Circostanze attenuanti generiche e droga: il no della Cassazione
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come, in materia di stupefacenti, la quantità della sostanza detenuta possa diventare l’elemento decisivo per escludere tale beneficio, rendendo di fatto irrilevanti altre argomentazioni difensive. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le logiche che guidano i giudici in questi casi.
I Fatti del Processo: Droga e Attenuanti Negate
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo a quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per la detenzione di un considerevole quantitativo di cocaina. La sentenza, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, aveva negato all’imputato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo i giudici di merito, la gravità del fatto, desumibile principalmente dalla quantità di droga sequestrata (sufficiente a confezionare oltre 1.900 dosi singole), non permetteva di riconoscere alcun elemento a favore dell’imputato tale da giustificare una riduzione della pena.
Il Ricorso in Cassazione: Il Vizio di Motivazione sulle circostanze attenuanti generiche
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. La difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero erroneamente fondato la loro decisione di negare le attenuanti basandosi esclusivamente su una documentazione scritta e anonima rinvenuta insieme allo stupefacente, senza una valutazione complessiva della situazione.
A parere del ricorrente, questa valutazione parziale avrebbe viziato la sentenza, non tenendo conto di altri possibili elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di impugnazione manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno smontato la tesi difensiva, chiarendo la logica seguita dalla Corte d’Appello e riaffermando un principio consolidato in materia di stupefacenti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione dei giudici di merito non si basava affatto in via esclusiva sulla documentazione anonima. Il fulcro della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche era un altro, ben più solido: la “quantità non esigua di cocaina” trovata in possesso dell’imputato. Questo dato oggettivo è stato considerato di per sé sufficiente a dimostrare la gravità del reato e a giustificare il trattamento sanzionatorio applicato.
La documentazione scritta, secondo la Cassazione, ha avuto un ruolo marginale, fungendo da “mero non decisivo sostegno” a una decisione già ampiamente motivata dall’elemento principale, ovvero l’ingente quantitativo di droga. La Corte ha quindi ritenuto la valutazione dei giudici di merito del tutto logica e corretta. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nei reati legati agli stupefacenti, la quantità della sostanza è un indicatore primario della gravità del fatto e della pericolosità sociale dell’autore. Quando il quantitativo è così rilevante, come nel caso di specie, diventa estremamente difficile per la difesa ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La valutazione del giudice, pur dovendo essere completa, può legittimamente attribuire un peso preponderante a questo dato oggettivo, considerandolo assorbente rispetto ad altri elementi che, in contesti diversi, potrebbero avere maggiore rilevanza. Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma la necessità di concentrare le strategie difensive su elementi concreti e significativi, consapevoli che il dato quantitativo rappresenta spesso uno scoglio quasi insormontabile.
Perché la Cassazione ha negato le circostanze attenuanti generiche?
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali hanno negato le attenuanti generiche principalmente a causa della “quantità non esigua di cocaina” (oltre 1.900 dosi medie) trovata in possesso dell’imputato, ritenendo questo elemento di per sé sufficiente a giustificare il diniego.
La documentazione scritta trovata con la droga ha avuto un ruolo decisivo?
No. Secondo la Corte, la documentazione richiamata dal ricorrente ha avuto solo un ruolo di “mero non decisivo sostegno” alla decisione già presa sulla base della notevole quantità di stupefacente. Il fattore primario e determinante è stata la quantità della droga.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38543 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il 19 settembre 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, il giorno 5 dicembre 2022, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche, secondo il COGNOME, dando esclusivo rilievo al contenuto della documentazione scritta e anonima rinvenuta con lo stupefacente trovato in possesso del prevenuto.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il proprio ricorso, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità delle invoca circostanze attenuanti generiche, con valutazione non manifestamente illogica, dando rilievo primario alla quantità non esigua di cocaina trovata in possesso del COGNOME, oltre 1.900 dosi medie singole, limitando la rilevanza probatoria della documentazione richiamata dal ricorrente a mero non decisivo sostegno della decisione già assunta;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1 marzo 2024
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