Circostanze attenuanti furto: la Cassazione chiarisce i limiti
L’applicazione delle circostanze attenuanti furto e dell’istituto della particolare tenuità del fatto sono spesso al centro del dibattito giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12041/2024) offre importanti chiarimenti sui criteri che ne escludono l’applicazione, in particolare quando l’imputato ha un comportamento criminale abituale e il valore del bene sottratto non è irrisorio. La decisione consolida principi fondamentali, delineando un perimetro netto per la valutazione della gravità del reato e della personalità del reo.
I Fatti di Causa: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto confermata dalla Corte di Appello di Perugia. L’imputato, ritenuto responsabile della sottrazione di un telefono cellulare, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali. In primo luogo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In secondo luogo, ha contestato il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). Infine, ha criticato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sulle circostanze attenuanti furto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando tutti i motivi manifestamente infondati e non consentiti. L’analisi della Suprema Corte si è soffermata sui requisiti specifici richiesti dalla legge per l’applicazione dei benefici invocati dal ricorrente.
Il Rifiuto della Particolare Tenuità del Fatto per Comportamento Abituale
Il primo motivo di ricorso è stato respinto sulla base del comportamento “abituale” dell’imputato. La Corte ha richiamato un principio consolidato delle Sezioni Unite, secondo cui il comportamento è abituale quando l’autore, anche dopo il reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due illeciti. Nel caso specifico, l’imputato era stato protagonista di numerosi altri reati contro il patrimonio, una condizione che osta alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, indipendentemente dalla lieve entità del singolo episodio criminoso.
L’Esclusione dell’Attenuante del Danno di Lieve Entità
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che la concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio economico sia lievissimo, quasi irrisorio. La valutazione deve considerare non solo il valore intrinseco del bene sottratto, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima. Secondo i giudici, un telefono cellulare non è un bene di scarso valore, rendendo quindi inapplicabile la specifica attenuante. È stato inoltre precisato che la capacità economica della persona offesa di sopportare il danno è del tutto irrilevante ai fini di tale valutazione.
La Negazione delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno ricordato che il loro sindacato non può estendersi al merito della decisione, specialmente quando, come nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e conforme ai principi di legge (artt. 132 e 133 c.p.) per negare il beneficio. Il ricorso si limitava a deduzioni generiche senza un reale confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi giuridici consolidati. La non punibilità per tenuità del fatto non può essere un salvacondotto per chi delinque abitualmente, poiché la sua finalità è quella di escludere la sanzione per fatti episodici e di minima offensività. Allo stesso modo, l’attenuante del danno lieve richiede una valutazione oggettiva del pregiudizio, che nel caso del furto di uno smartphone non può essere considerato irrisorio. La Suprema Corte ha quindi confermato che la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce che la valutazione del reato non può essere parcellizzata, ma deve tenere conto del contesto complessivo e della storia criminale del soggetto. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a non invocare benefici di legge in modo generico, ma a confrontarsi puntualmente con i presupposti normativi e giurisprudenziali. Per i cittadini, la decisione chiarisce che la giustizia penale considera la reiterazione dei reati come un indice di pericolosità sociale che impedisce l’accesso a trattamenti sanzionatori più miti, anche a fronte di un singolo reato di modesta entità.
Quando il comportamento di un imputato è considerato “abituale” ai fini dell’esclusione della non punibilità per tenuità del fatto?
Secondo la Corte, il comportamento è considerato abituale quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre a quello per cui si sta procedendo, anche se commessi successivamente. Questo dimostra una tendenza a delinquere che preclude il beneficio.
Il furto di un telefono cellulare può integrare la circostanza attenuante del danno di lieve entità?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che un telefono cellulare non è un bene di valore economico pressoché irrisorio. Di conseguenza, il suo furto non permette di applicare l’attenuante prevista per i danni patrimoniali di speciale tenuità.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di un giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha chiarito che non può sindacare nel merito tale decisione se questa è motivata in modo logico e conforme alla legge, basandosi sui principi enunciati dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4), è manifestamente infondato, posto che “ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di ncn punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame” (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 251(12/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266591); nel caso di specie, l’imputato si era reso protagonista di numerosi reati contro il patrimonio;
3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione della suddetta attenuante presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). Il bene sottratto, un telefono cellulare, di per sè non ha scarso valore, come ha sottolineato la Corte territoriale;
4.Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito ben chiariva (pag. 5) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di
o
legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
5.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente