Circostanze Attenuanti Generiche e Potere del Giudice: la Decisione della Cassazione
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i confini di questo potere, chiarendo quando e come la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità. Il caso in esame offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del ricorso avverso il diniego di tali circostanze.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’appellante lamentava, inoltre, che tale diniego avesse influito negativamente sulla determinazione finale della pena, auspicando un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante contestata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Circostanze Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si articola su due principi cardine del nostro ordinamento processuale: l’insindacabilità del giudizio di fatto in sede di legittimità e l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena.
L’Insindacabilità del Giudizio di Fatto
La Cassazione ha ribadito che la valutazione circa la sussistenza o meno delle condizioni per concedere le attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto. Tale giudizio, se motivato in modo adeguato, logico e non contraddittorio, non può essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Corte di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove e le circostanze materiali del caso (giudizio di merito).
La Corretta Esercitazione del Potere Discrezionale
Il secondo punto fondamentale toccato dall’ordinanza riguarda la determinazione della misura della pena. I giudici hanno sottolineato che questa rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale deve esercitarla seguendo i parametri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici d’appello non solo avevano agito nel rispetto di tali principi, ma avevano anche irrogato una pena sensibilmente inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è chiara e lineare. Il ricorso è stato respinto perché la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la Corte Suprema ha evidenziato un elemento cruciale: la pena inflitta era già stata calibrata tenendo in considerazione la situazione personale dell’imputato, sia pregressa che successiva al reato. Questo dimostra che, sebbene le attenuanti non siano state formalmente concesse, le esigenze di personalizzazione della pena erano state di fatto soddisfatte, portando a una condanna più mite della media. Di conseguenza, la lamentela del ricorrente è apparsa priva di fondamento, poiché il trattamento sanzionatorio finale era già di per sé favorevole.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Per contestare con successo in Cassazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione fornita da quest’ultimo è affetta da una ‘manifesta illogicità’ o da una ‘contraddittorietà’ palese, vizi che la rendono giuridicamente insostenibile. La decisione rafforza il principio secondo cui il potere discrezionale del giudice di merito è ampio e difficilmente censurabile in sede di legittimità, specialmente quando la pena finale applicata dimostra già una considerazione delle specificità del caso concreto.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di negare le circostanze attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non riesamina nel merito questa decisione. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione del giudice sia logica e non contraddittoria. La valutazione dei fatti spetta esclusivamente al giudice di merito (Corte d’Appello e Tribunale).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato la sua decisione di negare le attenuanti. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che in questo caso l’ha esercitata correttamente.
Cosa significa che la pena è stata irrogata ‘in misura ben inferiore alla media edittale’?
Significa che il giudice, pur negando formalmente le attenuanti generiche, ha di fatto tenuto conto della situazione personale dell’imputato, stabilendo una pena più bassa rispetto a quella mediamente prevista dalla legge per quel tipo di reato, dimostrando così di aver già personalizzato la sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 135 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato a Riposto il 31/03/1975
avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza sulla contestata aggravante) e alla determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte d’appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, e che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’ha qui esercitata in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogandola in misura ben inferiore alla media edittale, in considerazione proprio dell’invocata situazione personale dell’imputato, pregressa e successiva al reato (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.