Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle?
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, tale potere non è illimitato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28868/2024) ci offre un chiaro esempio dei confini entro cui si muove la discrezionalità del giudice, specialmente quando il ricorso si rivela una mera ripetizione di argomenti già esaminati.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato sia in primo grado dal Tribunale di Monza che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Nonostante la conferma della colpevolezza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello. A suo dire, la motivazione fornita dai giudici di secondo grado per negare questo beneficio era carente o illogica.
L’Analisi della Corte sulle circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come manifestamente infondato e reiterativo. I giudici hanno sottolineato due punti cruciali:
1. Reiterazione della Censura: Il motivo del ricorso era essenzialmente una copia di quello già presentato e respinto dalla Corte d’Appello, la cui motivazione era stata giudicata completa e priva di vizi logici.
2. Discrezionalità del Giudice di Merito: La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale e supportato da una motivazione congrua, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Valutazione del Comportamento Processuale
La Corte d’Appello aveva già tenuto conto del comportamento processuale dell’imputato. Questo elemento era stato valorizzato per quantificare la pena base partendo dai minimi edittali. Di conseguenza, come evidenziato dalla Cassazione, non era possibile utilizzare lo stesso identico elemento (il comportamento processuale) una seconda volta per giustificare un’ulteriore diminuzione della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In pratica, si sarebbe verificata una duplicazione di valutazione dello stesso fattore favorevole all’imputato, cosa non permessa dal nostro ordinamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte, senza individuare un preciso vizio logico-giuridico nella sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
In secondo luogo, viene riaffermata la centralità della discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. La legge fornisce dei criteri guida (art. 133 c.p.), ma la loro applicazione al caso concreto è un’attività tipica del giudice che ha una conoscenza diretta del processo. La Cassazione interviene solo se tale valutazione risulta palesemente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie è stata esclusa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un importante insegnamento per la prassi legale. Chi intende ricorrere in Cassazione contro la determinazione della pena deve essere in grado di dimostrare un errore specifico e manifesto nel ragionamento del giudice di grado inferiore. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso sulla severità della pena o riproporre argomenti già vagliati.
La decisione sottolinea come la concessione delle circostanze attenuanti generiche non sia un diritto automatico, ma una valutazione complessa che il giudice compie bilanciando tutti gli elementi del caso. Un fattore positivo, come un corretto comportamento processuale, se già considerato per mitigare la pena base, non può essere invocato nuovamente per ottenere un ulteriore sconto, al fine di evitare una ingiustificata e doppia valorizzazione dello stesso elemento a favore del reo.
Può un imputato ottenere una riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche se il suo comportamento è già stato valutato per fissare la pena base al minimo?
No, la Corte ha stabilito che un elemento già valorizzato in relazione alla quantificazione della pena base (in questo caso, portandola ai minimi edittali) non può essere utilizzato una seconda volta per concedere un’ulteriore diminuzione tramite le attenuanti generiche.
In quali casi un ricorso in Cassazione sulla motivazione della pena viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando è meramente reiterativo di censure già respinte in appello con motivazione logica, oppure quando si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare vizi logici specifici o violazioni di legge.
Qual è il potere del giudice nel decidere sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice ha un ampio potere discrezionale nella concessione e nella quantificazione delle circostanze attenuanti generiche, basandosi sui principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Tale decisione è difficilmente sindacabile in Cassazione se è supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex artt. 216 e 223 R.D. 267/1942.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche è:
reiterativo della medesima censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi;
manifestamente infondato non confrontandosi con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nonché con le motivazioni della sentenza impugnata che ha operato un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata che, nell’evidenziare la già intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche ha escluso la rilevanza del comportamento processuale dell’imputato, già valorizzato in relazione alla quantificazione della pena in base ai minimi edittali, per una ulteriore diminuzione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore
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Il Pregidente