Circostanze attenuanti generiche: quando la riduzione di pena è limitata?
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non comporta automaticamente una riduzione massima della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il giudice di merito possa, con adeguata motivazione, limitare l’entità della diminuzione di pena, specialmente in presenza di un profilo criminale di rilievo. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per concorso nella detenzione di un ingente quantitativo di eroina. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Una presunta violazione di legge nel trattamento sanzionatorio, lamentando un’insufficiente riduzione della pena nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’illegittimità della confisca di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità.
In sostanza, il ricorrente riteneva di aver diritto a uno ‘sconto’ di pena più consistente e alla restituzione del denaro sequestrato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione ha confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello, rigettando le doglianze del ricorrente e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, data la natura palesemente dilatoria del ricorso.
Le Motivazioni: Analisi delle circostanze attenuanti e della confisca
La Corte ha fornito una motivazione chiara e logica per la sua decisione, soffermandosi su entrambi i punti sollevati dal ricorrente.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Sul primo punto, la Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata adeguata e non illogica. I giudici di merito avevano tenuto conto del fatto che la pena base era già stata fissata su criteri vicini al minimo edittale. Inoltre, la decisione di limitare l’effetto delle circostanze attenuanti generiche, pur riconoscendole, era giustificata dallo ‘spessore criminale’ dell’imputato e dai suoi evidenti collegamenti con ambienti malavitosi. In pratica, la Corte ha affermato che il riconoscimento di attenuanti non cancella la gravità complessiva del fatto e la pericolosità sociale del soggetto, elementi che il giudice deve ponderare nella commisurazione della pena finale.
La Legittimità della Confisca
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La confisca della somma di denaro è stata ritenuta legittima e logicamente giustificata. Il provvedimento si basava su due elementi chiave: la sproporzione tra il denaro rinvenuto e la totale assenza di profili reddituali leciti da parte del ricorrente. Questa valutazione, come sottolineato dalla Corte, è pienamente conforme ai principi dettati dall’art. 240 bis del codice penale, che prevede proprio la confisca di beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di valore sproporzionato al proprio reddito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: le circostanze attenuanti generiche non sono un automatismo che garantisce la massima riduzione di pena possibile. Il giudice ha il dovere di motivare la propria decisione, bilanciando tutti gli elementi del caso, inclusa la personalità dell’imputato e la gravità del contesto criminale in cui ha operato.
In secondo luogo, la pronuncia conferma la validità dello strumento della confisca per sproporzione come mezzo di contrasto all’accumulazione di ricchezza illecita. Di fronte a somme di denaro ingiustificate, soprattutto in contesti legati a reati con finalità di lucro come il traffico di stupefacenti, l’onere di dimostrarne la provenienza lecita ricade sul soggetto, e in assenza di tale prova, la confisca è una conseguenza legittima.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche obbliga il giudice a ridurre la pena al massimo?
No. Secondo questa ordinanza, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare la riduzione di pena, anche in misura contenuta, purché fornisca una motivazione adeguata che tenga conto di tutti gli elementi del caso, come lo spessore criminale del condannato.
Quando è legittima la confisca di una somma di denaro trovata in possesso di una persona?
La confisca è legittima quando vi è una chiara sproporzione tra il denaro rinvenuto e l’assenza di profili reddituali leciti che possano giustificarne il possesso, in applicazione dei principi dell’art. 240 bis del codice penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato palesemente dilatorio?
Se il ricorso è ritenuto inammissibile e con un palese carattere dilatorio (cioè finalizzato solo a perdere tempo), il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME PATRICK NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data GLYPH e GLYPH · GLYPH la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di concorso nella detenzione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla esiguità dele riduzioni operate in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro.
Considerato che il primo motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che la pena è stata parametrata su criteri edittali improntati al minimo e che le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute, hanno comportato una sensibile riduzione della pena edittale, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all’onere motivazionale richiesto sul punto, coerentemente orientato a valorizzare lo spessore criminale del prevenuto e il suo collegamento con ambienti malavitosi di assoluto spessore;
considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso, la confisca è stata logicamente giustificata da profili di sproporzione tra il denaro rinvenuto nella sua disponibilità e l’assenza di profili reddituali, nel rispetto dei principi det dall’art.240 bis cod.pen.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023