Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17017 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17017 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Serbia 1’11/01/1985 avverso la sentenza del Corte di appello di Napoli in data 15/11/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso, lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli in data 21/02/2024 che, esito al rito abbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di rapina aggravata e lesioni aggravate, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con l’aumento per la continuazione e la
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riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME per mezzo del difensore, il quale, con il primo motivo, deduce violazione di legge e omessa valutazione delle doglianze difensive.
Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto delle doglianze difensive appuntatesi non già sulla mancata applicazione dell’art. 67 cod. pen., ma sull’omessa applicazione dell’art. 63, comma 2, cod. pen. ovverosia sulla mancata duplice riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante comune di cui all’art 62 n. 6 cod.pen.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e omessa motivazione in relazione al diniego di pene sostitutive (semilibertà e detenzione domiciliare).
La Corte di appello avrebbe illogicamente motivato sul punto, non considerando che il COGNOME aveva un domicilio idoneo, in quanto era ristretto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di COGNOME NOME, sita a Napoli INDIRIZZO e che proprio l’applicazione di tale misura cautelare, meno afflittiva rispetto al carcere, dimostrava la capacità dell’imputato di “autodeterminarsi nel rispetto delle prescrizioni imposte”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi infondati e va rigettato.
Il calcolo della pena, con riguardo alle diminuzioni applicate per il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è stato correttamente eseguito avuto riguardo al criterio di cui all’art. 63, comma 2, cod. pen.
La Corte di appello ha applicato alla lettera il disposto normativo in base al quale, nel caso in cui concorrono più circostanze attenuanti ad effetto comune, la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dalla diminuzione precedente e per questo ha proceduto prima all’indicazione della pena base per il delitto più grave di rapina aggravata (anni 7 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa), poi alla riduzione della pena ad anni 5 e mesi 3 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per l’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.; con l’ulteriore riduzione per le attenuanti generiche ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, operando poi l’aumento per la continuazione e la riduzione per il rito, adeguatamente motivando, sia in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti nella massima estensione, sia in
ordine all’entità dell’incremento per la continuazione ( pag. 6) senza che possano ravvisarsi nel percorso argomentativo palesi illogicità od arbitrii.
3. Quanto poi al diniego di applicazione delle pene sostitutive della semilibertà o della detenzione domiciliare, non si rinvengono i dedotti vizi di legittimità.
La Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata) ha rilevato l’insussistenza, in astratto, di elementi ostativi alla sostituzione della pena detentiva, poiché il
reato non rientra
“tra quelli considerati, nel catalogo dei reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P. e non risultando collegamenti con la criminalità organizzata”.
Orbene, occorre evidenziare che il giudice del merito ha espresso un giudizio sull’ammissibilità della concessione di una pena sostitutiva alla detenzione, ex
art. 53 L. n. 689/1981, ad un imputato al quale, invero, è stato contestato uno dei reati ostativi elencati dall’art.
4-bis della L. n. 354/1975 ovvero il reato di
rapina aggravata, previsto dall’art. 628, comma 3, n. 1, 3 bis cod. pen.
In ogni caso, pur volendo ritenere ammissibile la richiesta, sul presupposto che il riferimento dell’art. 59, lettera d), della legge 689/1981) non comporta un
automatismo ostativo, osserva il collegio che la Corte di appello, in concreto, ha spiegato le ragioni per le quali, né la semilibertà, né la detenzione domiciliare, fossero idonee a prevenire il rischio di recidiva. In tal senso ha valorizzato circostanze oggettive (le modalità della condotta attestanti contatti affatto occasionali del prevenuto con ambienti criminali) e soggettive (la personalità del condannato che ha mostrato una notevole tendenza a delinquere ed ha commesso il reato nonostante la precedente sottoposizione a misure cautelari) in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e non il fatto che l’imputat non avesse un domicilio idoneo, come sostenuto nel ricorso.
Per le considerazioni complessivamente esposte il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 12/03/2025