Circostanze attenuanti generiche: La Cassazione ribadisce i limiti del sindacato di legittimità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema centrale del diritto penale: la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione offre importanti chiarimenti sulla discrezionalità del giudice di merito e sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato dalla Suprema Corte. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio i principi applicati.
I fatti del caso: il ricorso contro la decisione d’appello
Due soggetti avevano presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. I motivi del ricorso erano sostanzialmente identici e si concentravano su due aspetti principali: il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i ricorrenti, i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato gli elementi a loro favore, esercitando in modo errato la propria discrezionalità sia nella quantificazione della pena sia nel negare l’applicazione delle attenuanti.
La decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni sulle circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli privi di concreta specificità. Questa decisione si fonda su consolidati principi giurisprudenziali che delineano in modo netto i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
I giudici hanno ribadito che la valutazione circa la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente arbitraria o illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, rendendo la sua decisione incensurabile in Cassazione.
La Corte ha inoltre precisato un punto fondamentale: per motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Una volta operata tale valutazione, tutti gli altri aspetti si considerano implicitamente superati.
I Limiti alla Motivazione sulla Dosimetria della Pena
Anche per quanto riguarda la quantificazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’), la Cassazione ha confermato un orientamento consolidato. L’onere di motivazione del giudice è considerato assolto anche attraverso l’uso di espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’, specialmente quando la sanzione irrogata è inferiore alla media edittale. Non è richiesta, in questi casi, una motivazione specifica e dettagliata su ogni singolo criterio di commisurazione della pena.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Per ottenere un esame nel merito in Cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici, criticando puntualmente la logicità del ragionamento del giudice d’appello e non limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte. La decisione conferma che, in materia di circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, la discrezionalità del giudice di merito è molto ampia, a patto che sia sorretta da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
È necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No, la Cassazione chiarisce che è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi. Una volta effettuata questa valutazione, gli altri elementi si considerano implicitamente superati.
Quando è considerata adeguata la motivazione sulla quantità della pena (dosimetria)?
Se la pena inflitta è inferiore alla media edittale prevista dalla legge, la motivazione è considerata adeguata anche con espressioni generiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’, senza necessità di una spiegazione specifica e dettagliata per ogni criterio.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile in Cassazione?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono privi di concreta specificità, ovvero non contestano in modo preciso e logico le ragioni della decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31885 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31885 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
considerato che il motivo proposto sia dal COGNOME che dalla COGNOME (sovrapponibili ed omologhi nel loro contenuto) in punto di trattamento sanzioNOMErio e circostanziale, sono privi di concreta specificità e non consentiti in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, proprio con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, con valutazione che non si presta a censure in questa sede, in assenza di qualsiasi arbitrio o illogicità del ragionamento (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 28121701, in motivazione);
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 e 4 con motivazione specifica della Corte di appello su tutte le doglianze reiterate in questa sede);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.