Circostanza attenuante: i limiti al ricorso in Cassazione
La concessione di una circostanza attenuante è uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Ma cosa succede quando un giudice nega tale beneficio? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i rigidi paletti entro cui è possibile contestare tale decisione, dichiarando inammissibile un ricorso che non evidenziava vizi logici nella sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’appellante lamentava un unico punto: la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere tale beneficio, e la motivazione addotta a sostegno del diniego era scorretta. La questione è così giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e definitivo, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte non è entrata nel merito della richiesta, fermandosi a una valutazione preliminare sulla stessa ammissibilità del motivo di ricorso.
Le Motivazioni: la non sindacabilità del merito e la natura del reato
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ruolo del giudice di legittimità. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le scelte discrezionali dei giudici di merito, come quella sulla concessione o meno di una circostanza attenuante. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse:
* Non consentito in sede di legittimità: Contestare la correttezza della valutazione del giudice di merito sulla circostanza attenuante equivale a chiedere una nuova analisi dei fatti, cosa preclusa in Cassazione.
* Manifestamente infondato: La Corte ha esaminato la motivazione della sentenza d’appello (specificamente a pagina 6), trovandola esente da ‘evidenti illogicità’. Il giudice di secondo grado aveva giustificato il diniego tenendo conto della ‘natura plurioffensiva del reato’. Questo significa che il crimine commesso aveva leso più beni giuridici, un fattore che legittima una valutazione di maggiore gravità e, di conseguenza, il mancato riconoscimento di un’attenuante.
In sostanza, poiché la motivazione della Corte d’Appello esisteva ed era logicamente coerente, non c’era spazio per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia come un ricorso in Cassazione volto a contestare il diniego di una circostanza attenuante abbia scarse possibilità di successo se si limita a criticare la valutazione del giudice senza individuare un vizio palese e manifesto nella motivazione, come una contraddittorietà insanabile o una totale assenza di giustificazione. In secondo luogo, la ‘natura plurioffensiva’ di un reato si conferma un argomento solido che i giudici possono utilizzare per motivare una maggiore severità sanzionatoria. Infine, la decisione rammenta che un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze, comportando costi significativi per chi lo propone.
Perché il ricorso sulla circostanza attenuante è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la contestazione riguardava una valutazione di merito del giudice inferiore. In sede di legittimità, la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia presente e non presenti evidenti illogicità, cosa che in questo caso è stata accertata.
Quale elemento ha giustificato la decisione del giudice di non concedere l’attenuante?
La decisione di negare la circostanza attenuante era fondata sulla ‘natura plurioffensiva del reato’. Ciò significa che il crimine commesso è stato considerato particolarmente grave perché ha leso contemporaneamente più beni giuridici tutelati dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, tenuto conto della natura plurioffensiva del reato riconosciuto dai giudici di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.