Circostanza Attenuante e Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando una circostanza attenuante può essere negata e quali sono i requisiti per un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso per cassazione. Il fulcro del suo gravame era la contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. Secondo la difesa, il fatto contestato avrebbe dovuto beneficiare di una pena ridotta in virtù della sua presunta lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: le censure sollevate dal ricorrente non erano altro che una ripetizione delle stesse questioni già adeguatamente vagliate e respinte con motivazioni corrette dal giudice di merito. Di conseguenza, il ricorso non presentava elementi di novità o critiche specifiche alla logicità della sentenza impugnata, requisiti essenziali per l’ammissibilità in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Qualità e Cifra della Cessione Escludono la Circostanza Attenuante
La Corte ha specificato che la decisione del giudice d’appello di escludere la circostanza attenuante era giuridicamente ineccepibile. I giudici di merito avevano basato la loro valutazione su due criteri concreti: la qualità della sostanza ceduta e la cifra alla quale era avvenuta la cessione. Questi due elementi, considerati congiuntamente, hanno portato a ritenere che il danno causato dalla condotta illecita non fosse di ‘particolare tenuità’, come richiesto dalla norma. La Cassazione, non potendo riesaminare nel merito tali valutazioni fattuali, si è limitata a confermarne la correttezza logico-giuridica. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve attaccare la sentenza impugnata per vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni difensive già respinte. È necessario formulare censure specifiche che dimostrino l’errore del giudice precedente. In secondo luogo, la valutazione sulla concessione di una circostanza attenuante come quella del danno lieve è una prerogativa del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella, basata sui fatti, operata nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi argomenti o vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno portato a escludere la circostanza attenuante del danno di lieve entità?
L’esclusione della circostanza attenuante si è basata su una valutazione di merito che ha tenuto conto di due fattori specifici: la qualità della sostanza illecita ceduta e il prezzo pattuito per la cessione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5743 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1983
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che le censure sono riproduttive di censure già adeguatemente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione della qualità della sostanza ceduta e della cifra alla quale la cessione era stata affettuata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.11.2024