Circostanza Attenuante e Prescrizione: la Cassazione fissa i paletti
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso interessante riguardante il diniego di una circostanza attenuante speciale e le sue implicazioni sulla prescrizione del reato. La decisione chiarisce importanti principi sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio i confini tra l’applicazione delle attenuanti e il calcolo della prescrizione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante prevista dall’articolo 648 del codice penale (relativo al reato di ricettazione), che prevede una pena diminuita in casi di particolare tenuità. In secondo luogo, sosteneva che, qualora l’attenuante fosse stata concessa, il reato si sarebbe dovuto considerare estinto per intervenuta prescrizione.
L’imputata, quindi, chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare la decisione dei giudici d’appello, sostenendo una violazione di legge e un difetto di motivazione sia sul diniego dell’attenuante sia sulla conseguente determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su due pilastri principali: la mancanza di specificità del ricorso e la sua manifesta infondatezza nel merito.
I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero sufficientemente specifici, in quanto si limitavano a riproporre le stesse tesi già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e pertinenti critiche alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte ha giudicato le doglianze manifestamente infondate, confermando la correttezza dell’operato dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Scelta sulla Circostanza Attenuante
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra la natura della circostanza attenuante e i suoi effetti sulla prescrizione. La Corte ha chiarito che la graduazione della pena, inclusa la concessione o il diniego delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i criteri generali stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.). Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato le ragioni per cui non ritenevano applicabile l’attenuante invocata, facendo riferimento a specifici elementi emersi nel processo.
Circostanza Attenuante e Calcolo della Prescrizione
L’aspetto più rilevante della decisione riguarda il rapporto tra l’attenuante speciale e la prescrizione. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 cod. pen. non costituisce un titolo autonomo di reato, ma una semplice circostanza attenuante speciale.
Questo significa che, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, non si deve guardare alla pena ridotta prevista per il caso di lieve entità, ma alla pena stabilita per l’ipotesi base del reato (in questo caso, il primo comma dell’art. 648 c.p.). Di conseguenza, anche se l’attenuante fosse stata concessa, i termini di prescrizione non sarebbero cambiati e il reato non si sarebbe comunque estinto. Questa interpretazione impedisce di utilizzare le attenuanti per eludere i termini ordinari di prescrizione previsti dal legislatore.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea l’importanza di formulare ricorsi specifici e non meramente ripetitivi delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile. In secondo luogo, consolida un principio fondamentale in materia di prescrizione: le circostanze attenuanti speciali, salvo diversa previsione di legge, non modificano la pena base da considerare per il calcolo dei termini di estinzione del reato. La valutazione sulla gravità del fatto, ai fini dell’applicazione di una circostanza attenuante, resta una prerogativa del giudice di merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era privo di specificità, limitandosi a riproporre argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, e perché era manifestamente infondato nel merito.
Una circostanza attenuante speciale modifica i termini di prescrizione del reato?
No. Secondo la Corte, una circostanza attenuante speciale, come quella prevista per la ricettazione di particolare tenuità, non costituisce un’autonoma figura di reato. Pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, si deve fare riferimento alla pena prevista per l’ipotesi base del reato, non a quella ridotta dall’attenuante.
La decisione di concedere o negare una circostanza attenuante è a completa discrezione del giudice?
La graduazione della pena, che include la valutazione delle circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tuttavia, tale discrezionalità non è arbitraria, ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale e deve essere supportata da una motivazione adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44412 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., e conseguentemente la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, nonché in relazione alla determinazione della misura della pena, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono genericamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, comunque, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice ai fini dell’esclusione dell’invocata attenuante è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pa 3 della sentenza impugnata);
che, comunque, l’ipotesi attenuata prevista dal secondo (ora quarto) comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, conseguendone che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.