Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia, riqualificata la condotta dell’imputato quale furto semplice e non quale furto in abitazione e riconosciute le circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza sulla aggravante riconosciuta dell’avere agisto con destrezza e della recidiva, rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni uno di reclusione ed euro 200 di multa.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio assumendo la inosservanza dei principi in materia di dosimetria della pena e in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen..
Il ricorso è inammissibile in quanto ripropositivo di censure adeguatamente esaminate e disattese dal giudice distrettuale e prive di analisi censorie delle argomentazioni addotte dal giudice distrettuale.
Con riferimento alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art.131 bis cod.pen. il giudice distrettuale ha proceduto ad un esame comparativo di tutti gli elementi che hanno caratterizzato la condotta e le conseguenze dannose dell’attività preparatoria escludendo la causa di non punibilità in ragione di un’azione astuta e decettiva, preordinata alla consumazione del reato creando un’apparenza di affidabilità e di decoro volta a trarre in inganno la persona offesa, al contempo approfittando della situazione per impossessarsi della borsa della persona offesa, alla quale cagionava un danno niente affatto irrisorio sia sotto il profilo patrimoniale, sia in ragione dei documenti di identificazione personale irrimediabilmente perduti. Del tutto infondata appare la deduzione secondo cui non sarebbe stata considerata la condotta successiva al reato, laddove nessun profilo di resipiscenza, o di risarcimento risulta essere stata serbata dal prevenuto, laddove l’astensione da ulteriori condotte illecite appare elemento del tutto irrilevante ai fini dell’istituto orientato a valorizza condotte riparatorie o ammissive.
Quanto ai motivi di ricorso che attengono GLYPH alla misura del trattamento sanzionatorio di cui si assume la eccessività, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata non è superiore alla misura media edittale, che va calcolata sulla base della forchetta sei mesi tre anni, e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) il quale peraltro ha specificamente valorizzato la particolare insidiosità della condotta, il danno arrecato alla persona offesa e i gravi precedenti penali del reo.
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contempo il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche valorizzando in particolare i criteri offerti dall’art.133 cod.pen. commi 1 e 2 cod.pen. ed in particolare la propensione a delinquere del reo rappresentata dalla serie di gravi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, di cui la recidiva ritenuta costituisce palese evidenza.
La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
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