugli stupefacenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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