Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8840 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8840 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 24 Aprile 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4 gennaio 2018, riduceva la pena inflitta all’imputata COGNOME NOME, in ordine al reato di associazione a delinquere e vari delitti fine alla stessa ascritti, in anni 3, mesi 4 di reclusione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo errato il giudice di appello nell’omettere di valutare adeguatamente a detti fini la corretta condotta tenuta dall’imputata e la sostanziale ammissione degli addebiti da parte della medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero la Corte di appello di Napoli, con motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità, ha rilevato come il beneficio richiesto non potesse essere concesso in ragione della molteplicità delle condotte accertate e del ruolo apicale rivestito dalla ricorrente nella consumazione dei fatti, con valutazione che, in quanto priva di qualsiasi illogicità o profilo di violazione di legge appare del tutto priva dei lamentati vizi.
Del resto va ricordato che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchØ la
valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01). E, nel caso in esame, il giudice di appello ha, con evidenza, ritenuto le considerazioni sulla gravità dei fatti e sul ruolo apicale svolto dall’imputata nelle fasi della consumazione prevalenti rispetto al comportamento processuale della stessa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME