Circostanza attenuante: la confessione non basta se il danno non è riparato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di concessione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale. L’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, di per sé, non è sufficiente a giustificare una riduzione di pena se a tale gesto non segue un’azione concreta volta a elidere o attenuare le conseguenze dannose del reato. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la logica che guida la valutazione dei giudici e i limiti del potere discrezionale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per i reati di lesioni personali colpose e omissione di soccorso. L’imputato, dopo la condanna in primo grado, aveva ottenuto in appello una parziale riforma della sentenza, limitata però solo all’entità della pena. Insoddisfatto, proponeva ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. A suo dire, la sua ammissione di responsabilità avrebbe dovuto garantirgli questo beneficio, a prescindere dal fatto che le conseguenze dannose della sua condotta non fossero state né eliminate né attenuate.
La Questione Giuridica: I Limiti della Circostanza Attenuante
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione della norma citata. L’attenuante in esame è concessa a chi, prima del giudizio, si è adoperato per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il ricorrente sosteneva che la sua confessione rientrasse in questa casistica. La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere se una mera ammissione di colpa, senza un effettivo contributo riparatorio, potesse integrare i presupposti per l’applicazione di tale sconto di pena. La decisione si è basata sulla ratio dell’istituto, ovvero premiare un comportamento post-reato che dimostri una reale volontà di rimediare al danno causato.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare e nette. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico, in quanto non conteneva una critica puntuale e specifica delle argomentazioni espresse dalla Corte d’Appello. Questo è un requisito essenziale per qualsiasi impugnazione.
Nel merito, i giudici hanno sottolineato che il diniego della circostanza attenuante era stato adeguatamente giustificato. I tribunali di primo e secondo grado avevano esercitato correttamente il loro potere discrezionale, valutando che l’ammissione di responsabilità dell’imputato non aveva avuto alcun effetto concreto sulle conseguenze negative del suo comportamento. La Corte ha ribadito che il giudizio sulla sussistenza di questa attenuante è un giudizio di fatto, che si basa sull’effettiva diminuzione del pregiudizio causato alla vittima. Un’ammissione puramente verbale, non accompagnata da un risarcimento o da altre azioni riparatorie, non soddisfa il requisito di legge.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma un orientamento consolidato: per ottenere la circostanza attenuante della riparazione del danno, non basta un pentimento a parole. È necessario un comportamento attivo e concreto che dimostri la volontà dell’imputato di rimediare, per quanto possibile, agli effetti della propria condotta illecita. Questa pronuncia serve da monito: l’ammissione di responsabilità è un passo importante, ma ai fini di uno sconto di pena ex art. 62 n. 6 c.p., deve tradursi in un beneficio tangibile per la parte lesa. In assenza di ciò, il giudice può legittimamente negare l’attenuante, come avvenuto nel caso esaminato.
La semplice ammissione di colpa è sufficiente per ottenere la circostanza attenuante della riparazione del danno?
No, secondo questa ordinanza, la sola ammissione di responsabilità non basta per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. se non ha concretamente eliso o attenuato le conseguenze dannose del reato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto con motivi generici, privi di una necessaria analisi critica della decisione impugnata, e perché la Corte ha ritenuto che il diniego dell’attenuante da parte dei giudici di merito fosse stato giustificato in modo adeguato e logico.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di parziale riforma ( solo qua alla pena inflitta) della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva r responsabile del reato di lesioni personali colpose ed omissione di soccorso, violazione di legge nella parte relativa al mancato riconoscimento dell’attenuant cui all’art. 62 n. 6 cod.pen., in quanto l’ammissione di responsabilità da dell’imputato non aveva effettivamente eliso o attenuato le conseguenze dannos della condotta colposa.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi d necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, R 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione); in particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all comma 6 cod. pen. è stato adeguatamente giustificato daì giudici territoriali hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente la ratio dell’istituto (sulla natura del relativo giudizio – di fatto – vedi sez. del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, an in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509 03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -e-413~a ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp 0,1 FAV·RX processuali e al versamento della somma di euro tremilàifila Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.