Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40844 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40844 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita del ricorso.
udito il difensore del ricorrente COGNOME NOME, avvocato COGNOME NOME del foro di CAGLIARI, il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso, insiste nell’accoglimento. ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Cagliari, su appello dell’imputato e del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano di condanna nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 590 bis, comma 2, cod. pen. / in relazione agli artt. 145, comma 5, e 186, comma 2 lett.c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, in danno di NOME COGNOME (commesso in Macomer il 5 febbraio 2018) alla pena di anni 3 di reclusione, ha disposto la revoca della patente di guida.
Nelle conformi sentenze di merito si dà atto che l’imputato Ì alla guida dell’autovettura Fiat Panda, versando in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato pari a 2,34 g/I alla prima prova e 2,09 g/I alla seconda prova) non aveva rispettato la segnaletica di stop che gli imponeva di fermarsi alla intersezione e aveva omesso di dare la precedenza ad altra autovettura, impattando in tal modo contro la stessa e cagionando alla conducente lesioni personali giudicate guaribili in 79 giorni.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1 Con il primo, ha dedotto la violazione di legge e segnatamente la mancata applicazione dell’art. 84 cod. pen. in relazione agli artt. 590 bis cod. pen. e 186 comma 2 d.lgs n.285/1992. Il difensore rileva che COGNOME era già stato giudicato con procedimento concluso con dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 186 comma 2 lett. c), del d.lgs n. 285/1992 per il medesimo fatto. Essendo oggi pacificamente la guida in stato di ebbrezza circostanza aggravante del reato di lesioni stradali gravi, la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere detta aggravante e in difetto di querela avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità in ordine al delitto di cui all’art. 590 bis comma 1 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte di Appello non avrebbe considerato che l’incidente era stato di entità modesta, che anche le lesioni prodotte (distorsione del rachide cervicale) non erano significative, che il danno era stato risarcito e che COGNOME aveva concluso positivamente il percorso di messa alla prova.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.11 primo motivo è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, COGNOME, Rv. 282322). Nel caso in esame il tema del ne bis in idem non è stato tennatizzato dal ricorrente nei motivi di appello, nei quali si è fatto riferimento al diver procedimento in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza solo per evidenziare che in tale ambito COGNOME aveva svolto in modo positivo il programma di trattamento elaborato nell’ambito della messa alla prova e, dunque, doveva essere ritenuto meritevole del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
6.11 secondo motivo, volto a censurare il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
E’ principio consolidato quello per cui in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferim a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattes superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di
elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che la pena irrogata fosse adeguata alla gravità del reato, al grado della colpa e alle conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima e che, di contro, la adesione al programma trattamentale nell’ambito del diverso procedimento non poteva essere valorizzato in quanto comportamento dovuto da parte del contravventore che accede al programma di definizione alternativa del processo a suo carico. Si tratta di motivazione che, in quanto esente da profili di manifesta illogicità, non può essere censurata in questa sede.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inamrnissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso in RomaM 3 settembre 2023.