Circostanze Aggravanti: La Cassazione Chiarisce Criteri di Imputazione e Interesse al Ricorso
L’applicazione delle circostanze aggravanti in un reato è un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla misura della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti preziosi per comprendere non solo quando un’aggravante possa essere contestata a un imputato, ma anche quali siano le condizioni per poter validamente presentare un ricorso su tale punto. La decisione in esame riguarda un caso di rapina pluriaggravata e mette in luce due principi fondamentali: il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti e la necessità di un interesse concreto e attuale per l’impugnazione.
I Fatti del Caso
L’imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il delitto di rapina pluriaggravata. La Corte di Appello di Genova confermava la sua responsabilità e la pena inflitta. Contro tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: l’errata applicazione di una delle circostanze aggravanti contestate. La difesa sosteneva che non vi fosse prova della sua consapevolezza riguardo a tale circostanza, chiedendone di conseguenza l’esclusione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una duplice argomentazione: da un lato, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso nel merito; dall’altro, la carenza di interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia su quel punto specifico.
Le motivazioni: L’imputazione delle circostanze aggravanti
Le motivazioni della Corte offrono una chiara lezione su come il nostro ordinamento gestisce l’attribuzione delle circostanze aggravanti.
Il Criterio dell’Art. 59 del Codice Penale
Il primo punto cardine della decisione è il richiamo all’articolo 59, secondo comma, del codice penale. Secondo questo principio generale, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa. In altre parole, non è necessaria la piena e certa conoscenza dell’aggravante (dolo), ma è sufficiente che l’agente avrebbe potuto e dovuto conoscerla usando l’ordinaria diligenza. Nel caso specifico, le modalità esecutive della rapina, caratterizzate da un evidente coordinamento tra i correi, sono state considerate un chiaro indice di preordinazione. Questa pianificazione, secondo i giudici, rende impossibile sostenere un’ignoranza incolpevole di uno degli elementi aggravanti del reato.
La Carenza di Interesse ad Agire
Il secondo, e forse decisivo, motivo di inammissibilità è la carenza di interesse. I giudici di legittimità osservano che, anche se l’aggravante fosse stata esclusa, la pena finale non sarebbe cambiata. Questo perché i giudici di merito avevano già effettuato un “giudizio di prevalenza”, ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate (tra cui l’uso dell’arma e la partecipazione di più persone). Di conseguenza, la pena era già stata fissata nella misura minima. Poiché l’accoglimento del ricorso non avrebbe portato alcun vantaggio pratico al ricorrente, la sua impugnazione è stata ritenuta priva di un interesse attuale e concreto, requisito essenziale per qualsiasi azione giudiziaria.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due concetti fondamentali. In primo luogo, nel contesto dei reati commessi in concorso, la partecipazione a un piano criminoso coordinato rende difficile, se non impossibile, sostenere di aver ignorato senza colpa le circostanze aggravanti che caratterizzano l’azione. In secondo luogo, un ricorso in Cassazione non può basarsi su questioni puramente teoriche. È indispensabile dimostrare che l’accoglimento del motivo di ricorso comporterebbe un beneficio tangibile per l’imputato. Se la pena non può essere ulteriormente ridotta, come in questo caso, impugnare una circostanza aggravante diventa un esercizio sterile e, come tale, inammissibile.
Per attribuire una circostanza aggravante è sempre necessaria la piena conoscenza da parte dell’imputato?
No, non è necessaria la piena conoscenza (dolo). Secondo l’art. 59 del codice penale, le circostanze aggravanti si applicano anche quando l’agente le ha ignorate per colpa, cioè quando avrebbe potuto conoscerle usando la normale diligenza.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per “carenza di interesse”?
Significa che l’eventuale accoglimento del ricorso non porterebbe alcun vantaggio pratico e concreto al ricorrente. Nel caso esaminato, anche eliminando l’aggravante contestata, la pena non sarebbe diminuita, poiché era già stata calcolata al minimo grazie alla prevalenza delle attenuanti.
In che modo il coordinamento tra più persone in un reato incide sulle circostanze aggravanti?
Il coordinamento e la preordinazione tra i partecipanti a un reato, come una rapina, sono considerati un forte indizio che tutti fossero a conoscenza delle modalità dell’azione. Questo rende difficile per uno dei concorrenti sostenere di aver ignorato senza colpa una delle circostanze aggravanti, come l’uso di un’arma o la presenza di altri complici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35103 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORDALISO NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzioNOMErio inflitto all’imputato per il delitto di rapina pluriaggravata;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione reiettiva esposta dalla Corte a pag. 7 e della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve trovare applicazione nella specie il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., alla cui stregua rileva anche il fatto che l’agente in ipotesi ignori la circostanza per colpa (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 02; Sez. 2, n. 50172 del 04/10/2018, Rv. 274689 – 01); nella specie le modalità esecutive della rapina, e in particolare il coordinamento degli agenti, indice di preordinazione, induce ad escludere il difetto del coefficiente psicologico richiesto a sostegno dell’estensione dell’aggravante;
che la censura è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come già correttamente rilevato dai giudici di appello, l’eventuale esclusione dell’aggravante non rileverebbe in alcun modo ai fini della quantificazione della pena, che è stata determinata nella misura minima, con giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (uso dell’arma e più persone riunite); che al riguardo la difesa non ha effettuato alcuna osservazione né ha esposto le eventuali ragioni a sostegno di un interesse, attuale e concreto, a coltivare la censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente