Circostanze attenuanti: quando la decisione del giudice è insindacabile?
L’applicazione delle circostanze attenuanti e il bilanciamento con eventuali aggravanti sono aspetti cruciali nel processo penale, poiché influenzano direttamente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito su questi aspetti è ampiamente discrezionale e può essere contestata solo in casi eccezionali. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti e, di conseguenza, l’omessa riduzione della pena. Secondo la difesa, tale decisione costituiva una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle circostanze attenuanti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato la validità della sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto le doglianze del ricorrente. La Corte ha chiarito che la graduazione della pena, inclusa la gestione delle circostanze attenuanti e aggravanti e il loro bilanciamento, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere decisionale viene esercitato in aderenza ai principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
La decisione del giudice di merito sfugge al sindacato della Corte di Cassazione a condizione che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Inoltre, la motivazione deve essere sufficiente a dar conto del percorso logico-giuridico seguito. Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, sottolineando da un lato la mitezza della pena già inflitta in primo grado e, dall’altro, l’elevato disvalore dei fatti commessi. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio che potesse giustificare l’annullamento della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale costante: non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario dimostrare che la decisione sia viziata da un’evidente illogicità o da una carenza di motivazione. Questa pronuncia ricorda che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui riesaminare i fatti, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso relativi alla commisurazione della pena devono essere formulati con estremo rigore, evidenziando profili di palese irragionevolezza piuttosto che limitarsi a proporre una diversa valutazione del quadro fattuale.
Quando è possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti?
È possibile contestarla solo se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento illogico o se è priva di una motivazione sufficiente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti.
Qual è il potere del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti?
Il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel concedere o negare le circostanze attenuanti, nel valutarne l’impatto e nel bilanciarle con le eventuali aggravanti, basando la sua decisione sui principi generali di commisurazione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 906 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVERSA il 19/01/2004
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME Raffaele;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente e all’omessa riduzione della pena, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra le opposte circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano, in proposito, pagg. 3-5, ove si sottolinea la mitezza della pena irrogata in primo grado e l’elevato disvalore dei fatti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Co igiere estensore
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