Circostanza attenuante nella rapina: la valutazione del giudice
L’applicazione di una circostanza attenuante può modificare significativamente l’esito di un processo penale, portando a una riduzione della pena. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione attenta dei fatti da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini del sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito, specialmente in reati complessi come la rapina, quando la condotta assume contorni di particolare gravità sociale.
I Fatti del Processo
Due individui ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati per il reato di rapina. I motivi del ricorso erano distinti ma convergenti su temi cruciali del diritto penale sostanziale:
1. Il primo ricorrente lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, oltre alla mancata esclusione della recidiva.
2. Il secondo ricorrente contestava l’omesso riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, motivo giudicato del tutto sovrapponibile al primo.
Entrambi, in sostanza, chiedevano una valutazione più mite della loro condotta, puntando a una riduzione della sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la circostanza attenuante
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando integralmente la valutazione operata dalla Corte territoriale. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di valutazione delle circostanze del reato e della personalità dell’imputato.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità
Il fulcro della decisione riguarda il rigetto della richiesta di applicare la circostanza attenuante. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, sottolineando come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e logica. Nello specifico, i giudici di merito avevano evidenziato che la condotta era stata posta in essere:
* Con mezzi particolarmente insidiosi.
* In un contesto assimilabile al “bullismo”.
* Con un’aggressione grave all’integrità psico-fisica di una persona definita “vulnerabile”.
La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio sull’applicabilità di questa attenuante costituisce una quaestio facti, ovvero una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è sorretta da motivazioni non illogiche.
La Questione della Recidiva
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi giurisprudenziali. La valutazione sulla recidiva non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso dalle precedenti condanne. È necessario, invece, un esame concreto del rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne passate, al fine di accertare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che abbia agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su due principi giuridici fondamentali. Primo, la valutazione di una circostanza attenuante è di competenza esclusiva del giudice di merito, il quale deve considerare tutti gli aspetti della condotta, comprese le modalità dell’azione e la condizione della vittima. Se la sua motivazione è logica e completa, la Corte di Cassazione non può intervenire. Secondo, l’analisi della recidiva richiede un’indagine approfondita, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, per stabilire un nesso criminogeno tra passato e presente criminale dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la qualificazione di un fatto come “lieve” non dipende solo dal danno patrimoniale, ma soprattutto dalle modalità della condotta e dall’impatto sulla vittima. La presenza di bullismo, insidiosità e l’aggressione a un soggetto vulnerabile sono elementi che ostacolano il riconoscimento di qualsiasi attenuante. In secondo luogo, viene ribadita la natura dell’autonomia decisionale del giudice di merito nelle valutazioni di fatto, limitando l’intervento della Cassazione ai soli vizi di legittimità, come la motivazione illogica o assente. Questa pronuncia serve da monito: la gravità di un reato si misura non solo nel suo risultato materiale, ma anche nella sua carica di disvalore sociale e umano.
In un reato di rapina, si può applicare la circostanza attenuante del fatto di lieve entità?
No, secondo l’ordinanza, la circostanza attenuante non può essere applicata se la condotta è stata posta in essere con mezzi particolarmente insidiosi, in un contesto di “bullismo” e con grave aggressività verso l’integrità psico-fisica di una persona “vulnerabile”.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
La valutazione della recidiva non si basa solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso. Il giudice deve esaminare concretamente il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti per verificare se la condotta passata indica una perdurante inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di merito sulla concessione di una circostanza attenuante?
No, la valutazione sull’applicabilità di una circostanza attenuante è una quaestio facti (questione di fatto) rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminarla se la decisione è sorretta da una motivazione congrua e non illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4491 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4491 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con due distinti atti;
considerato che il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con riferimento al reato di rapina di cui al capo d) , risulta manifestamente infondato, oltre che aspecifico poiché la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione ha correttamente indicato le ragioni per le quali, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 86 del 13 maggio del 2024, non potesse ravvisarsi l’attenuante speciale (si vedano le pagg. 16-18 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato che la condotta era stata posta in essere con mezzi particolarmente insidiosi, in un contesto di “bullismo”, e gravemente aggressiva dell’integrità psico fisica di una persona “vulnerabile”);
che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa l’applicabilità dell’attenuante costituzionale, costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche motivazioni;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse del medesimo ricorrente, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano le pag. 18-19 della sentenza impegnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cu procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, con cui si contesta l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del delitto di rapina di cui al capo a), risulta del tutto sovrapponibile al primo motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’altro ricorrente, per cui devono ritenersi valide le medesime conclusioni sopra esposte;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
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