Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni scritte presentate dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con o senza rinvio la decisione impugnata, in accoglimento del ricorso proposto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 luglio 2023, la Corte d’appello di L’Aquila, pronunciandosi sull’appello proposto, tra gli altri, anche da NOME COGNOME, confermava, per quanto di interesse, nei confronti del ricorrente, la sentenza del Tribunale di L’aquila del 30 marzo 2022 che, assolto l’imputato dal reato di cessione a soggetto ignoto di sostanza stupefacente contestato al capo c) per insussistenza del fatto, lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i delitti contestati ai cap a) e b), di cessione di complessive 4 dosi sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi in L’Aquila rispettivamente il 22 ottobre 2021 e in data antecedente al 22 ottobre 2021, nonché del reato contestato al capo n) di detenzione di n. 29 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di 17.50 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, commesso in L’Aquila, il 22 ottobre 2021, e, ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui al capo n), operata la riduzione per il rito abbreviato richiesto, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro.
Avverso la sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di violazione di legge e motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per eccessività della pena comminata e per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si afferma che la pena poteva essere ridotta ai minimi di legge, partendo da una pena base meno elevata, trattandosi di modiche quantità di sostanza stupefacente, tenendo peraltro conto che il ricorrente, di giovanissima età, è incensurato, non ha opposto resistenza al personale di polizia giudiziaria durante il controllo, nelle perquisizioni o nella fase dell’arresto ed ha poi fornito le s esatte generalità, dimostrando di essere rintracciabile nel territorio nazionale, circostanza desumibile dal possesso di regolare permesso di soggiorno; egli inoltre ha scelto di definire il procedimento con il rito abbreviato. Si lamenta contraddittorietà nella motivazione della sentenza laddove la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena individuata dal giudice di primo grado, considerando la pervicacia e la reiterazione delle condotte realizzate, salvo poi richiamare quelle considerazioni per affermare l’esistenza di circostanze tali da far ritenere attenuata la gravità del disvalore sociale del contegno mantenuto dagli imputati.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di violazione di legge e motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena.
Si deduce che la sentenza impugnata ha sul punto omesso ogni motivazione, non essendo dato comprendere per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo reitererà il reato, nonostante l’incensuratezza del ricorrente, la giovane età del medesimo, all’epoca dei fatti infraventunenne, la titolarità del permesso di soggiorno. Si evidenzia inoltre che la sentenza ha omesso di
confrontarsi con gli elementi di cui avrebbe dovuto tener conto a norma dell’art. 133 cod. pen., con particolare riferimento alla condizione socio-familiare e a tutti gli altri elementi che la difesa ha valorizzato anche ai fini della (negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
Con conclusioni scritte il difensore di fiducia AVV_NOTAIO ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con o senza rinvio ad altra Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo relativo all’entità della pena inflitta e al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite, avendo la Corte territoriale, con giudizio di merito in questa sede incensurabile, argomentato in modo non manifestamente illogico la propria decisione sulle doglianze proposte dall’appellante con riguardo al trattamento sanzionatorio.
1.1 Va premesso, in relazione all’articolo 62-bis cod. pen., che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01) e che, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
1.2 Alla luce di tali principi, nessuna censura può muoversi ai giudici territoriali, che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, hanno evidenziato, in punto di pena, e con riferimento a tutti gli appellanti, compreso il ricorrente, che si ritiene congrua «in relazione alle modalità e circostanze del fatto, la determinazione effettuata in prime cure, considerato che la pervicacia e la reiterazione delle condotte realizzate oltre che la mancanza di elementi positiva valutazione escludono la concedibilità delle invocate attenuanti generiche…», richiamando anche quanto affermato dal giudice di primo grado, che, per il numero elevato degli episodi di cessione, aveva ritenuto di non concedere a nessuno degli imputati le circostanze attenuanti generiche, e per la qualità della sostanza stupefacente, aveva ritenuto di dover partire da una pena – per il reato di cui al capo n) – superiore al minimo edittale.
I giudici di merito hanno dunque indicato le ragioni per le quali escludere la concessione delle attenuanti generiche e determinare la pena base, con riferimento al reato più grave, in termini superiori al minimo edittale, e a tal fi non rileva la mancata valorizzazione delle condizioni del reo, straniero regolare, o l’età dello stesso, o la sua incensuratezza, elementi richiamati dalla difesa per sostenere le proprie doglianze, posto che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alle circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., che la loro sussistenza è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (tr le tante: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03).
E, nella specie, i giudici di appello, laddove escludono le circostanze attenuanti generiche, hanno sottolineato non solo e non tanto il dato ponderale dello stupefacente, ma anche la spregiudicatezza mostrata dagli imputati, tra cui l’attuale ricorrente, e la pervicacia delle cessioni, nonché, nella parte in cui fissan la pena base per il reato più grave in continuazione, in misura superiore al minimo edittale, la qualità dello stupefacente, così valorizzando il criterio direttivo di all’art. 133, comma primo, n. 1, cod. pen., ritenuto all’evidenza come assorbente rispetto agli altri fattori attenuanti richiamati dalla difesa.
2. Inammissibile è anche il secondo ed ultimo motivo di doglianza.
2.1 Premesso che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ostativi, i compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206-02), va aggiunto che il riconoscimento dei cosiddetti benefici di legge, tra cui quello relativo alla sospensione condizionale della pena, non costituisce un diritto dell’imputato, ma impone pur sempre una valutazione, essendo ammessa la sospensione condizionale (art. 164, comma primo, cod. pen.), soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
2.2 Tanto chiarito, va condiviso il principio affermato da questa Corte secondo cui, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze
attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-05).
2.3 Ebbene, nessuna censura può muoversi al giudice di appello, posto che proprio la valutazione che lo ha condotto a negare le circostanze attenuanti generiche, attribuendo valenza dirimente al requisito indicato dall’art. 133, comma primo, n. 1, cod. pen., concorre a giustificare il diniego del beneficio di cui all’ar 163, cod. pen., quando, come nel caso di specie, la richiesta di applicazione del beneficio era stata avanzata, con motivo di appello congiunto ed unitario, non solo per il ricorrente ma anche per gli altri due coimputati e la Corte di appello ha accolto la richiesta per gli altri due imputati – motivandola in ragione dell mancanza dei pregiudizi a carico -, così riformando parzialmente la pronuncia di primo grado, e l’ha, per converso, disattesa per il ricorrente, a cui carico non risulta eguale assenza di pregiudizi, così confermando nei suoi confronti la sentenza impugnata.
2.4. Per le esposte ragioni, anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024.