Circostanze attenuanti generiche: quando il giudice può negarle?
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui poteri del giudice di merito nel concedere o negare questo beneficio, sottolineando come la sua decisione, se ben motivata, sia difficilmente sindacabile in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti importanti per comprendere i criteri che guidano questa valutazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di una città del Nord-Est, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza. In primo luogo, contestava la misura della pena inflitta, ritenendola eccessiva. In secondo luogo, si doleva della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
La difesa sosteneva che il giudice d’appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato, violando così i principi che regolano la commisurazione della pena e la concessione delle attenuanti.
La Decisione della Corte e le Motivazioni sulle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Questa decisione si basa su principi giurisprudenziali consolidati che meritano un’analisi approfondita.
La Discrezionalità nella Commisurazione della Pena
Per quanto riguarda la critica alla severità della pena, la Suprema Corte ha ribadito un concetto fondamentale: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, quali la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo la propria decisione, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, assolvendo così al proprio onere argomentativo.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito che, per motivare la mancata concessione di tale beneficio, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente, invece, che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione. Tutti gli altri fattori, anche se potenzialmente favorevoli, si considerano implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva basato il proprio diniego su un fatto specifico e determinante: l’imputato aveva commesso una condotta analoga a quella per cui si stava procedendo solo due anni prima. Questo elemento è stato considerato sufficiente a dimostrare una certa inclinazione a delinquere e, di conseguenza, a giustificare la mancata concessione delle attenuanti. La motivazione è stata giudicata logica e priva di vizi, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma l’ampio potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione di negarle è legittima quando è supportata da una motivazione coerente e non manifestamente illogica, focalizzata su elementi ritenuti preponderanti. La pregressa condotta dell’imputato, specialmente se caratterizzata dalla commissione di reati simili, costituisce un valido e solido argomento per escludere il beneficio, anche in presenza di altri elementi che potrebbero astrattamente giocare a suo favore. La sentenza ribadisce, in sostanza, che il giudizio di merito deve essere rispettato in Cassazione, a meno che non emergano palesi errori di logica o di diritto.
Quando un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche quando fornisce una motivazione non manifestamente illogica, basandosi su elementi ritenuti decisivi. Non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli che ritiene più rilevanti per la sua decisione.
La commissione di un reato simile in passato è un motivo valido per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte, la realizzazione di una condotta analoga a quella per cui si procede, avvenuta a breve distanza di tempo (nel caso di specie, due anni), è un elemento sufficiente a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate.
La decisione sulla quantità della pena può essere contestata in Cassazione?
La contestazione è possibile solo se la motivazione del giudice di merito è assente, contraddittoria o manifestamente illogica. La graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice, che deve esercitarla in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Se la motivazione è adeguata, la scelta non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENEZIA il 02/09/1994
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la misura del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269);
invero, la Corte d’appello ha ritenuto che la realizzazione di una condotta analoga a quella per la quale si procede a soli due anni di distanza porta a ritenere non riconoscibili le invocate circostanze attenuanti generiche;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
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La Presidente