Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1274 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nata a Catania il 16108/1971;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Petralia Sottana (PA) il 11/03/1980;
NOME COGNOME nato a La Spezia il 28/07/1948;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Parma il 21/08/1963,
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Bologna il 26/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general D.ssa NOME COGNOME cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il riget del ricorso;
udito, per l’indagata COGNOME NOME, l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Reggio Calabria, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Udita, per l’indagato COGNOME COGNOME, l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Reggio Emilia, che h chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 26/05/2023, il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l’appello proposto dal pubblico ministero di Parma avverso l’ordinanza del 28/03/2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Parma aveva rigettato la richiesta di misura cautelar personale nei confronti dei predetti indagati, notai, sottoposti a indagine per concorso i circonvenzione di incapaci (soggetti ad amministrazione di sostegno) e falso in atto pubblico, per avere rogitato la costituzione di società di cui le persone offese erano soci e amministratori (ma in realtà mere teste di legno) pur in presenza di evidenti deficit psichici che impedivano loro di esprimere un valido consenso alla costituzione della società.
Avverso tale ordinanza propone ricorso il ‘Procuratore della Repubblica di Parma contestando, con l’unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame di elementi in base ai quali era desumibile in modo chiaro ed evidente come i circonvenuti fossero ictu oculi incapaci di rendersi conto di cosa stavano facendo (pag. 13 ricorso, in cui si menzionano una relazione peritale relativa alle persone offese COGNOME NOME e COGNOME NOME, a un video relativo a COGNOME NOME e all’interrogatorio dello stesso indagato COGNOME NOME).
In data 27/11/2023, l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Parma, per l’imputato COGNOME COGNOME depositava memoria con cui chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.
In data 27/11/2023, gli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi del Foro di Parma, per l’imputato NOME COGNOME depositavano memoria con cui chiedevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Ed infatti, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la censura non tiene conto del principale argomento addotto dal Tribunale
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del riesame con riferimento al dolo eventuale, da riferire non già all’atto di nomina in sé, com amministratori di società, bensì al fatto stesso della circonvenzione.
Il Tribunale del riesame, con riferimento alla ritenuta insussistenza di un quadro di gravit indiziaria, già evidenziata dal giudice per le indagini preliminari, ha, da un lato, evidenziato non sono stati rilevati contatti tra i notai e coloro che portavano le persone (naturalmente legalmente) incapaci davanti agli stessi a rogitare, e, dall’altro, valorizzato la circostanza c notai, ai quali gli indagati COGNOME e COGNOME ricorrevano, erano ben quattro, traendo da ciò l volontà dei circonventori di celare ai notai le finalità reali del conferimento delle cariche, elem dai quali il Tribunale del riesame ha desunto – in modo non manifestamente illogico o contraddittorio – l’inesistenza di un accordo.
Da tali argomenti emerge, quindi la rilevanza non decisiva della percepibilità immediata dello stato di deficienza delle persone offese, unico aspetto su cui si fonda il ricorso.
Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 19/12/2023.