Circostanza Attenuante Spaccio: Indicazioni Generiche sul Fornitore Portano all’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di stupefacenti, sottolineando come la concessione della circostanza attenuante spaccio di lieve entità richieda elementi concreti e non mere dichiarazioni generiche. La decisione chiarisce che fornire indicazioni vaghe sulla provenienza della sostanza illecita non è sufficiente per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite e può portare, come nel caso di specie, a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima aveva negato il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 7, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, ha nuovamente contestato tale decisione, insistendo per l’applicazione del trattamento di favore.
La difesa dell’imputato si basava sulle dichiarazioni rese riguardo alla persona che gli avrebbe fornito la droga. Tali dichiarazioni, tuttavia, si limitavano a descrivere il fornitore come un generico “ragazzo di origine marocchina”, senza fornire ulteriori dettagli utili alla sua identificazione.
La Decisione della Corte: la Circostanza Attenuante Spaccio e la Specificità delle Prove
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso l’argomentazione della Corte d’Appello, evidenziando come le indicazioni fornite dal ricorrente fossero del tutto insufficienti.
La Corte ha stabilito che la mera reiterazione di una contestazione già valutata e respinta nel merito, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, non costituisce un valido motivo di ricorso. In questo caso, il ricorrente non ha offerto nuovi elementi o argomenti capaci di scalfire la logicità della decisione dei giudici di secondo grado.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nella genericità delle informazioni. Per poter valutare la collaborazione o comunque la condotta processuale dell’imputato ai fini del riconoscimento di attenuanti, è necessario che le sue dichiarazioni abbiano un minimo di concretezza e possano contribuire, anche solo potenzialmente, alle indagini. Una descrizione vaga come “ragazzo di origine marocchina” è priva di qualsiasi valore investigativo e, pertanto, non può essere considerata un elemento a favore dell’imputato.
La Corte ha quindi concluso che, essendo il motivo di ricorso manifestamente infondato, lo stesso doveva essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui l’accesso a benefici di legge, come la circostanza attenuante spaccio di lieve entità, non è automatico ma richiede una valutazione rigorosa di tutti gli elementi del caso concreto. Le dichiarazioni dell’imputato, per essere considerate positivamente, devono possedere un grado di specificità tale da risultare utili. Le affermazioni generiche e non verificabili non solo non aiutano la posizione processuale dell’imputato, ma possono condurre a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, con ulteriori conseguenze economiche a suo carico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché reiterava una contestazione già respinta dalla Corte d’Appello senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni della stessa. Inoltre, il motivo era basato su indicazioni troppo generiche per essere considerate fondate.
Quali informazioni sono state ritenute troppo generiche dalla Corte?
Le informazioni relative alla persona che avrebbe fornito la sostanza stupefacente, descritta semplicemente come un “ragazzo di origine marocchina”, sono state giudicate troppo generiche per consentire una sua eventuale identificazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6113 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/02/1979
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché nel reiterare la contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non si confronta con a argomentazione della Corte di appello che ha evidenziato come le indicazioni fornite circa la persona che gli avrebbe fornito la droga («ragazzo di origine marocchina») sono troppo generiche per consentirne una eventuale identificazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
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Il Consigli4 estensore
Il Presidente