Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9564 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9564 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui i Tribunale di Foggia, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato – previa riqualificaz della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, con di delle circostanze attenuanti generiche – alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.333,00 multa;
che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche e all’entità del trattamento sanzionatorio.
Considerato che il ricorrente reitera, in modo del tutto generico, una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di merito, nonché attinente ad un trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e logica motivazione;
che, in punto di diritto, deve ribadirsi il principio secondo cui la graduazione della anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze, aggravanti attenuanti, e per la continuazione nonché all’individuazione della pena base, rientra ne discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl 132 e 133 cod. pen.; con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad un nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazion (ex plurimis, Sez. 5, n. 29829 del 13/03/2015, Rv. 265141; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142);
che, inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficie che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressi tipo “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153), il che, in particolare, vale anche con riferimento alla misura della riduzione della pena per effe dell’applicazione di un’attenuante (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; Sez. 6, n 9120 del 2/7/1998, Rv. 211583);
che la Corte ha correttamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, visto che la pena irrogata è stata calcolata quasi al minimo edittale e non si so ravvisati in atti specifici elementi positivi in grado di giustificare la concessione del benef
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il rico senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratori dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.