Circostanze Attenuanti: La Cassazione Annulla per Motivazione Illogica
Nel processo penale, la motivazione di una sentenza è la pietra angolare della giustizia. Ogni decisione, specialmente quelle che incidono sulla libertà personale, deve essere supportata da un ragionamento chiaro, coerente e privo di contraddizioni. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 7219/2024) mette in luce l’importanza di questo principio, in particolare quando si tratta della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, elementi cruciali per la determinazione di una pena equa.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e la Condanna Iniziale
La vicenda giudiziaria ha origine con l’arresto di una donna per tentato furto in un’abitazione. L’imputata era stata accusata di aver agito approfittando dell’età avanzata della vittima, un’aggravante specifica. All’esito del giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, il Tribunale l’aveva dichiarata colpevole, condannandola a una pena di un anno e otto mesi di reclusione e 400 euro di multa. Nella determinazione della pena, il giudice aveva riconosciuto una circostanza attenuante, ma l’aveva considerata meno rilevante (subvalente) rispetto alla recidiva e all’aggravante contestata.
La sentenza veniva appellata, e la Corte d’Appello di Venezia confermava integralmente la decisione di primo grado.
Il Ricorso in Cassazione: La Doglianza sulle Circostanze Attenuanti
Contro la sentenza d’appello, la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico ma decisivo motivo: il vizio di motivazione riguardo alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (previste dall’art. 62 bis c.p.).
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello fosse incorsa in un grave errore logico. Da un lato, nella parte descrittiva della sentenza, i giudici d’appello avevano affermato che il Tribunale aveva “negligeto” la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Dall’altro, nella parte motiva, avevano dato per scontato che tali attenuanti fossero state concesse, confermando la sentenza senza di fatto esaminare il motivo di appello. Questa palese contraddizione rendeva la motivazione manifestamente illogica e, di fatto, inesistente sul punto.
L’Analisi delle Circostanze Attenuanti da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno evidenziato la “manifesta illogicità” del provvedimento impugnato. La Corte d’Appello, infatti, è caduta in una palese contraddizione interna. Affermare prima che le attenuanti generiche sono state ignorate e poi confermare la sentenza come se fossero state concesse, senza fornire alcuna spiegazione sul motivo d’appello specifico, equivale a un’omissione di pronuncia.
Questo errore procedurale viola il fondamentale obbligo del giudice di rispondere in modo coerente e logico a tutte le doglianze sollevate dalla difesa, specialmente quando queste possono avere un impatto diretto sulla quantificazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio inderogabile dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Un giudice non può eludere un punto specifico del ricorso attraverso affermazioni contraddittorie. Nel caso di specie, la Corte d’Appello avrebbe dovuto prendere una posizione chiara: o riconoscere che le attenuanti generiche non erano state valutate in primo grado e procedere a una propria valutazione, oppure spiegare perché riteneva corretta la decisione del Tribunale (anche se implicita) di non concederle. Invece, ha creato un cortocircuito logico che ha reso la sua decisione incomprensibile e illegittima su quel punto.
Di conseguenza, la Cassazione ha dovuto annullare la sentenza, ma solo limitatamente alla questione delle attenuanti generiche, poiché questo era l’unico punto viziato.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche
La Corte Suprema ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima dovrà riesaminare il caso, ma solo ed esclusivamente per decidere se concedere o meno le circostanze attenuanti generiche, fornendo questa volta una motivazione logica e coerente. È importante sottolineare che la dichiarazione di colpevolezza è diventata irrevocabile e non sarà più oggetto di discussione.
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la giustizia non è solo sostanza (la colpevolezza o l’innocenza), ma anche forma (il percorso logico-giuridico che porta a una decisione). Una motivazione illogica o contraddittoria equivale a una motivazione assente, e ciò non è ammissibile in uno Stato di diritto, poiché lede il diritto di difesa e la trasparenza del processo decisionale del giudice.
Perché la sentenza della Corte d’Appello è stata annullata?
La sentenza è stata annullata perché conteneva una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria riguardo alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici d’appello non hanno fornito una risposta chiara e coerente al motivo di impugnazione sollevato dalla difesa.
La persona imputata è stata assolta?
No. La Corte di Cassazione ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità. L’annullamento riguarda unicamente la parte della sentenza relativa alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, che dovrà essere riesaminata da un nuovo giudice.
Quale principio giuridico viene affermato da questa decisione?
La decisione riafferma il principio fondamentale secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere sorretto da una motivazione logica, coerente e non contraddittoria. Il giudice ha l’obbligo di esaminare e rispondere a tutti i motivi di impugnazione, senza eluderli con ragionamenti palesemente fallaci.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENE2:IA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16.3.2023 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 28.9.2022, all’esito di rito abbreviato aveva dichiarato NOME, colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod.pen. e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. subvalente rispetto alla recidiva contestata ed all’aggravante di cui all’art. 624 bis, comma 3, cod.pen. in relazione all’art. 61 n. 5 cod.pen., ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di un anno e mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
L’odierna imputata era stata arrestata in data 22.5.2022 dai Carabinieri di Villafranca di Verona in relazione al reato di tentato furtiy in un’abitazione perpetrato approfittando dell’età avanzata della persona offesa, e presentata il giorno seguente innanzi al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla invocata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si assume che la Corte d’appello, non solo ha erroneamente affermato che all’imputata erano state concesse le attenuanti di cui all’art. 62 bis cod.pen. ma non ha neppure motivato in ordine all’invocata concessione delle circostanze stesse, sicché la motivazione della sentenza impugnata é manifestamente illogica.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Ed invero la sentenza impugnata é manifestamente illogica laddove nello “Svolgimento del Processo” afferma che il giudice di primo grado “negligeva l’istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche” salvo poi affermare nella parte dedicata ai “Motivi della decisione” che il primo giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, confermando quindi la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sul motivo d’appello avente ad oggetto proprio la concessione di detto beneficio.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Venezia, altra sezione. Va invece dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in punto di responsabilità dell’imputata.
P.Q.M.
‘annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente le circostanze attenuanti generiche e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ( pezione della Corte d’appello di Venezia. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 9.2.2024