Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALVIZZANO il 11/06/1966
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
NDpoli del 17/09/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli del 07/05/2021, con of qual
il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusion euro 4.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così
riqualificato, perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa due panetti del peso lordo di gr. 194,50 e un involucro di cellophane del peso lordo di gr. 2
per fini di spaccio;
Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge per la mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche;
Il motivo, oltre ad essere formulato in termini generici, è inammissibile posto che il man riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal
giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo l riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modific
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concession diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti g elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo suff riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale ri tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse punto dall’interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, Corte ·di appello ha correttaménte escluso il riconoscimento delle circostanze attenuan generiche attesa la biografia criminale dell’imputato e l’assenza di alcuna forma resipiscenza;
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa d ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025