Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nord in funzione di giudice dell’esecuzione / ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell’ordine di carcerazione n. 431-2023 SIEP emesso dal Pubblico ministero, in data 17 luglio 2023, e la immediata liberazione del condannato con la concessione dei termini per chiedere misure alternative
Il Tribunale ha rilevato che il titolo esecutivo e la sentenza di condanna per il reato in contestazione, riportano una imputazione che contiene anche la circostanza aggravante di avere adoperato mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, prevista dall’art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973.
L’eventuale difetto di motivazione o discrasie, lamentate dalla difesa, sono state ritenute, dal Giudice dell’esecuzione, con riferimento alla circostanza aggravante suddetta, questione proponibile soltanto con i normali rimedi di impugnazione e non con l’incidente di esecuzione.
Il titolo in esecuzione, quindi, riguardando anche la circostanza aggravante contemplata nell’art. 4-bis, comma 1-ter Ord. pen., come fattispecie ostativa alla sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi, ai sensi dell’art. 650 comma 1, 5, 9 cod. proc. pen., ha condotto al rigetto del proposto incidente di esecuzione.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e), n. 1 e lett. f), 656, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Si sostiene che la sentenza, relativa alla pena in esecuzione, come dedotto in sede di opposizione, non valuta la circostanza aggravante, sia nella motivazione, che nel dispositivo.
In quest’ultimo, infatti, manca ogni indicazione, come previsto dall’art. 546, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. dell’indicazione degli articoli di legge riferit tale circostanza aggravante.
Inoltre, si evidenzia che nemmeno dal quantum della sanzione è possibile ricavare l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter cit.
Mentre, poi, nel corpo della motivazione vi è giustificazione circa le ragioni del riconoscimento delle altre circostanze, alcuna menzione viene fatta rispetto a questa indicata nel provvedimento impugnato e non vi è alcun giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Né tale motivazione può trarsi, come ha fatto il Giudice dell’esecuzione, dalla menzione, a p. 2 della sentenza, di quanto notato dalla polizia giudiziaria
(transito di autovettura marca RAGIONE_SOCIALE, modello Polo, con a bordo un soggetto identificato nel COGNOME).
Del resto, il ricorrente evidenzia che questa è la ragione per la quale la questione non è stata posta in sede di cognizione, attraverso impugnazione, posto che non si evince, in alcuna parte della sentenza e del dispositivo, il riconoscimento della circostanza aggravante ritenuta ostativa.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.La circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, quanto alla formale indicazione dell’articolo di legge che si assume violato, risulta espressamente contestata nella rubrica e, nell’incipit della motivazione della sentenza di condanna, sì riconosce la responsabilità per il reato, come contestato, quindi ivi compresa la citata circostanza aggravante ostativa, non espressamente esclusa nel dispositivo.
Alle circostanze di fatto da cui ricavare la sussistenza della fattispecie aggravata, fa richiamo la motivazione nella parte in cui si riferisce alla comunicazione di notizia di reato, ai verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro redatti il 13 marzo 2023 dalla RAGIONE_SOCIALE, atti che evidenziano come COGNOME abbia utilizzato un mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, e precisamente l’autovettura RAGIONE_SOCIALE Polo, intestata alla RAGIONE_SOCIALE e locata alla società RAGIONE_SOCIALE
La circostanza aggravante, dunque, è stata contestata formalmente nell’imputazione e il Giudice della cognizione, pur motivando ampiamente sull’esclusione della circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., non menziona anche quella di cui all’art. 291-ter cit. nel dispositivo: quindi, pacificamente, non esclude la diversa circostanza aggravante ostativa, anche se non la utilizza per il calcolo della pena.
1.2.11 dispositivo, peraltro, non reca alcuna indicazione dell’articolo di legge perché quelle che devono essere indicate non sono le norme sostanziali incriminatrici, ma quelle processuali che hanno condotto, nel caso al vaglio, all’affermazione di responsabilità.
Invero, quando l’art. 546 cod. proc. pen. prevede “l’indicazione degli articoli di legge applicati” si riferisce a quelli del codice di procedura penale (artt. 533,
530, 531 cod. proc. pen.) e non a quelli inerenti alla legge penale sostanziale violata.
In ogni caso, questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di omessa menzione, nel dispositivo, della norma incriminatrice relativa al reato per cui è intervenuta condanna, deve rilevarsi come la stessa non determini la nullità della sentenza in quanto da essa non deriva l’incompletezza del medesimo dispositivo, nei suoi elementi essenziali (tra le altre, Sez. 3 n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, C., Rv. 278392 – 09; Sez. 5, n. 25424 del 18/03/2014, COGNOME, Rv. 259851 – 01; Sez. 2, n. 27185 del 16/10/2010, COGNOME, Rv. 247851).
1.3. Infine, osserva il Collegio che non rileva, ai fini che interessano, l’error in cui è incorso il giudice del merito nel non tenere conto, quanto al trattamento sanzionatorio, nell’operato giudizio di bilanciamento, tra le circostanze attenuanti generiche e quella della recidiva in contrabbando, anche della circostanza aggravante ostativa prevista dal comma 1 dell’art. 291-ter cit.
Né può ritenersi detta omissione dovuta alla natura privilegiata della circostanza, considerato che in tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- ter, terzo comma, d.P.R. 23/01/1973, n. 43) il regime di privilegio è limitato al caso di concorso tra le aggravanti di cui alla lettera a) del secondo comma della medesima disposizione e le circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 – 01, in motivazione).
Si osserva, infatti, che ai fini che interessano, la ritenuta e contestata fattispecie aggravata lascia immutata la maggiore offensività del reato commesso in una delle forme che l’ordinamento reputa portatrici di accentuato disvalore, tale da sancirne il carattere ostativo rispetto alla sospensione dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 4-bis cit.
Questa Corte, del resto, ha avuto modo di precisare (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 – 01) che la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione, a norma dell’art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta (cfr. anche Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, COGNOME, Rv. 253784; Sez. 2, n. 3731 del 28/06%2000, COGNOME, Rv. 217096).
A tale indirizzo, appare conforme anche la pronuncia adottata nel caso al vaglio in cui la mancata menzione della pur ritenuta circostanza aggravante, nell’operato giudizio di bilanciamento (tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva specifica in contrabbando ex art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973)
non può avere rilievo perché verrebbe ad incidere sulla scelta del legislatore di considerare il reato contestato, come circostanziato, ritenuto in sede di cognizione di particolare allarme sociale e, perciò, meritevole di un trattamento più rigoroso in sede esecutiva.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 18 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
( Il Presidente