Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Teramo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte di appello di L’Aquilia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procurati: re NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per nuovo e! ame sul punto;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME , che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’appello d L’Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 10 novembre 2021 dal Tribunale di Teramo con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni due e – nesi due di reclusione per il reato di calunnia.
Al COGNOME si contesta di avere denunci4o tre cacciatori (COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME diirresnservare nei congelator di loro
pertinenza le carcasse di tre caprioli illegalmente abbattuti perché di una specie non cacciabile. Il relativo procedimento penale che ne è scaturito si è dE mito con l’archiviazione per assenza di riscontri.
Tramite il proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cd. pr pen.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violaziom di legge per avere la Corte di appello ravvisato la prova della falsità del conteruto della denuncia in carenza di prove certe, atteso che la ricerca infruttuosa delle carcasse degli animali uccisi è avvenuta tre giorni dopo la denuncia e quindi dopo i decorso di un tempo sufficiente per spostarle.
Inoltre, si osserva che le guardie forestali avevano dato atto dell’effettivo abbattimento di caprioli nel periodo interessato.
2.2. Gli altri motivi (dal secondo al sesto) reiterano le stesse questioni sotto il profilo del dolo, della motivazione apparente e del travisamento pr)batorio, evidenziando che i caprioli non erano neppure specie protetta in determir ate zone confinanti, e che quindi l’aver denunciato la conservazione delle carcassE non era la stessa cosa che denunciare che gli autori dell’abbattimento fossero i tre cacciatori denunciati, oltre ad evidenziare che degli abbattimenti v’erano stati per quanto verificato dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.3. L’ultimo motivo denuncia l’omessa motivazione su diniejo delle circostanze attenuanti generiche la cui applicazione era stata invocata ne giudizio di appello, anche in prospettiva della possibilità di pervenire ad Lvia pena contenuta nei limiti suscettibili di fruire del beneficio della sos )ension condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In linea generale si deve premettere che tutte le censure del ricorrente in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazone della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il gi.dizio di attribuzione della responsabilità, si palesano manifestamente infonda e e per taluni versi aspecifiche, siccome meramente riproduttive dei motivi dedot i in sede di gravame e motivatamente disattesi dalla Corte d’appello.
Entrambi i Giudici di merito hanno, invero, condiviso la rico! truzione probatoria delle vicende con un comune apparato argomentativo, cara:terizzato da linearità espositiva e congruità logica.
Il quadro probatorio, nei termini analiticamente illustrati dal Giudice di primo grado, risulta saldamente ancorato all’inequivoco dato del mancato rinvenimento delle carcasse degli animali all’interno dei frigoriferi nei luoghi di pertineiza del persone denunciate, rispetto al quale la versione alternativa costituisce espressione di una non consentita rilettura delle emergenze probatork , pure a fronte di una motivazione – quella della Corte territoriale – puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità.
Si deve ricordare che è inammissibile per difetto di specificità il rii:orso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure dedotte come TioUvi di appello, al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contE stazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza inn Dugnata, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in v Ttù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Ciò premesso, si deve rilevare l’infondatezza del primo motivo i irticolato con riguardo alla valenza probatoria del tempo intercorso tra la de luncia e l’accertamento negativo svolto in sede di perquisizione nei luoghi indicati nella denuncia per ritenere dubbia la prova della falsità di quanto denunciato.
L’astratta possibilità che nell’intervallo temporale trascorso dalla de ‘Lincia le carcasse dei caprioli fossero state spostate in altro luogo, per il suo :arattere congetturale, non è stata apprezzata dai Giudici di merito che hanno vi lorizzato le altre risultanze probatorie poste a fondamento della prova della I’ ilsità, e, soprattutto, hanno dato maggiore rilievo alla mancata indicazione della fonte di prova da cui l’imputato avrebbe appreso la notizia di reato e che non è stata rivelata neppure di fronte alla necessità di difendersi dall’accusa di caluri
Tale linea di difesa, valutata come anomala in ragione anche d , Ale altre risultanze da cui è emersa la prova certa del malanimo che l’imputato nutr va verso i tre cacciatori accusati, è stata ritenuta in modo non illogico significai iva del scarsa plausibilità dell’ipotesi, peraltro indimostrata, che la notizia della lenunci fosse venuta a conoscenza degli accusati in tempo utile per occultare le : -acce del reato da loro commesso con l’abbattimento di esemplari di una specie pro: tetta per la quale la caccia non era consentita.
Assolutamente generici sono tutti gli altri motivi dal secondo al s; 2sto, con cui si reiterano le stesse questioni sotto il profilo del dolo, della mo:ivazione apparente e del travisamento probatorio, considerato che la rilevanza p male dei fatti denunciati è emersa in modo inconfutabile dall’avvio delle indagini :i volte nei confronti dei tre accusati per la indubbia rilevanza indiziaria che avrebbE avuto a loro carico il rinvenimento nei luoghi di loro pertinenza delle carcasse dE caprioli,
alla luce proprio della circostanza, addotta impropriamente a proprio iiscapito dalla difesa, dell’accertamento da parte della RAGIONE_SOCIALE ttimento illegale di alcuni caprioli proprio in coincidenza del periodo interessato dalla denuncia sporta dall’imputato.
È invece fondato l’ultimo motivo sull’omessa valutazione da RE rte della Corte di appello del motivo dedotto sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle Ei :tenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a ti, ma sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché l valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della ma: vazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato.
Nel caso di specie, la difesa aveva allegato oltre all’assenza di precedenti penali anche la intervenuta riabilitazione come indici di meritevolez,:a di un trattamento punitivo contenuto entro il limite della concedibilità del benelicio della sospensione condizionale della pena.
Effettivamente nella sentenza impugnata, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio non risultano sorretti da alcuna motivazione su tali profili che potrebbero, invece, assumere una rilevanzi: decisiva anche ai fini della fruibilità del beneficio della sospensione condizionale di: Ila pena.
L’annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello di Perugii i perché, ferme le statuizioni ormai definitive, proceda a nuovo esame sul punto (oInnando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le rilevate lacune della motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti o; eneriche e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 17 settembre 2024