Circostanze attenuanti generiche: come incidono sulla pena?
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in quanto consente al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, quali sono i limiti del potere discrezionale del giudice in questa valutazione? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sul rapporto tra il riconoscimento di tali attenuanti e la successiva determinazione della pena, chiarendo che i due momenti valutativi, sebbene collegati, restano distinti. La Suprema Corte ha affrontato il caso di un ricorso che lamentava un’insufficiente riduzione della pena, nonostante l’applicazione dell’art. 62-bis c.p.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica. In seguito a un primo giudizio in Cassazione, che aveva annullato parzialmente la sentenza, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva riformato la decisione. In particolare, i giudici di secondo grado avevano concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, rideterminando di conseguenza la pena.
Non soddisfatto dell’entità della riduzione, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valorizzato le attenuanti concesse nel quantificare la sanzione finale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno respinto la tesi difensiva, affermando la piena legittimità dell’operato della Corte d’Appello. Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio sulla concessione delle attenuanti e quello sulla dosimetria della pena.
Le motivazioni sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche
La Corte ha spiegato che non vi è alcuna contraddizione nel concedere le circostanze attenuanti generiche e, allo stesso tempo, utilizzare la gravità della condotta come parametro per definire l’entità della pena. Secondo gli Ermellini, il giudice di merito può benissimo ritenere un elemento (come la gravità del fatto) ‘recessivo’ al momento di decidere se concedere o meno le attenuanti, per poi ‘recuperarlo’ legittimamente nella fase successiva, quella della concreta deliberazione sanzionatoria.
In altre parole, la scelta di riconoscere le attenuanti si basa su una valutazione complessiva che può includere elementi favorevoli all’imputato. Tuttavia, ciò non cancella la gravità oggettiva del reato commesso. Tale gravità può e deve essere ponderata dal giudice quando si tratta di quantificare la pena da infliggere, pur all’interno della cornice edittale già mitigata dalla presenza delle attenuanti. La valutazione del giudice di merito sulla dosimetria della pena è un esercizio di discrezionalità che, se logicamente motivato come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di commisurazione della pena. La concessione delle circostanze attenuanti generiche non comporta un automatico ‘sconto’ di pena predeterminato, ma apre semplicemente la strada a una sanzione inferiore al minimo edittale o a una riduzione fino a un terzo della pena base. L’effettiva entità di tale riduzione resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, che deve bilanciare tutti gli elementi del caso, inclusa la gravità del reato. Per i professionisti del diritto, ciò significa che l’argomentazione difensiva non può limitarsi a chiedere le attenuanti, ma deve anche fornire elementi concreti per convincere il giudice a operare una riduzione significativa, dimostrando perché la gravità del fatto dovrebbe essere considerata meno rilevante nella specifica situazione.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche impedisce al giudice di considerare la gravità del fatto per determinare la pena?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice può concedere le attenuanti generiche e, allo stesso tempo, fare riferimento alla gravità della condotta per la dosimetria della pena, senza che ciò costituisca una contraddizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena è stata considerata logica e non contraddittoria, rientrando nei suoi poteri discrezionali di valutazione.
Cosa significa che un parametro è ‘recessivo’ in una fase e ‘recuperato’ in un’altra?
Significa che la gravità del fatto, pur non essendo stata così determinante da impedire la concessione delle attenuanti (fase in cui è ‘recessivo’), è stata legittimamente rivalutata come elemento rilevante al momento di quantificare concretamente la sanzione finale (fase in cui è ‘recuperato’).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3297 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 14/02/1972
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
34175/2024 GLYPH Rel. COGNOME – Ud. 18.12.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nell’ambito del giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale da parte della prima sezione penale di questa Corte, ha riformato parzialmente la sentenza di condanna del Gip del Tribunale di Foggia, concedendogli le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato di porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al quantum di riduzione della pena ex art. 62-bis cod. pen. – è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, nel valutare la dosimetria della pena (anche in relazione all’applicazione delle circostanze attenuanti di cui si discute), può ben riferirsi alla gravità della condotta quale parametro per la scelta commisurativa, parametro – si badi – non in contraddizione con la scelta di concedere le circostanze attenuanti generiche, ma solo ritenuto recessivo in quella sede e poi legittimamente “recuperato” dalla Corte di merito al momento della concreta deliberazione sanzionatoria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consigliere e ensore
Il Presidente