Circostanza Attenuante: La Cassazione chiarisce i limiti per il riconoscimento
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti necessari per il riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis del codice penale. La decisione sottolinea l’importanza della tempestività e della genuinità del contributo offerto dall’imputato, dichiarando inammissibile un ricorso basato su dichiarazioni tardive e finalizzate a minimizzare la propria responsabilità. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere quando la collaborazione processuale può effettivamente tradursi in un beneficio di pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione di una specifica circostanza attenuante. L’appellante sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato il suo contributo dichiarativo, ritenendolo meritevole di una riduzione di pena. Il ricorso alla Corte di Cassazione, tuttavia, riproponeva censure già esaminate e respinte nel grado precedente, incentrandosi sulla presunta utilità delle sue dichiarazioni e sulla documentazione prodotta a sostegno della sua collaborazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Circostanza Attenuante
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la natura tardiva e auto-interessata delle dichiarazioni rese e la genericità (aspecificità) del ricorso stesso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato nel dettaglio le ragioni per cui il contributo dell’imputato non poteva essere considerato valido ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante. In primo luogo, è stato evidenziato come le sue dichiarazioni fossero intervenute solo dopo che elementi probatori significativi a suo carico erano già emersi nel corso delle indagini. Questo ritardo ha minato l’utilità e la genuinità della sua presunta collaborazione.
In secondo luogo, il contenuto delle dichiarazioni non era teso a fornire un ausilio concreto all’accertamento dei fatti, ma piuttosto a ridimensionare la propria responsabilità e a suggerire una qualificazione giuridica del reato più favorevole. Un contributo finalizzato principalmente a un vantaggio personale, e non a un reale accertamento della verità, non può integrare i requisiti della circostanza attenuante speciale in esame.
Infine, il ricorso è stato giudicato aspecifico. La Corte ha rilevato che l’imputato non ha mosso una critica puntuale alla motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni. In particolare, non ha contestato efficacemente il punto in cui i giudici di secondo grado avevano sottolineato che la documentazione prodotta a prova della sua collaborazione si riferiva ad altri procedimenti, del tutto estranei ai fatti per cui si stava procedendo. Il contributo, per essere valutabile, deve essere pertinente e utile al procedimento in corso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il beneficio della circostanza attenuante legata alla collaborazione, non è sufficiente rendere delle dichiarazioni qualsiasi. Il contributo dell’imputato deve essere tempestivo, pertinente ai fatti contestati e genuinamente finalizzato a favorire l’accertamento della verità. Le dichiarazioni tardive o meramente strumentali a una strategia difensiva non hanno valore a tal fine. Dal punto di vista processuale, la decisione ricorda inoltre che un ricorso in Cassazione deve essere specifico e tecnico, confrontandosi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, pena la sua inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: era una mera riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello e risultava aspecifico, poiché non contestava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla irrilevanza del contributo perché relativo ad altri procedimenti.
Quali caratteristiche deve avere il contributo di un imputato per ottenere la circostanza attenuante?
Secondo l’ordinanza, il contributo deve essere utile al procedimento in corso. Non sono considerate valide le dichiarazioni rese dopo che sono già emersi elementi significativi a carico dell’imputato, né quelle che mirano principalmente a ridimensionare la propria responsabilità o a ottenere una qualificazione giuridica più mite del reato.
La collaborazione in altri procedimenti può essere usata per ottenere un’attenuante in un caso diverso?
No. La Corte ha chiarito che il contributo positivo fornito dal ricorrente deve essere pertinente e relativo ai fatti contestati nel procedimento in cui si chiede l’applicazione della circostanza attenuante. La documentazione relativa a una collaborazione in altri procedimenti è stata considerata estranea e quindi irrilevante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1461 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il 04/12/1980
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME Alberto e la memoria difensiva con cui si rileva l’amnriissibili ricorso richiedendo la riassegnazione del procedimento alla Sezione competente
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lec ge in ordi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cu ha osservato che il contributo da valorizzarsi nel procedimento in corso fosse solo qi ello se d caso – utile nell’ambito dello stesso e non anche quello relativo ad altre condotte prc se in esa in altri procedimenti; che, sotto tale aspetto, determinante risulta la parte della d2cisione ha rilevato come, relativamente all’accusa contenuta nei fatti contestati, le dich arazioni ricorrente fossero intervenute solo dopo l’emersione degli elementi ormai significat ii , vertendo le propalazioni rese eminentemente su aspetti che tendevano ad una diversa e più mite qualificazione giuridica delle accuse mosse e tese a ridimensionare la propria respo sabilità;
rilevato che il ricorso risulta, altresì, aspecifico là dove omette un reale confr into pro con la parte della motivazione che rileva come la documentazione allegata da si sarebbe tratto un contributo positivo fornito dal ricorrente era relativa ad altri procediment ed est ai fatti contestati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c mdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024