Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40442 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMENOMEX
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEXX
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 22/11/2024 parti civili (non ricorrenti):
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMENOME
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEX
XXXXXXX
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMENOME
COGNOMEXXXX
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni dei difensori delle parti civili, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, o in subordine, di rigettarli, nonchØ di condannare i ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali;
sentito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO del foro di Brescia, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso illustrati, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22/11/2023 il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, reclusione ed € 500 di multa per il reato di cui agli artt. 61 n. 11, 110, 643 cod. pen., nonchØ
ha condannato COGNOMENOME e COGNOMEXX alla pena di anni 3 di al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio) in favore delle parti civili
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEX
COGNOMECOGNOMEXXXXX – alle quali assegnava una provvisionale di euro 3.000
ciascuna -.
Con sentenza del 22/11/2024 la Corte di appello di Brescia, decidendo sul gravame proposto da entrambi gli imputati, ha riformato la suddetta sentenza riducendo per il NOME la pena ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa (revocando la pena accessoria a lui inflitta). La Corte ha invece confermato la sentenza a carico della
COGNOME, nonchØ le statuizioni civili, condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali a favore delle parti civili.
I fatti come ricostruiti dalle conformi sentenze di merito possono essere così riassunti: l’imputata COGNOME, quale badante di NOME (classe DATA_NASCITA), abusando delle compromesse capacità cognitive dell’anziana – alla quale nel 2019 veniva anche nominato un amministratore di sostegno -, e con l’aiuto di suo marito NOME, avrebbe indotto la suddetta persona offesa ad una serie di atti giuridici pregiudizievoli per la stessa e per i suoi prossimi congiunti (e successori legittimi), consistiti in particolare: 1) nel redigere (nel dicembre 2017) un testamento olografo (poi pubblicato il 31/10/2019) con il quale la COGNOME veniva istituita sua erede universale; 2) nell’effettuare prelievi e acquisti tramite bancomat per circa 11.000 euro (tra l’ottobre e il dicembre del 2018); 3) nell’effettuare una disposizione di bonifico (poi non eseguita) a favore dell’imputata per la somma 32.000 euro (nel giugno 2019).
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso nell’interesse dell’imputata TARGA_VEICOLO Ł affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 643 cod. pen. Il difensore rileva in particolare che, tanto il giudice di primo grado quanto quello di appello, avevano ritenuto gli imputati responsabili del reato di circonvenzione di incapace sebbene difettasse la prova della condotta di induzione. I giudici di merito avevano infatti arbitrariamente e immotivatamente desunto l’induzione dagli atti di disposizione patrimoniale (asseritamente pregiudizievoli) che la persona offesa aveva posto in essere in loro favore, in difetto di prove testimoniali o di altra natura che dimostrassero che i due imputati avevano esercitato attività di persuasione o di pressione morale sulla vittima.
3.2. Con il secondo motivo si deduce ‘vizio argomentativo e travisamento della prova’ (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.). La difesa premette che uno degli elementi dai quali i giudici di merito avevano desunto la prova della condotta di induzione era costituito dal fatto che nel 2013 la NOME aveva fatto testamento a favore dei suoi congiunti, prevedendo anche disposizioni molto particolari. Ciò premesso, la difesa si duole del fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto provata l’esistenza del suddetto primo testamento del 2013 sulla sola base delle dichiarazioni testimoniali dei parenti che ne avevano illustrato il contenuto; e ciò nonostante il documento, non solo non fosse stato mai rinvenuto ma (per loro stessa ammissione) neppure mai visto dai testi escussi. Inoltre, la Corte, aveva reputato pienamente attendibili le dichiarazioni dei parenti della donna sul punto, non considerando però che i soggetti escussi avevano tutto l’interesse ad affermare l’esistenza del primo testamento in loro favore. La Corte di appello aveva poi ritenuto che il testamento del 2017 non fosse stato liberamente redatto dalla NOME sulla base di elementi meramente congetturali. Elementi che erano tuttavia tutt’altro che anomali o inspiegabili. Anche la (pure valorizzata) mancanza nel testamento del 2017 di disposizioni molto particolari (a favore dell’anima, della parrocchia e del cane) contenute invece nel testamento del 2013 non poteva dimostrare che le nuove disposizioni testamentarie non fossero il frutto della volontà della NOME; ed invero, a detta del difensore, premesso e ribadito che l’esistenza del primo testamento non era provata, ben si poteva spiegare l’assenza delle disposizioni ipotizzando che l’anziana donna avesse dato per scontato che la COGNOME –
conoscendo tali disposizioni – avrebbe dato loro esecuzione anche se non presenti nel testamento in suo favore.
3.3. Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello, a detta del difensore, aveva infatti immotivatamente negato le attenuanti valorizzando il contegno processuale non corretto della ricorrente durante il dibattimento di primo grado (che aveva indotto il giudice a richiamarla), non considerando che si era trattato di una umana e comprensibile reazione ad affermazioni false e ingiuste che la stessa aveva udito in aula. La mancanza di resipiscenza e di condotte risarcitorie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, non poteva poi in alcun modo giustificare il diniego delle generiche.
Nell’interesse dell’imputato NOME sono stati articolati tre motivi.
4.1. Con il primo motivo la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al punto della sentenza appellata nel quale la Corte di appello ha ritenuto che i fatti oggetto di imputazione fossero ascrivibili anche all’imputato e che sussistesse in capo allo stesso dell’elemento soggettivo del reato. Il difensore, premette che lo stesso consulente del PM aveva affermato che la condizione di decadimento cognitivo in cui versava la NOME era riconoscibile solo da persone che avessero una frequentazione della donna assidua ed intensa, ma poichØ tale non era quella del NOME, da ciò la Corte avrebbe dovuto logicamente desumere l’insussistenza dell’elemento psicologico in capo al ricorrente. La difesa deduce, altresì, la carenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione delle condotte penalmente rilevanti ascrivibili all’imputato. A detta del ricorrente i giudici di merito non avevano individuato ed esposto alcun elemento che consentisse di ritenere provata una condotta di induzione della persona offesa da parte dell’imputato, nØ avevano individuato quali fossero le condotte con le quali lo stesso aveva eventualmente concorso. In particolare: 1) quanto al testamento olografo del 2017 difettava qualunque motivazione in ordine al ruolo specifico avuto da NOME nella vicenda, avendo la stessa Corte di appello evidenziato in sentenza che l’imputato nulla sapeva di tale documento; 2) quanto ai prelievi effettuati in banca i giudici di merito avevano valorizzato un elemento assolutamente neutro, vale a dire il fatto che il NOME accompagnava la NOMEe laCOGNOME presso l’istituto di credito; 3) quanto alle spese effettuate con il bancomat della TARGA_VEICOLO non si poteva ritenere l’imputato responsabile dell’utilizzo per il solo fatto che aveva beneficiato degli acquisti, posto che tale elemento, in difetto di prova che il NOME fosse l’istigatore della condotta della moglie, poteva al piø provare una connivenza non penalmente rilevante; 4) quanto infine al tentativo di effettuare sul conto bancario della NOME il bonifico di 32.000 euro in favore della COGNOME, la difesa osserva che gli stessi giudici di merito avevano accertato che i 32.000 euro erano somme dovute alla badante a titolo di arretrati e contributi; ciò premesso risultava quindi carente la motivazione in punto di elemento soggettivo, in quanto il NOME non aveva agito allo scopo di procurare un ingiusto profitto, essendosi limitato ad accompagnare la moglie a ritirare in banca una somma dovuta; nulla era stato poi argomentato in ordine alla prova che il NOME avesse indotto la NOME a redigere la disposizione di bonifico, essendo emerso dagli atti che l’imputato si era limitato ad accompagnare la moglie in banca.
4.2. Con il secondo motivo si denuncia ‘violazione di legge ex artt. 606 co. 1 lett. e) per vizio argomentativo e travisamento della prova’ quanto alla ritenuta possibilità per l’imputato di avere consapevolezza della incapacità della persona offesa nel momento della redazione del testamento del 2017 e circa la sussistenza di condotte di induzione ascrivibili
all’imputato. Deduce in sostanza il difensore che sulla base della consulenza tecnica del PM (a firma del AVV_NOTAIO COGNOME), valorizzata dai giudici di appello, si poteva al piø ipotizzare che, all’epoca di redazione del testamento (dicembre 2017) la p.o. presentasse una capacità di intendere solo ridotta, che pertanto poteva anche non essere immediatamente riconoscibile dal ricorrente (attesa la sua non costante presenza in casa della persona offesa). Il difensore evidenziava altresì che l’imputato era stato ritenuto colpevole pur in totale difetto di prova di condotte di induzione o coartazione della volontà della vittima.
4.3. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed Ł sostanzialmente identico al terzo motivo (sopra esposto) articolato nell’interesse della coimputata.
5 . I l 1 3 / 1 1 / 2 0 2 5 l e p a r t i c i v i l i
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEX
COGNOMEXXXXXXX (quest’ultima costituitasi a mezzo di nuovo difensore AVV_NOTAIO), hanno depositato articolata memoria con cui hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi ovvero di rigettarli.
Il procedimento Ł stato trattato in pubblica udienza con discussione orale su richiesta del difensore degli imputati, e le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata TARGA_VEICOLO Ł infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
1.2. Il primo motivo non Ł meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va escluso che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, i giudici di merito siano incorsi in una errata applicazione di legge penale. Ed invero, nØ il giudice di primo grado nØ quello di appello hanno mai ritenuto che il delitto di circonvenzione di incapace possa prescindere dall’esistenza e dall’accertamento di una condotta di induzione dell’agente nei confronti della persona offesa. Gli stessi giudici, al contrario, hanno invece ritenuto che, nel caso in esame, gli imputati avevano posto in essere tale condotta di induzione e hanno altresì illustrato gli elementi di prova da cui avevano desunto l’esistenza della stessa.
A ben vedere dunque il difensore, pur denunciando apparentemente una violazione di legge (in realtà inesistente), contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, affermando che gli elementi valorizzati da tali giudici sarebbero insufficienti o inidonei a fornire la prova dell’induzione. Tuttavia, va rilevato che, sotto tale aspetto, il motivo non rientra tra quelli consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen., in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto. Al riguardo va preliminarmente ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità Ł circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo; se i predetti vizi non emergono dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, la decisione di merito Ł dunque insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Non Ł quindi deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).
Quanto poi al controllo sul processo motivazionale del giudice di merito i suoi limiti sono segnati dall’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l’esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, va evidenziato che non sussiste alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto del motivo di ricorso. Innanzi tutto va evidenziato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi piø volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali in tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell’atto posto in essere e l’incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonchØ dagli accadimenti piø strettamente connessi al suo compimento (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 – 01). Si Ł altresì precisato che in tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell’elemento dell’induzione, non Ł necessario che la proposta al compimento dell’atto provenga dal colpevole ma Ł sufficiente che questi abbia rafforzato, profittando delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo, una decisione pregiudizievole dal medesimo già adottata (Sez. 2, n. 44869 del 08/10/2004, Rv. 230285 01, la quale, con riferimento alla prova dell’induzione, ha ulteriormente precisato che essa non deve necessariamente essere desunta da episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti piø strettamente connessi al compimento dell’atto pregiudizievole).
Ciò detto, tanto il Tribunale (vedi pp. 16-19) quanto la Corte di appello (pp. 32-40) hanno indicato gli elementi da cui hanno dedotto la prova della induzione, valorizzando: a) la natura pregiudizievole degli atti dispositivi per la stessa NOME; ed invero, tra prelievi, spese tramite bancomat e il bonifico bancario (non eseguito) l’anziana donna sarebbe stata privata di oltre 43.000 nell’arco di circa 4 anni, senza alcuna contropartita; si evidenziava inoltre che, da quando la COGNOMEera stata assunta nel 2015, le somme annualmente prelevate dal conto della NOME si erano praticamente piø che raddoppiate nel corso degli anni (passando da 18.000 euro a 38.000); circostanza resa ancor piø anomala dal fatto che le spese aumentavano mentre il decadimento psico-fisico della donna progrediva e diminuivano quindi anche le sue esigenze di vita; b) il fatto che l’anziana nel 2013 aveva detto di aver fatto un altro testamento contenente disposizioni dettagliate e piuttosto particolari: lascito della sua casa alla nipote di suo marito (COGNOME); descrizione della sua tomba; lascito a favore del suo cane; donativi alla parrocchia per messe in suo suffragio. Tutte disposizioni poi non presenti nel testamentoredatto nel 2017, che constava della sola istituzione della COGNOME quale erede universale. I giudici di merito evidenziavano che una donna come la TARGA_VEICOLO, religiosa e amante del suo cane, molto difficilmente avrebbe rinunciato alle suddette disposizioni testamentarie particolari del 2013, sicchØ il fatto che le stesse non fossero piø presenti nel testamento del 2017 induceva a ritenere che lo stesso non era stato il frutto della sua volontà, ma le era stato suggerito da terze persone (vale a dire l’imputata); c) la circostanza che, non essendo intervenute liti o rotture traumatiche tra la p.o. e i suoi parenti, la stessa non avrebbe avuto alcuna ragione di estrometterli completamente dalla sua successione, istituendo come erede universale una
persona estranea (la COGNOME), che certamente la aiutava quotidianamente, ma con la quale non risultava essersi instaurato un rapporto personale talmente stretto da lasciarle tutto il suo (ingente) patrimonio; in sostanza anche ipotizzando una particolare riconoscenza della p.o. verso la badante – peraltro non emersa dall’istruttoria – la stessa non poteva giungere sino al punto di designarla come unica erede escludendo tutti gli altri parenti con i quali l’anziana non aveva peraltro ragioni di contrasto evidenti -; analoghe considerazioni venivano fatte in ordine alle spese personali per importi ingenti che la COGNOME aveva effettuato, nell’interesse suo e del NOME, con bancomat della NOME, nonchØ al bonifico di 32.000 euro; si era infatti escluso che i rapporti tra l’anziana e la badante (a volte anche conflittuali) potessero giustificare liberalità di importi così consistenti; d) il fatto che, mentre la NOME aveva parlato ampiamente del testamento del 2013 a molte persone, di quello del 2017 stranamente non aveva fatto cenno ad alcuno, e altrettanto stranamente non era emerso dall’istruttoria che neppure la COGNOME e il marito NOME ne avessero parlato tra loro; e) la circostanza che quando venivano effettuati i prelievi di denaro in banca la NOME era accompagnata dai due imputati, l’anziana non era particolarmente consapevole di ciò che faceva e chiedeva alla badante quanto doveva prelevare, mentre il NOME, non si limitava ad accompagnare le due donne, ma mostrava molto interesse alle operazioni che venivano poste in essere; f) il bancomat della p.o.era già nella materiale disponibilità della TARGA_VEICOLO nel 2018 quando il degrado cognitivo dell’anziana era in stato avanzato, e in quel periodo risultavano spese (per ristoranti, abiti ed altro) che erano state effettuate (per loro stessa ammissione) dai due imputati sulla base di una presunta autorizzazione della titolare della carta; g) quanto al bonifico di 32.000 euro in favore della COGNOME lo stesso Ł stato portato in banca per l’esecuzione, già firmato dalla NOME, nel giugno del 2019, quando le condizioni dell’anziana erano già totalmente scadute; Ł stato lo stesso imputato NOME a dichiarare, in merito a tale bonifico, che il modulo se lo erano procurato in banca lui e la moglie nel 2018 per eventuali pagamenti e che lui stesso si era rivolto alla NOME per chiederle di versare alla moglie i contributi previdenziali e gli arretrati per il periodo in cui la COGNOME aveva lavorato in nero e due giorni dopo tale richiesta trovò il bonifico da 32.000 già firmato e pronto; i giudici di merito hanno quindi evidenziato che in quel periodo l’anziana era già completamente incapace di intendere e volere e che esisteva peraltro una evidente discrasia tra la richiesta del NOME di versamento degli arretrati e dei contributi (asseritamente spettanti alla moglie) e la causale del bonifico, in cui si parlava (molto genericamente) di compensi per prestazioni rese negli anni e un regalo di patrimonio per le imminenti nozze degli imputati; in altri termini se la p.o.avesse voluto regolarizzare la posizione della badante per gli anni passati, certamente non lo avrebbe fatto con un bonifico come quello sopra descritto (il quale peraltro la lasciava interamente esposta ad eventuali ulteriori pretese della COGNOMEper contributi e retribuzioni arretrate).
Si tratta di motivazione adeguata e tutt’altro che illogica o contraddittoria, con la quale, peraltro, il difensore non si confronta adeguatamente. La difesa si Ł infatti limitata a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa e ad attribuire una diversa spiegazione agli elementi valorizzati dal giudice procedente; ricostruzioni e spiegazioni alternative che tuttavia non inficiano la coerenza e la logicità di quelle dei giudici di merito.
Il motivo, per la parte in cui Ł ammissibile, Ł quindi infondato.
1.2 Il secondo motivo Ł privo di fondamento.
In primo luogo, giova premettere che, contrariamente a quanto dedotto dal difensore, siamo completamente al di fuori del travisamento della prova. In tema di ricorso per
cassazione, infatti, il vizio di “travisamento della prova”, deducibile ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. come vizio della motivazione, si risolve nell’utilizzazione da parte del giudice di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti; in altri termini lo stesso Ł configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567 – 01). Nel caso in esame, non Ł neppure dato comprendere quale sia, secondo il difensore, la prova asseritamente travisata. I giudici di merito hanno infatti affermato che il famoso testamento della NOME del 2013, seppur mai rinvenuto e seppur mai visto da alcuno, poteva ritenersi tuttavia esistente sulla base delle plurime testimonianze dei soggetti escussi al dibattimento, i quali avevano concordemente dichiarato che la p.o. aveva loro confidato di aver redatto tale testamento e aveva loro descritto nel dettaglio le disposizioni testamentarie ivi contenute. Non vi Ł quindi stata alcuna valutazione da parte dei giudici di un mezzo di prova (nella specie testimonianza) inesistente, nØ una errata interpretazione della prova stessa e neppure l’attribuzione al mezzo di prova di un risultato incontestabilmente diverso da quello effettivo.
In realtà, anche in questo caso, il difensore, prospettando un (inesistente) travisamento della prova, sta solo contestando quella che Ł la valutazione che i giudici di merito hanno fatto di prove esistenti nonchØ la ricostruzione dei fatti che sulla base di tali prove hanno effettuato. Il difensore ha quindi articolato dei motivi in fatto, che, per quanto detto, non sono consentiti in questa sede.
Va poi precisato che non sussiste alcun profilo di contraddittorietà o illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha infatti ritenuto che i testimoni – dalla cui deposizione era stata tratta la prova dell’esistenza del testamento del 2013 – erano pienamente attendibili, non solo perchØ avevano reso dichiarazioni dettagliate e concordanti (anche sul contenuto dell’atto), ma anche perchØ alcuni di loro (NOME e NOME) avrebbero avuto addirittura un interesse contrario al rinvenimento e alla pubblicazione di tale testamento (in quanto lo stesso li avrebbe privati di una parte dell’asse ereditario che sarebbe loro giunta in caso di successione ab intestato). Se vi Ł qualcosa di non particolarmente logico e coerente sono semmai gli argomenti con i quali il difensore ha cercato di censurare le conclusioni dei giudici di merito. Ed invero, il difensore afferma che la p.o. non ha ritenuto di riportare nel testamento del 2017 le disposizioni molto particolari (a favore dell’anima, del cane e della nipote) cui difficilmente avrebbe sua sponte rinunciato circostanza questa, come detto, correttamente valorizzata dalla Corte ai fini della prova indiziaria dell’induzione -, solo perchØ la donna era sicura che la COGNOME le avrebbe comunque attuate di sua spontanea volontà; ciò, a parere di questa Corte, risulta obiettivamente piuttosto improbabile ed inverosimile; tanto piø che tale spontanea ottemperanza avrebbe postulato la conoscenza da parte dell’imputata di tali disposizioni particolari – prova di cui il difensore non ha neppure allegato l’esistenza -. E’ poi evidente la contraddizione nella quale incorre la difesa, la quale, da un lato, nega l’esistenza del testamento del 2013, e, poi, dall’altro, afferma che la COGNOME conosceva le disposizioni particolari in esso contenute e quindi avrebbe dato loro attuazione anche se non riprodotte nel testamento a suo favore.
1.3 Il terzo motivo difetta di specificità sia intrinseca che estrinseca.
Questa Suprema Corte ha, infatti, piø volte affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Si Ł altresì precisato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata Ł sufficiente e congrua, avendo i giudici evidenziato, da un lato che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti (non essendo a tal fine sufficiente l’incensuratezza degli imputati), e, dall’altro, che doveva essere valorizzato (come elemento ostativo) il lungo periodo di tempo in cui gli imputati si erano approfittati di una donna anziana e in condizioni di decadimento sempre piø marcate – elementi che giudicavano prevalenti rispetto al dedotto corretto contegno processuale (peraltro ritenuto inesistente) -. Il difensore, non solo non si confronta con i sopra esposti argomenti (recte si confronta solo con alcuni di essi pretermettendo gli altri), ma, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi in forza dei quali gli imputati erano meritevoli del beneficio di legge invocato.
Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato TARGA_VEICOLO deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
2.1. Il primo motivo di ricorso Ł in parte infondato e in parte inammissibile per carenza di interesse.
Il motivo Ł in parte infondato in quanto, per molti aspetti, sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo di impugnazione articolato nell’interesse della coimputata. Ed invero, in massima parte, il ricorrente non censura la logicità o la coerenza della motivazione della sentenza di appello, ma si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del gravame prospettandone una alternativa (e a suo dire piø convincente); deduzione che, tuttavia, per quanto detto, non Ł consentita in questa sede. La difesa, peraltro, non si confronta affatto con le ragioni (sopra esposte esaminando il ricorso della coimputata) – vedi in particolare le pp. 36-37 della sentenza impugnata -, in forza delle quali i giudici di merito hanno ritenuto, da un lato, che il NOME ha svolto un ruolo attivo sia per quanto riguarda i prelievi di denaro in banca e le spese effettuate col bancomat della p.o., sia soprattutto per la vicenda del bonifico da 32.000 euro, e dall’altro, che avendo l’imputato (per sua stessa ammissione) intensificato la sua frequentazione dell’anziana proprio nel periodo (2018/19) in cui il decadimento cognitivo della stessa diventava sempre piø grave ed evidente, lo stesso non potesse non avvedersi dello stato di ingravescente deficienza psichica della persona offesa.
Condivisibili sono invece gli argomenti con i quali la difesa denuncia il difetto di motivazione della sentenza in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per l’episodio del testamento olografo del 2017. In effetti, in relazione alla vicenda del testamento, tutta la motivazione della sentenza di appello (vedi pp. 33-36) si incentra su argomenti che sono sì, per quanto sopra esposto, logici e condivisibili, ma che sono tuttavia riferibili solo alla COGNOME. La sentenza non indica dunque quali sono le condotte specificatamente ascrivibili al NOME in relazione a tale episodio (e ancor meno le stesse sono ricavabili dalla motivazione del Tribunale). NØ si può ragionevolmente affermare che l’imputato abbia indotto la NOME a fare il testamento nel 2017 per il solo fatto che nell’ottobre del 2019 Ł stato lui a comunicare ai parenti della donna che l’atto era stato
pubblicato. Tenuto poi conto che il testamento risale al dicembre del 2017 e gli altri fatti per i quali risulta invece provato il ruolo attivo e la partecipazione del NOME si collocano in un momento posteriore, non Ł neppure lecito affermare che, essendo lui partecipe della circonvenzione nel 2018/19, lo era anche per l’episodio del 2017. La motivazione dei giudici di merito in ordine al concorso del ricorrente nel fatto avente ad oggetto il testamento olografo Ł quindi obiettivamente carente.
2.2 Osserva tuttavia la Corte che ciò non può comportare l’annullamento della sentenza di appello – annullamento che sarebbe comunque limitato a tale episodio e con rinvio al giudice a quo per una nuova motivazione sul punto specifico -; ciò in quanto l’imputato non ha e non può avere un interesse concreto e attuale a tale annullamento, sicchØ l’impugnazione sul punto Ł inammissibile ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. E’ noto, infatti, che secondo quest’ultima disposizione, per proporre impugnazione Ł necessario avervi interesse, e la Suprema Corte ha costantemente affermato che l’interesse rilevante ai fini del riconoscimento del diritto ad impugnare deve essere immediato, concreto ed attuale e mirare a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza nonchØ a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato piø vantaggioso (Sez. 5, n. 27747 del 06/10/2021 (dep. 2022), Migliore, Rv. 282542 – 01). Ciò premesso, nel caso in esame, i giudici di merito, conformandosi all’impostazione accusatoria del PM, hanno ritenuto sussistente un unico reato di circonvenzione di incapace articolato in plurimi atti dispositivi tra loro autonomi. Ne Ł riprova il fatto che, nØ in primo grado nØ in appello, sono stati applicati aumenti per la continuazione. Da ciò consegue che, se anche a seguito dell’annullamento parziale da parte di questa Corte i giudici di appello dovessero escludere la responsabilità dell’imputato per il fatto del testamento olografo, il NOME dovrebbe comunque rispondere del reato contestato per le altre (autonome) vicende (prelievi, bancomat e bonifico). Del resto, l’esclusione del concorso dell’imputato in relazione al fatto del testamento, non solo (per quanto detto) non porterebbe al suo proscioglimento, ma non potrebbe neppure avere riflessi pratici in ordine alla determinazione della pena. Ed infatti, la Corte di appello ha già condannato il NOME al minimo assoluto della pena edittale vale a dire anni 2 di reclusione al netto dell’aumento per la contestata aggravante -; peraltro la riduzione della pena al minimo edittale per il NOME Ł stata giustificata dai giudici
‘non risultando prova di una sua attivazione in concorso nelle condotte criminose pari a quello della COGNOME, ma di una attivazione piø limitata, ed emergendo un minor profitto personale al medesimo derivatone’ (p. 41). Ciò significa che, anche nell’eventualità in cui la Corte di appello dovesse escludere l’episodio del testamento e dunque ritenere il concorso del ricorrente ancor piø limitato, lo stesso non potrebbe comunque essere condannato ad una pena inferiore al minimo edittale che Ł già stato inflitto. NØ la questione potrebbe avere riflessi pratici in punto di concessione delle attenuanti generiche, posto che, pur avendo la Corte già preso atto del minor ruolo avuto dal NOME, queste ultime sono state negate dai giudici di merito per ragioni che non avevano una attinenza specifica ed esclusiva con la vicenda del testamento. Neppure vi Ł un concreto e attuale interesse dell’imputato ad un annullamento parziale ai soli fini civilistici. La responsabilità civile del
NOME rimarrebbe infatti in ragione delle altre condotte a lui ascritte, mentre, il suo minor ruolo nel fatto illecito civile può incidere eventualmente solo sulla quantificazione del danno, che tuttavia risulta essere stata rimessa al giudice civile (Ł quindi in quel separato giudizio civile che la questione potrà venire in rilievo ed essere eventualmente rivalutata).
2.3 Il secondo motivo di ricorso si incentra unicamente sulla questione della
responsabilità dell’imputato in relazione alla vicenda del testamento olografo. Il motivo risulta dunque inammissibile per difetto di interesse per le ragioni da ultimo esposte in relazione al primo motivo (da intendersi qui richiamate). Si deve infatti ribadire che, quand’anche la sentenza venisse annullata con rinvio in relazione all’episodio del testamento, da ciò non potrebbe derivare all’imputato alcuna concreta utilità nel giudizio di rinvio.
2.4 Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il motivo Ł interamente sovrapponibile a quello proposto nell’interesse della coimputata, e deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità al pari di quest’ultimo per le ragioni sopra esposte (da intendersi qui richiamate).
Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto di entrambi i ricorsi.
Al rigetto consegue, giusto il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati devono altresì essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
Per la tipologia dei reati e le condizioni della persona offesa si ritiene di disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa s o s t e n u t e n e l p r e s e n t e g i u d i z i o d a l l e p a r t i c i v i l i
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEX
COGNOMEche liquida in complessivi euro 4.200 oltre accessori di legge e dalla parte civile COGNOMEXXXXX che liquida in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge
Così Ł deciso, 28/11/2025
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.