Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7991 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7991 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 17/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1-COGNOME NOME, nato a Maddaloni (Ce) il DATA_NASCITA; 2-COGNOME NOME, nato a Maddaloni (Ce) il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per la parte civile associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese. udite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per gli imputati chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 07/06/2017, NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano dichiarati colpevoli del delitto di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME, reato aggravato dal numero delle persone, dall’avere agito con premeditazione ed al fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE, facente capo al RAGIONE_SOCIALE, nonchØ dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. 895/1967 e 7 d.l. 152/1991 conv. in l. 203/1991 e condannati, rispettivamente, alla pena di anni 10 ed anni 9 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale di euro 10.000.
Con sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/05/2018, emessa in esito ad appello proposto nell’interesse degli imputati, NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano assolti dai reati contestati per non avere commesso il fatto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale e la Corte di cassazione, con sentenza n. 1592/2019, annullava la sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con sentenza dell’11/10/2021, confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 07/06/2017.
La Corte di Cassazione, nuovamente adita, stavolta su ricorso degli imputati, con sentenza n. 1009/2022, annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli dell’11/10/2021, con rinvio per nuovo giudizio.
Con sentenza del 15/05/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la indicata sentenza n. 1009 del 10/06/2022, confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 07/06/2017, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di Napoli, il difensore di fiducia di NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, propone ricorsi congiunti, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 606, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, i ricorrenti lamentano come il giudice del rinvio non abbia motivato adeguatamente in ordine alla ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia, rispetto al fatto da provare ovvero rispetto alla conoscenza della partecipazione degli imputati ai fatti del 20 settembre 2008, ripetendo i vizi di motivazione già censurati nella sentenza di annullamento.
Al riguardo, la Corte di cassazione nella sentenza rescindente aveva evidenziato come fosse necessario chiarire se le dichiarazioni del collaboratore di giustizia fossero frutto di una mera deduzione o si configurassero come dichiarazioni de relato siccome apprese da NOME COGNOME, e, in tale secondo caso, che fosse verificatose ed in quale circostanza il COGNOME avesse riferito al COGNOME non solo che i COGNOME si erano resi disponibili ad agire anche senza di lui, ma anche che tale disponibilità venne accolta dando nuovo mandato ai NOME COGNOME di uccidere l’COGNOME.
Lamentano poi i ricorrenti come la Corte territoriale neppure abbia spiegato la capacità dimostrativa delle accuse, ovvero se esse coinvolgessero i COGNOME solo in relazione a ciò che accadde fino al tentativo incompiuto del 18 settembre 2008 o anche sul tentativo del 20 settembre 2008 e come il percorso motivazionale si atteggi come illogico e contraddittorio per mancata valutazione di prove, laddove, nel cercare di dare risposta alle deduzioni difensive, accolte dalla Suprema Corte, ha ritenuto «verosimile che il collaboratore abbia parlato de visu con il COGNOME», omettendo così di valutare che il COGNOME, nell’interrogatorio del 5 gennaio 2009, ebbe ad affermare che «il COGNOME quel giorno aveva il telefono spento e che effettuò anche diversi tentativi di contattarlo alla sua utenza telefonica» e, nell’interrogatorio del 29 gennaio 2009, che quel giorno non riuscì a parlare con COGNOME nØ sapeva dove si trovasse.
I ricorrenti deducono vieppiø come persista il già denunciato vizio di motivazione in punto di attendibilità della chiamata in reità: al riguardo, rilevano come insanabilecontrasto intrinseco emerga dalla non costanza e diversità delle versioni rese dal collaboratore, laddove, nelle dichiarazioni del 26 novembre 2006, dopo avere confermato di non sapere dire chi commise l’agguato ai danni dell’COGNOME il 20 settembre 2008, il COGNOME ebbe poi ad affermare che, dopo il rimprovero fattogli dal COGNOME ed avvenuto la sera del 18 settembre per il mancato agguato ad COGNOME, nei giorni antecedenti il 20 settembre, non ricordando tuttavia esattamente quando, il COGNOME gli disse che COGNOME NOME si era reso disponibile a commettere il delitto e che lui aveva accettato tale disponibilità; mentre nelle dichiarazioni del 5 gennaio 2009, nel confermare la telefonata intercorsa col COGNOME, di cui non esiste traccia, e il relativo rimprovero, ebbe a rilevare di «essere stato messo da parte e il non
essere piø ben disposto il COGNOME nei suoi confronti»; ed ancora, nelle dichiarazioni del 29 gennaio 2009, di non avere parlato con NOME il 20 settembre e di non sapere dove si trovasse.
Evidenziano ancora i ricorrenti come abbia invece trovato riscontro la affermazione del COGNOME di essere «stato messo da parte» dopo il 18 settembre 2008, posto che da quella data non si registrano piø conversazioni tra il collaboratore ed il COGNOME.
2.2. Con secondo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità intrinseca del collaboratore ed alla sussistenza di elementi esterni di riscontro individualizzante, anche sotto l’aspetto del travisamento della prova, nonchØ ‘nullità per violazione degli artt. 530, 533 cod. proc. pen’.
Al riguardo, i ricorrenti deducono non essere stato fatto buon governo dei principi di diritto richiamati nella sentenza di annullamento che, nel ribadire la necessità di una verifica a tre tempi sulle accuse mosse dal collaboratore, richiedeva fosse previamente accertato se si trattasse di chiamata in reità de relato , se fosse riferita al coinvolgimento specifico degli imputati nei fatti del 20 settembre 2008 e quindi che fossero indicati i riscontri individualizzanti, caratterizzati dalla necessaria alterità ed estraneità rispetto al propalato del collaboratore.
La Corte, di contro, a parere dei ricorrenti, nell’individuare i riscontri sia nel contenuto delle conversazioni del 20 settembre che in quelle dei giorni precedenti e nel considerare attività esecutiva del delitto contestato ai NOME COGNOME anche quella dei giorni antecedenti l’agguato del 20 settembre, avrebbe finito per inserire nella imputazione condotte non contestate e disatteso vieppiø il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore, così come anche la ricostruzione operata nelle sentenze di condanna di COGNOME e COGNOME, rispettivamente quali mandante e ‘specchietista’, secondo cui, dopo il 18 settembre, vi fu un ‘nuovo mandato’ ad uccidere.
I ricorrenti censurano altresì la motivazione della sentenza impugnata laddove nel richiamare, a riscontro del propalato del collaboratore, quelle intercettazioni da cui emerge la ricerca del ‘geometra’ (conversazioni nn. 92 e 99 del 19 settembre 2008 e n. 51 del 18 settembre 2008), Ł incorsa nel medesimo vizio della motivazione, aderendo alla interpretazione che delle dette conversazioni dà il collaboratore e dando per scontato che il ‘geometra’ non potesse che essere l’COGNOME.
Vieppiø si deduce la genericità ed intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore che aveva attribuito all’COGNOME altri nomignoli, come ‘COGNOME scucill’ e ‘o cocc’, e solo dopo l’ascolto delle conversazioni aveva indicato ‘o geometra’, mentre dalla istruttoria svolta mai era emerso che così fosse indicato l’COGNOME.
Inoltre, i ricorrenti evidenziano la illogicità della interpretazione e la contraddittorietà della motivazione nell’attribuire un tale significato alla conversazione n. 92 del 19 settembre 2008, nella misura in cui in essa si fa riferimento, per il caso in cui non fosse rinvenuto il ‘geometra’, al suo ‘vice’; mentre la interpretazione data dai giudici di appello alla conversazione n. 51 del 18 settembre 2008 contrasterebbe, a parere dei ricorrenti, anche con quanto affermato dallo stesso collaboratore circa la presenza dell’COGNOME e le ragioni per cui non si procedette all’esecuzione dell’incarico.
Apodittica poi viene ritenuta la motivazione nella parte in cui, per confermare la bontà della interpretazione del dato, ha ritenuto che il geometra andasse cercato in altro posto e non fuori dal bar e che il mancato ricordo, da parte del COGNOME, del nome del geometra che all’epoca seguiva i lavori dell’autolavaggio potesse assurgere a prova del fatto che il
‘geometra’ di cui si discuteva nelle conversazioni intercettate non potesse che essere l’COGNOME.
D’altro canto, evidenziano i ricorrenti come la motivazione sia del tutto illogica nella parte in cui, ritenendo l’utilizzo di termini mutuati dall’edilizia indicativo di linguaggio convenzionale, omette invece di considerare che lo stesso collaboratore aveva dichiarato che i NOME COGNOME gestivano un autolavaggio; per come riferito dal teste COGNOME, furono effettivamente svolti lavori edili per adeguare l’autolavaggio; dalla documentazione fiscale in atti Ł risultato che COGNOME NOME aveva sempre lavorato nel settore edile ed il COGNOME era titolare di impresa edile.
Anche intrinsecamente contraddittoria, poi, risulta, a parere dei ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui pur ritenendo, per come riferito dal teste COGNOME, che NOME COGNOME stesse effettivamente effettuando lavori di realizzazione della vasca per la decantazione degli oli e di adeguamento dell’impianto elettrico, ha reputato i termini mutuati dall’edilizia, presenti nelle conversazioni, non conferenti rispetto alla attività degli imputati.
I ricorrenti lamentano poi la omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, di quella frattura, accertata dalle sentenze di condanna di COGNOME e COGNOME, tra i tentativi incompiuti dei giorni precedenti il 20 settembre e l’agguato contestato ai NOME COGNOME, per cui costoro ricevettero nuovo mandato, nonchØ la illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non spiega la assenza di chiamate, nei giorni successivi al 18 settembre, tra il COGNOME e i NOME COGNOME, certamente necessarie in ragione del ruolo riconosciuto al primo, e tra i COGNOME e il COGNOME (a cui il COGNOME riferisce degli spostamenti dell’COGNOME); allo stesso modo rilevano i ricorrenti come la motivazione non spieghi logicamente perchØ i COGNOME avrebbero dovuto svolgere anche il ruolo di specchiettista già svolto dal COGNOME.
I ricorrenti stigmatizzano ancora come illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, ripetendo la affermazione della precedente sentenza di appello poi cassata, ha ritenuto che dopo i fatti i COGNOME si allontanarono sia dal luogo del tentato omicidio che dalla loro abitazione di Aversa, senza indicare da quali dati emergessero distanza e tempi di percorrenza e si potesse desumere, in ipotesi, tale concordata condotta: di contro risultava, dalla lettura integrale della conv. 2055 del 20 settembre 2008 alle ore 14,50 e dal tenore delle domande e risposte in essa contenute, che NOME COGNOME non sapeva effettivamente dove si trovasse il fratello, mentre dall’analisi delle celle agganciate emergeva altresì che NOME COGNOME si trovava in luogo assolutamente distante dal teatro dei fatti.
I ricorrenti evidenziano vieppiø come, a dire del collaboratore, i COGNOME avrebbero dovuto rimanere insieme e dopo il fatto incontrarsi col RAGIONE_SOCIALE per ottenere la dovuta ricompensa.
La illogicità e la contraddittorietà della motivazione emergono anche con riferimento all’analisi delle ulteriori conversazioni del 20 settembre 2008, delle ore 13,09 e delle ore 14,00, da cui Ł possibile ricavare che i NOME COGNOME non erano insieme quel giorno a quell’ora e che NOME COGNOME si trovava, invece, in compagnia di una ragazza.
Contraddittorietà ulteriore della motivazione si rinviene, a parere dei ricorrenti, a pag. 18 della sentenza impugnata, laddove si afferma che nelle dichiarazioni del 29 gennaio 2009 il collaboratore aveva in via deduttiva ipotizzato che i COGNOME fossero gli esecutori dell’agguato poichØ erano coloro con cui aveva partecipato alla fase preparatoria fino a poche ore prima.
2.3. Con terzo motivo i ricorrenti deducono, in relazione agli artt. 192, 238 -bis cod. proc. pen., ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi esterni di riscontro individualizzante, anche sotto l’aspetto del travisamento della prova, nonchØ ‘nullità per violazione degli artt. 530, 533 cod. proc. pen.’
In particolare, i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, per valutare la attendibilità intrinseca del propalato del collaboratore di giustizia, attingono alle valutazioni operate nelle sentenze di condanna a carico del COGNOME e del COGNOME, illogicamente e arbitrariamente così estendendo considerazioni di carattere generale, riferibili a chiamate in correità con riferimento a soggetti ed episodi diversi, alla posizione specifica dei COGNOME.
Si tratterebbe, dunque, di motivazione meramente apparente su quella parte di dichiarazione del collaboratore afferente i fatti oggetto di giudizio e gli odierni imputati.
Non costituirebbero poi riscontri individualizzanti i riferimenti al ‘geometra’ nelle conversazioni intercettate, nØ il riferimento a conversazioni avvenute nei giorni precedenti l’agguato del 20 settembre 2008 per le quali già la Suprema Corte, nella sentenza di annullamento, aveva ritenuto e valutato la inidoneità degli stessi a costituire riscontri esterni individualizzanti per i fatti del 20 settembre.
I ricorrenti deducono, inoltre, che il ragionamento probatorio si svolgerebbe secondo le direttrici di una lettura orientata esclusivamente a carico: al riguardo, in particolare, si censura la interpretazione data dalla Corte territoriale (in ricorso viene richiamata pag. 19 della motivazione) alla conv. n. 111 del 20 settembre 2008 alle ore 12,09, secondo cui NOME COGNOME stava monitorando gli spostamenti del ‘geometra’, individuato dal collaboratore di giustizia essere l’COGNOME, laddove dall’analisi delle celle agganciate, NOME COGNOME risultava trovarsi nel comune di Caivano e l’COGNOME, secondo quanto riferito dalla stessa persona offesa e dal teste NOME COGNOME, nella piazza di Cesa; lo stesso COGNOME, appreso del luogo ove NOME COGNOME si trovava, aveva mostrato stupore.
Deducono ulteriore illogicità della motivazione con riferimento alla interpretazione data alle conversazioni nn. 111 e 112 del giorno dell’agguato, siccome basate sulla sola interpretazione del collaboratore di giustizia, senza dar conto e spiegazione di quanto emergente dal contenuto delle conversazioni nn. 2051 e 2055 di pari data: in particolare, nella prima, delle ore 14,23, il collaboratore chiede a NOME COGNOME se ha saputo cosa Ł successo poco prima (con ciò evidenziandosi come il collaboratore non sapesse affatto che NOME COGNOME era l’autore di tale azione) e dove si trova, ottenendo risposta ‘sempre insieme a quella ragazza’ (nell’occasione si trovava a Villa Literno, distante decine di chilometri da Cesa); nella seconda, invece, intercorsa tra i NOME COGNOME alle ore 14,50, NOME chiede al fratello NOME dove si trovi, ottenendo risposta ‘a Pescopagano’ e alla risposta rispondendo a sua volta stupito ‘a Pescopagano?’.
Inoltre, la conversazione n. 2069 del 21 settembre 2008, trascurata completamente nella motivazione dei giudici di appello, dimostrerebbe vieppiø che i NOME COGNOME stavano parlando del COGNOME quale loro datore -‘o mast’ – per aver dato loro in gestione l’autolavaggio ed erano disinteressati di quanto accaduto.
Così come si deduce mancanza della motivazione circa la rilevanza delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME in sede di rinnovazione dibattimentale, benchØ portanti elementi a riscontro delle deduzioni difensive: in particolare, il teste COGNOME confermava che i NOME COGNOME avevano ottenuto in locazione un autolavaggio proprio in quel periodo; che tale locazione fu possibile proprio grazie all’intervento di un imprenditore, il COGNOME NOME, che aveva garantito per l’attività gestita dai COGNOME; che il teste conosceva i NOME COGNOME, ed in particolare NOME quale operaio edile; che NOME COGNOME in quel periodo effettivamente ebbe ad
effettuare lavori edili su tale area, necessari per l’adeguamento dell’autolavaggio.
Per i ricorrenti, dunque, il ragionamento logico seguito dalla Corte di appello risulta non in linea con le premesse in fatto, realizza un travisamento della prova da cui Ł scaturita una errata deduzione, in punto di efficacia dimostrativa della stessa, in ordine alla ricostruzione del fatto e la motivazione dei giudici di appello non risulta il frutto di una autonoma valutazione, attuata in maniera dialettica con le deduzioni difensive, ma si concreta in un ragionamento meramente adesivo alla decisione del primo giudice.
La motivazione si pone, dunque, a parere dei ricorrenti, come meramente apparente e mancante in punto di attendibilità intrinseca del dichiarato del collaboratore di giustizia ed individuazione dei riscontri esterni individualizzanti; vieppiø si profila come contraddittoria laddove fa discendere da fatti neutri la partecipazione al fatto; si rivela come manifestamente illogica, laddove espone una frattura logica tra premessa e conseguenze, frutto della mancata valutazione di prove versate in atti, del travisamento dei contenuti delle conversazioni e delle dichiarazioni del collaboratore e dell’apodittica deduzione dagli stessi di elementi di riscontro individualizzante.
2.4. Con quarto motivo, enunciato in premessa di ricorso, i ricorrenti deducono, in relazione agli artt. 187, 192 cod. proc. pen., ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, nonchØ erronea applicazione degli artt. 530, 533 cod. proc. pen., non avendo i giudici motivato adeguatamente in ordine alla prova certa della partecipazione quali esecutori dei NOME COGNOME al tentato omicidio di NOME COGNOME.
2.5. Con quinto ed ultimo motivo, enunciato in premessa di ricorso, i ricorrenti deducono, in relazione agli artt. 62bis e 133 cod. proc. pen., ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea individuazione e determinazione del trattamento sanzionatorio.
Insistono, pertanto, per l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1. La Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 29648 del 17/06/2019, nell’annullare, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, la sentenza di assoluzione emessa il 29/05/2018 dalla Corte di appello nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio, censurava la completezza, logicità e congruenza della motivazione della sentenza impugnata.
Al riguardo, questa Corte rilevava come i giudici di appello non si fossero confrontati compiutamente con la motivazione della sentenza di primo grado, avessero operato una lettura del tutto riduttiva delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, omettendo di saggiarne l’attendibilità sulla scorta delle intercettazioni telefoniche intervenute tra il COGNOME, i NOME COGNOME ed il COGNOME pochi giorni prima ed il giorno del tentato omicidio,e della sentenza di condanna del COGNOME quale mandante.
1.2. In sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento, la Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’11/10/2021, confermava la sentenza di condanna dei NOME COGNOME.
A seguito di ricorso per cassazione, stavoltaproposto nell’interesse degli imputati, la Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 34534 del 10/06/2022, annullava la sentenza della Corte di appello con rinvio per nuovo giudizio, rilevando come la sentenza non avesse chiarito la qualificazione e la portata probatoria oggettiva delle dichiarazioni etero-accusatorie del COGNOME e censurando vieppiø il ragionamento probatorio laddove i riscontri individualizzanti non risultavano caratterizzati dalla necessaria estraneità ed alterità rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
In particolare, la sentenza rescindente riteneva infondati i motivi di ricorso in punto di credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia(pagg. 8 e 11 della sentenza cit.); censurava invece la motivazione in punto di ‘valutazione intrinseca del dichiarato rispetto al fatto compiuto’, rilevando non essere stato chiarito se le dichiarazioni del collaboratore di giustizia relative alla partecipazione dei ricorrenti al tentato omicidio del 20 settembre 2008 fossero rese ‘per deduzione’ ovvero per averlo appreso da NOME ed in tale ultimo caso in quali circostanze.
Nell’indicare la metodologia ‘a tre tempi’ da seguire per la valutazione della chiamata in reità (incentrata su credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca della chiamata e verifica esterna della attendibilità, attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa), la Corte ha anche chiarito come il percorso valutativo dei vari passaggi «non deve muoversi lungo linee autonome e separate», ben essendo possibile superare eventuali riserve circa l’attendibilità del narrato sulla base di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, alla luce dei quali la verifica e valutazione dei riscontri esterni deve pertanto essere maggiormente rigorosa e il convincimento del giudice espresso con obbligo motivazionale specifico (pag. 10 della sentenza cit.)
La sentenza rescindente ha quindi censurato la motivazione nella parte in cui, ferma restando la credibilità soggettiva del dichiarante, l’esatto contenuto e la capacità dimostrativa delle dichiarazioni del collaboratore non sono state specificamente accertate e chiarite ed il riscontro individualizzante Ł stato tratto, per un verso, da intercettazioni di conversazioni intervenute tra COGNOME, COGNOME e i COGNOME nei giorni precedenti al 20 settembre 2008 e relative a un precedente tentativo di agguato non portato a compimento, e, per altro verso, dall’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercorse il 20 settembre data dallo stesso collaboratore di giustizia e quindi priva del necessario carattere di estraneità/alterità rispetto alla chiamata in reità.
La sentenza rescindente indicava quindi al giudice del rinvio di verificare: a) se e che limiti sia necessario procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale; b) l’esatta portata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; c) se e in che limiti sussistano riscontri individualizzanti prescindendo del tutto dalla interpretazione data dallo stesso collaboratore al contenuto delle conversazioni intercettate.
1.3. Ciò premesso, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, mantiene piena autonomia di giudizio nella costruzione del fatto e nella valutazione delle prove ed Ł quindi investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, non Ł vincolato all’esame dei punti indicati nella sentenza di annullamento, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonchØ il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l’unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione ivi data alle questioni di diritto, di talchØ il principio di diritto Ł rispettato ove il giudice del rinvio motivi la sua decisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, COGNOME, Rv. 285801 – 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, PG, PC in proc. F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738 – 01).
1.4. Dalle superiori considerazioni consegue che, ove la Suprema Corte si soffermi su alcuni particolari aspetti da cui rilevi la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò
non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poichØ egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento.
Specularmente, non può definirsi come questione di diritto, nei termini ed ai fini indicati dall’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., l’enunciato della Corte di legittimità che sconfini in valutazioni ed analisi di elementi del fatto funzionali ad evidenziare il vizio della motivazione della sentenza annullata, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni.
Ne consegue, altresì, che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito non Ł vincolato nØ condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova(Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02).
Non viola quindi l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità, fermo restando solo un vincolo di contenuto negativo, consistente nel divieto di adottare la stessa motivazione ritenuta viziata dal giudice di legittimità.
1.5. La giurisprudenza ha anche chiarito che, nel caso in cui si pervenga, all’esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un’ipotesi di ‘doppia pronuncia conforme’, che salda la condanna pronunciata all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02 che, in motivazione, ha altresì precisato che nessun confronto tra motivazioni va effettuato tra le due sentenze d’appello succedutesi a seguito dell’annullamento della prima di esse da parte della Corte di cassazione, se non nei limiti utili a non incorrere in eventuali vizi argomentativi già evidenziati dalla sentenza rescindente).
1.6. Pare a questo punto utile rammentare i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della chiamata in correità o reità, nel cui solco si pone anche il dictum della sentenza rescindente, e che guidano il giudizio di legittimità qui sollecitato.
Tali principi, poi, sono destinati a valere anche in ipotesi di chiamata in reità o correità de relato , che si struttura come una prova rappresentativa rispetto all’accadimento della narrazione resa al dichiarante dalla fonte originaria, la cui efficacia dimostrativa Ł frutto di una scrupolosa e approfondita valutazione effettuata, in concreto. In quanto contenuta nelle dichiarazioni etero-accusatorie rese da uno dei soggetti indicati nell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato), essa infatti non può che soggiacere ai criteri di valutazione della prova ivi previsti, nel senso che la sua attendibilità deve trovare conferma in altri elementi di prova, con conseguente accentuazione, in ossequio alla previsione di cui al comma 1 dello stesso articolo, dell’obbligo di motivazione del convincimento del giudice.
La norma pone dunque una indicazione di metodo nella acquisizione e valutazione del mezzo di prova.
1.6.1. Ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si discute, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella «a tre
tempi» indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socioeconomiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione, attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa.
Il giudice, pertanto, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, dovrà verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 – 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348 – 01).
Per come chiarito ancora da Sez. U. n. 20804/2012, COGNOME cit., la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, dovendo la valenza probatoria del narrato essere valutata alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti.
1.6.2. La procedura di verifica delle dichiarazioni etero-accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato deve arricchirsi di un ulteriore snodo di valutazione nei casi di conoscenza de relato : invero, la chiamata de relato , presentando «una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell’attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l’attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l’attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l’elemento di prova piø significativo del fatto sub iudice » (Sez. U, n. 20804/2012, COGNOME, cit.).
Con specifico riferimento alla chiamata de relato non asseverata dalla fonte primaria, il giudizio di attendibilità del chiamante (c.d. attendibilità intrinseca soggettiva) e della specifica dichiarazione da costui resa (c.d. attendibilità intrinseca oggettiva) impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo di veicolazione della informazione, nonchØ sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra dichiarante de relato e fonte primaria, sì da giustificare la confidenza resa.
1.7. Tanto premesso, non può non rilevarsi come i ricorrenti solo apparentemente svolgano una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa, in fatto ed in diritto, che colma le carenze motivazionali rilevate e non ripete gli snodi logici censurati.
Alla luce delle regole giuridiche sopra esposte, deve invero considerarsi che le censure, pur formulate sotto le vesti formali di violazione di legge evizi di motivazione, propongono una diversa valutazione del materiale probatorio per sottrarre forza persuasiva all’apparato
argomentativo contenuto nella sentenza impugnata. Di contro, l’esame della motivazione della sentenza impugnata rivela una compiuta analisi della regiudicanda: la Corte territoriale, prendendo in esame le deduzioni difensive, senza in alcun modo ripetere i vizi riscontrati, posti a base dell’annullamento con rinvio, Ł pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti in fatto in alcun modo qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
1.7.1. Anzitutto, deve rilevarsi come il giudice di rinvio abbia disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con esame del teste COGNOME.
Il motivo con cui i ricorrenti deducono, con riferimento alla deposizione del teste COGNOME, la omessa valutazione di prova decisiva, risulta generico e aspecifico, sia perchØ non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, sia perchØ, per quanto meglio si dirà al paragrafo 1.11., non ne prospetta la decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale al fine di disarticolare il ragionamento probatorio.
Costituisce infatti principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, Ł necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 – 01; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 234605 – 01).
1.7.2. Orbene ciò premesso, deve rilevarsi come la Corte di appello, quale giudice del rinvio, abbia chiarito, nella sentenza impugnata, la portata probatoria delle dichiarazioni del collaboratore con riferimento al coinvolgimento dei NOME COGNOME nell’agguato del 20 settembre 2008: a tal fine, Ł esposto, senza alcun travisamento del dato probatorio, ma in aderenza allo stesso, per come risultante dal verbale di interrogatorio del 26 novembre 2008, che il COGNOME ebbe ad apprendere dal COGNOME che i NOME COGNOME si erano resi disponibili a commettere l’omicidio anche senza di lui e che il COGNOME aveva dato ai due imputati odierni l’incarico di procedere con l’omicidio dell’COGNOME (pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata; pag. 278 della sentenza di primo grado).
1.7.3. La Corte territoriale, quale giudice del rinvio, ha quindi colmato le carenze sul punto ritenute dalla sentenza rescindente, rilevando espressamente come il dichiarato del collaboratore comprendaanche un contenuto dichiarativo indiretto con riguardo alla partecipazione dei NOME COGNOME al tentato omicidio dell’COGNOME del 20 settembre 2008, a seguito di ‘nuovo’ incarico, dato a costoro dal COGNOME, di procedere all’esecuzione anche senza il COGNOME.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che tale informazione Ł stata appresa dal COGNOME, per come dallo stesso dichiarato, dopo che questi comunicava al NOME la sua estromissione dal progetto omicidiario e non Ł incompatibile con l’assenza di conversazioni intercettate tra il collaboratore di giustizia nei giorni successivi, ben potendo – a parere del giudice di rinvio – avere il collaboratore, proprio in ragione dei suoi rapporti col RAGIONE_SOCIALE e della sua intraneità alla organizzazione, appreso l’informazione incontrandolo (vds. pag. 12 della sentenza impugnata; vds. anche pag. 281 della sentenza di primo grado, laddove il COGNOME e il COGNOME si accordano per incontrarsi quella stessa sera).
D’altro canto, neppure può sul punto rilevarsi alcuna contraddittorietà della motivazione con il dato probatorio – emergente dalle dichiarazioni del COGNOME – secondo cui il collaboratore non era riuscito a contattare telefonicamente il COGNOME il 20 settembre, giorno
del tentato omicidio: invero, il collaboratore non ha riferito di avere appreso una tale informazione nel corso di una telefonata col COGNOME, nØ ha escluso di averlo incontrato (vds. verbale di interrogatorio del 5 gennaio 2009 allegato al ricorso, rispetto a cui in ricorso, a pag. 7, si deduce travisamento per omessa valutazione di elemento di prova), ma ha solo riferito di avere appreso la notizia nei giorni antecedenti il 20 settembre, non ricordando tuttavia esattamente quando.
NØ la dichiarazione circa la informazione appresa de relato può ritenersi entrare in contraddizione, secondo la prospettiva dei ricorrenti, con una mera deduzione, formulata dal dichiarante sulla base di alcuni elementi fattuali ricadenti sotto la sua diretta percezione.
1.7.4. Quanto, poi, alla credibilità soggettiva del dichiarante COGNOME, già positivamente vagliata nei giudizi aventi ad oggetto i medesimi fatti ascritti a NOME COGNOME e NOME COGNOME (vds. pagg 7 e ss.sentenza impugnata), essa Ł stata ritenuta dalla stessa Sez. 6, n. 34534/2022 nella sentenza rescindente (pag. 8, laddove Ł stata valutata la infondatezza dei motivi quanto al tema della attendibilità soggettiva del collaboratore).
La attendibilità del collaboratore Ł stata quindi vagliata, con motivazione conforme nei due gradi di giudizio, anche dalla sentenza qui impugnata, che si Ł confrontata con i rilievi della sentenza rescindente.
In particolare, i giudici del merito, dopo avere ripercorso la genesi e il contenuto dei contributi dichiarativi resi dal collaboratore, hanno ritenuto la collaborazione, che si colloca immediatamente dopo l’arresto del COGNOME, spontanea e genuina nella sua genesi, rilevando come il dichiarante, anche autoaccusandosi di gravi delitti, abbia fornito importanti contributi per ricostruire le vicende del RAGIONE_SOCIALE capeggiato da NOME COGNOME e poi, dal 2007, dal NOME COGNOME (pag. 7 della sentenza impugnata; pag. 291 della sentenza di primo grado).
La narrazione Ł stata ritenuta coerente e la progressione dichiarativa fisiologica al percorso di collaborazione intrapreso, che ha visto le iniziali propalazioni riguardare un piø ampio contesto ed un piø ampio numero di reati e soggetti, per poi focalizzarsi, con maggiore puntualità, sull’episodio sub iudice che vede coinvolti anche i NOME COGNOME (pag. 291 della sentenza di primo grado).
Con argomentazione congruente e logica Ł stato poi dato rilievo, al fine di ritenere l’attendibilità oggettiva della chiamata de relato , all’inserimento del COGNOME nell’ambiente criminale ed al rapporto del collaboratore con il COGNOME, da cui apprendeva l’informazione riferita (vds. ancora pag. 291 della sentenza di primo grado e pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). Risultano quindi congruamente enucleati e valutati i dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto confidato dalla fonte primaria al dichiarante de relato , quali le circostanze in cui Ł stata appresa l’informazione, l’inserimento del collaboratore nell’ambiente criminale ed il rapporto di stretta collaborazione e confidenza tra fonte primaria e dichiarante. D’altro canto, la allegazione che il COGNOME non fosse piø ben disposto nei confronti del COGNOME, dopo che costui aveva desistito dal proposito omicidiario, non costituisce elemento in grado di scardinare la forza persuasiva e la tenuta logica del ragionamento operato dai giudici di merito.
La confidenza fatta dal COGNOME al COGNOME Ł stata così ritenuta congruente con il contesto criminale in cui il collaboratore era all’epoca pienamente inserito e con la condivisione del proposito, parimenti manifestato dal COGNOME al dichiarante, di eliminare i NOME COGNOME dopo che avessero eseguito l’omicidio COGNOME – circostanza, questa, su cui la Corte territoriale ha reso motivazione non manifestamente illogica nØ contraddittoria, che recepisce vieppiø la censura operata dalla prima sentenza rescindente, di cui alla Sez. 2, n. 29648/2019, circa la mancata validazione, quale fatto notorio o massima d’esperienza,
dell’opposta conclusione.
Nella specie, dunque, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritti sopra esposti, valorizzando, con motivazione priva di aporie logiche, al fine di vagliare la attendibilità della chiamata in (cor)reità de relato la qualità della fonte, sia con riguardo al ruolo rivestito dal COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE che nello specifico fatto (quale mandante dell’omicidio).
1.8. Come detto, l’operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata de relato , perchØ la stessa possa assurgere al rango di prova idonea a giustificare un’affermazione di responsabilità, necessita di «convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa e alla specifica condotta criminosa dell’incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un piø rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226090 – 01; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01).
Quanto alla tipologia e all’oggetto, non si richiede che il riscontro integri la prova del fatto, giacchØ, se così fosse, perderebbe la sua funzione gregaria: il riscontro potrà quindi derivare anche da elementi di carattere logico, pur sempre garantendo la natura individualizzante, ovvero consentendo di collegare l’imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità (Sez. 1 n. 33398 del 04/04/2012, COGNOME e altri, Rv. 252930 – 01; Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, G. in proc. Missi, Rv. 235801 – 01).
D’altro canto, la genericità dell’espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui i riscontri possono essere di qualsiasi tipo e natura e ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare il dato dichiarativo.
Dato certo, evincibile da una corretta interpretazione della previsione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., Ł poi costituito dall’esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate siano caratterizzati dallanecessaria estraneità – nel senso di provenienza ab externo – rispetto alle dichiarazioni medesime, si da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità.
1.8.1. Nella specie, quanto alla individuazione dei riscontri, caratterizzati dalla necessaria estraneità ed alterità rispetto al propalato del collaboratore, la sentenza in verifica riposa su un percorso argomentativo che, facendo buon governo delle regole di valutazione della prova, dà conto,senza incorrere nei vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione, delle ragioni che portano a individuare i riscontri esterni anzitutto nella lettura (autonoma ed indipendente da quella fatta dal collaboratore) del contenuto delle intercettazioni, alla luce delle circostanze di tempo e luogo in cui avvengono le conversazioni e degli altri elementi, di ordine fattuale e logico, legittimamente acquisiti al fascicolo; dà inoltre rilievo ai movimenti degli imputati registrati nel giorno dell’agguato e nel giorno precedente, all’accertato utilizzo, da parte di NOME COGNOME, durante la attività di osservazione della vittima, della Fiat Punto di colore bianco (di proprietà di un dipendente del COGNOME) già indicata dal collaboratore – ben prima di apprendere il contenuto delle intercettazioni – come mezzo a disposizione del commando (pag. 11-13 della sentenza impugnata) ed ai riscontri ricavabili dalla sentenza irrevocabile intervenuta ad accertare la responsabilità del COGNOME per il tentato omicidio dell’COGNOME (vds. pag. 16 sentenza cit.).
Deve rilevarsi come in premessa la Corte di appello, proprio al fine di scongiurare il vizio di circolarità della prova, tenga a precisare che la valutazione del contenuto delle
intercettazioni prescinda dalla interpretazione data dal collaboratore (pag. 12 della sentenza impugnata).
Inoltre, risulta anche dalla lettura delle sentenze di merito che le intercettazioni venivano poste all’ascolto del collaboratore solo in occasione dell’interrogatorio del 29 gennaio 2009, dopo che il COGNOME aveva già reso le dichiarazioni che ricostruivano le fasi relative alla decisione, e preparatorie, dell’omicidio COGNOME ed al coinvolgimento dei NOME COGNOME (vds. pag. 279 della sentenza di primo grado).
1.8.2. Al riguardo, i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di appello, nel ritenere i riscontri sia nel contenuto delle conversazioni del 20 settembre 2008, giorno dell’agguato, che in quelle dei giorni precedenti, abbia finito per attribuire ai COGNOME condotte non contestate, esponendo così la motivazione della sentenza a profili di contraddittorietà sia col contenuto delle dichiarazioni del collaboratore, che con la ricostruzione operata nelle sentenze che hanno visto condannare il COGNOME e il COGNOME quali mandante e ‘specchiettista’ del tentato omicidio.
A tale proposito, si osserva come non sussista alcuno dei denunciati vizi della motivazione e come il motivo si ponga come generico ed aspecifico.
Invero, i giudici del merito, con motivazione conforme nel doppio grado di giudizio, hanno rilevato che COGNOME raccolse la disponibilità dei COGNOME ad eseguire l’omicidio dell’COGNOME anche senza la partecipazione del COGNOME e l’affermazione di penale responsabilità risulta accertata in relazione al fatto ascritto in imputazione. Ciò nondimeno, la Corte di appello legittimamente ha svolto un ragionamento logico che poggia sull’analisi delle conversazioni tenute anche nei giorni immediatamente precedenti, giungendo quindi a ritenere, da un lato, che il compendio intercettivo «offre una chiave di lettura delle conversazioni captate nei giorni seguenti, allorquando il COGNOME era estromesso dal progetto omicidiario ai danni dell’COGNOME» (pag. 11 sentenza impugnata) e, dall’altro, che i colloqui intercorsi tra i COGNOME e il COGNOME nei giorni 19 e 20 settembre 2008 riscontrino le dichiarazioni del collaboratore circa il ruolo degli odierni imputati nel tentato omicidio dell’COGNOME.
1.8.3. In particolare, i giudici di appello, dopo aver illustrato i contenuti delle conversazioni intercorse dapprima tra il COGNOME, il COGNOME ed i COGNOME nei giorni immediatamente precedenti l’agguato e poi tra il COGNOME e i COGNOME dopo l’estromissione del collaboratore dal piano omicidiario, rilevano come il registro delle conversazioni tra gli interlocutori non muti e continui ad attestarsi sull’utilizzo ricorrente ed esclusivo di termini mutuati dall’edilizia (quali ‘tompagnatura’, ‘fatica’, ‘l’affacciata’, ‘fare la copertura sopra’, lo ‘stato di avanzamento’) benchØ COGNOME non avesse mai svolto attività in campo edile – ma nemmeno in altri ambiti lavorativi – insieme a COGNOME ed ai COGNOME; vieppiø individuano come ulteriore eloquente indice di un linguaggio criptato il fatto che le conversazioni, apparentemente riferibili a lavori edili, avvenissero anche di notte e fossero accompagnate da messaggi con cui il COGNOME invitava gli interlocutori al silenzio ed alla massima cautela (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
Con motivazione congrua, compiuta e priva di illogicità manifesta, nonchØ aderente alle risultanze processuali, la Corte territoriale ha quindi ritenuto l’utilizzo, da parte degli interlocutori, tra cui gli odierni imputati, del medesimo linguaggio convenzionale già utilizzato da COGNOME per comunicare col COGNOME durante l’attività – di pedinamento ed osservazione dell’COGNOME – preparatoria dell’agguato, linguaggio rimasto invariato anche dopo l’estromissione del COGNOME dal progetto (pagg. 10 e 11 della sentenza cit.).
1.8.4. Ed anche per decriptare il termine ‘geometra’ (di cui alle conversazioni nn. 92 e 99 del 19 settembre 2008), i giudici del rinvio rilevano come con il medesimo termine veniva
indicato il soggetto alla cui affannosa ricerca si era posto, prima del 20 settembre 2008, il COGNOME (per come emergente nella conversazione n. 51 del 18 settembre) e dopo di lui, nei giorni successivi, i NOME COGNOME (vds. pagg. 9, 11 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale inoltre, a conferma della validità logica della conclusione della inferenza deduttiva, ha dato evidenza anche alle circostanze di tempo e luogo in cui avveniva la conv. n. 111 del 20 settembre 2008 (in cui gli interlocutori facevano riferimento ancora espresso al ‘geometra’), che conducevano univocamente alla individuazione dell’COGNOME: in tal senso rilevava il fatto che, come indicato dagli interlocutori nella telefonata citata, il geometra si trovasse ‘fuori dal bar’ ed effettivamente, secondo quanto dichiarato dal teste COGNOME, amico della vittima, a quell’ora l’COGNOME si trovava fuori dal bar RAGIONE_SOCIALE Mignon e la cella agganciata dalla utenza di NOME COGNOME nella telefonata n. 111 era quella di INDIRIZZO, «perfettamente compatibile con la presenza del COGNOME in prossimità di quel bar presso il quale si trovava la vittima» (pag. 14 della sentenza impugnata).
1.8.5.Il motivo di ricorso, con cui si stigmatizza come ‘apodittica’ l’affermazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe illogico cercare il ‘geometra’ presso un bar ed inverosimile che il COGNOME non ricordasse il nome del geometra che all’epoca seguiva i lavori dell’autolavaggio, si presenta privo di specificità, omettendo di confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione e l’articolato ragionamento probatorio, che, come visto, fonda su elementi di ordine fattuale e logico; il motivo relativo finisce, quindi, per tradursi in una censura attinente alla ricostruzione del fatto ed all’apprezzamento del materiale probatorio, profili rimessi alla esclusiva valutazione del giudice di merito.
Analoga considerazione può essere spesa con riferimento alla censura secondo cui la interpretazione data dai giudici di appello alla conversazione n. 51 del 18 settembre 2008 contrasterebbe con quanto affermato dallo stesso collaboratore circa la presenza dell’COGNOME e le ragioni per cui non si procedette all’esecuzione dell’incarico: il profilo di censura risulta, poi, oltremodo generico in quanto proprio dalle dichiarazioni rese dal collaboratore in sede di interrogatorio del 26 novembre 2008 (prima che al COGNOME venisse fatto ascoltare il compendio risultante dalle intercettazioni), trascritte a pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata, risulta che il giorno in cui il collaboratore avrebbe dovuto passare all’azione ed aveva invece desistito a causa della presenza di familiari di rientro a casa con l’COGNOME, la vittima era stata prima avvistata proprio presso lo chalet in INDIRIZZO a Cesa.
Non costituisce poi profilo di contraddittorietà della motivazione che l’COGNOME fosse conosciuto ed appellato con ‘nomignoli’ allusivi alla sua calvizie e non come ‘geometra’: risponde invero a logica che nel linguaggio convenzionale – scelto dagli interlocutori per schermare, nelle comunicazioni telefoniche, il reale oggetto dei loro dialoghi nelle fasi preparatorie ed esecutive dell’omicidio – anche la vittima venga indicata con un termine convenzionale che non corrisponde ai nomignoli con cui correntemente viene individuata.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non rientrando tra le competenze di questa Corte lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione, debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimita, tutte quelle che attengono a ‘vizi’ diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua ‘manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali da imporre una diversa conclusione (tra le piø recenti, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Devono pertanto ritenersi non scrutinabili, in sede di legittimità, quelle doglianze che
‘attaccano’ la ‘persuasivita’, l'”inadeguatezza’ o la stessa ‘illogicita’ della motivazione, quando non ‘manifesta’, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita, della credibilita, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
1.8.6. Analoga considerazione risulta spendibile con riferimento al profilo di dedotta contraddittorietà della motivazione rispetto al riferimentoal ‘vice’ del geometra, contenuto nella intercettazione n. 92 del 19 settembre 2008.
Peraltro, sarebbe stato onere dei ricorrenti, oltre che identificare l’atto processuale e individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che si assume incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato e indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 07).
Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165 -bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova infatti applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione.
Invero, sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, a cui non può invece essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l’interpretazione del ricorso (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432 – 01;Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01).
Nella specie, non risulta adempiuto l’onere di specificità nella formulazione del motivo e nella indicazione dell’atto che si assume travisato (atto che neppure figura tra quelli indicati in calce al ricorso).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori censure alla lettura operata dai giudici di merito dei dati probatori emergenti dalla attività di intercettazione.
1.9. Fermo restando quanto esposto al punto 1.4. circa la non vincolatività, per il giudice del rinvio, delle eventuali valutazioni in fatto operate dalla Corte di legittimità, si rileva come la Corte territoriale abbia anche dato risposta al rilievo, ritenuto sintomatico del vizio di motivazione in relazione alle deduzioni difensive, di cui alla lett. a) di pag. 13 della sentenza rescindente.
Di contro, nel reiterare, con il ricorso che ci occupa, la medesima censura, i ricorrenti si limitano a formulare una generica doglianza, che non si confronta con la motivazione e con cui neppure si formula specificamente un travisamento della prova: invero, non solo non risulta specificamente indicata la prova la cui valutazione si assume omessa o travisata, ma a supporto della censura viene allegata una mappa di Gricignano di Aversa e zone limitrofe che non consente in alcun modo l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto nØ risulta dotata di univoca ed oggettiva valenza esplicativa.
Al riguardo, rinviandosi anche al principio di diritto illustrato al paragrafo 1.8.6., si rammenta ulteriormente come, ai fini dell’osservanza del principio di specificità in relazione
alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, e in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, Ł necessario che il motivo di ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sØ dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432 – 01).
1.10. Con riguardo alla ricostruzione dei movimenti dei NOME COGNOME, la Corte territoriale ha rilevato come congruenze temporali con l’agguato appena realizzato si ricavassero dalla sequenza delle conversazioni intercorse: così nella conv. n. 111 delle ore 12,09 COGNOME NOME rispondeva cripticamente al COGNOME, che chiedeva se il geometra fosse arrivato, ‘stiamo sulla fatica’ per poi assicurare che lo avrebbe chiamato appena finito; a questa comunicazione ne seguiva, pochi minuti dopo l’esplosione dei colpi che attingevano l’COGNOME, un’altra in cui il COGNOME NOME lapidariamenterappresentava al COGNOME ‘i conti li abbiamo fatti mi ha pagato quello’, per poi non registrarsi piø contatti, nØ col COGNOME nØ tra i NOME COGNOME, sino alla conversazione n. 2055 delle ore 14,50, dal contenuto della quale la Corte territoriale ricavava l’allontanamento dei due imputati dalla zona dell’attentato (pag. 14 della sentenza impugnata).
Con riferimento, poi, alle interlocuzioni successive al tentato omicidio, i giudici del merito hanno ritenuto che il riferimento ‘il mastro non Ł partito’ fosse un commento al fatto che l’COGNOME non era morto, fondando tale conclusione su quanto al riguardo dichiarato dal collaboratore, ma anche risultante dalla sentenza irrevocabile di condanna del COGNOME (vds. pag. 290, ma anche pagg. 282-283 della sentenza di primo grado).
1.10.1. Si tratta di ricostruzione e valutazione operata con motivazione non contraddittoria nØ manifestamente illogica, mentre i ricorrenti – sostenendo che dal tenore dei dialoghi successivi all’agguato emerga che i due NOME COGNOME non erano insieme al momento della esplosione dei colpi, che il NOME COGNOME non sapesse dove effettivamente si trovasse il fratello e che anche il COGNOME non fosse a conoscenza della partecipazione dei COGNOME all’agguato – offrono una diversa ricostruzione sulla base della interpretazione di alcuni dati scaturenti dal tenore delle conversazioni, con ciò non evidenziando, tuttavia, profili di illogicità manifesta della motivazione o di contraddittorietà con altri elementi dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento, ma operando mere censure in fatto, non scrutinabili in questa sede.
A titolo esemplificativo, si consideri che, laddove i ricorrenti leggono nella conv. n. 2051 la dimostrazione che COGNOME nulla sapesse della esecuzione del tentato omicidio del 20 settembre (e in particolare che non sapesse della partecipazione dei COGNOME), tale interpretazione neppure si confronta con quanto dichiarato dal collaboratore sul punto (vds. pag. 279 della sentenza di primo grado).
1.10.2. I ricorrenti lamentano anche la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ragione della assenza di chiamate, nei giorni successivi al 18 settembre, tra il COGNOME e i NOME COGNOME e la assenza di motivazione circa la coesistenza dei ruoli dei NOME COGNOME con quello ricoperto dal COGNOME.
Anche sul punto deve rammentarsi come non rappresenti vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la
pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice.
Nella specie, poi, il motivo si profila come aspecifico nella misura in cui non si confronta criticamente con la tenuta logica della trama argomentativa che dà evidenza, nella ricostruzione operata, dei rapporti informativi tenuti costantemente dagli imputati col COGNOME anche nei giorni 19 e 20 settembre e nei momenti immediatamente precedenti e successivi all’agguato (pagg. 12-14 della sentenza impugnata) e della circostanza che COGNOME e COGNOME si muovessero insieme (pag. 282 della sentenza di primo grado).
1.11. Quanto al profilo con cui i ricorrenti deducono la omessa valutazione della deposizione del teste COGNOME, il motivo risulta generico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con il ragionamento probatorio effettuato.
Al riguardo, la sentenza impugnata ha invero ritenuto non verosimile, anche in esito alla attività integrativa espletata, la spiegazione alternativa dei dialoghi offerta dalla difesa, oltre che contrastante con la lettura compiuta, e non parcellizzata, degli elementi probatori raccolti, in tal senso rilevando, con valenza assorbente, l’accertato utilizzo, nelle conversazioni captate, di un linguaggio convenzionale, con espressioni mutuate dal settore dell’edilizia, anche nei colloqui intercorsi tra NOME e COGNOME, benchØ quest’ultimo non fosse interessato a lavori edili e non vi fossero con RAGIONE_SOCIALE o con i COGNOME rapporti diversi da quello illecito legato al progetto omicidiario (vds. pag. 15 della sentenza impugnata).
Si tratta di snodo argomentativo con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi.
1.12. Anche l’utilizzo, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, quale ulteriore riscontro del propalato del COGNOME, della sentenza di condanna a carico di RAGIONE_SOCIALE, nonchØ della ricostruzione in fatto risultante dalla sentenza del Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Napoli dell’08/02/2010, irrevocabile il 04/05/2012, con cui il collaboratore veniva assolto dai reati a lui contestati, risulta sostenuto da motivazione logica e congrua, oltre che conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Invero, la sentenza irrevocabile, acquisita ai sensi dell’art. 238 -bis cod. proc. pen., costituisce prova dei fatti storici in essa accertati, mentre, quanto agli elementi istruttori di quel giudizio, resta ferma l’autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, stesso codice, in rapporto all’imputazione sulla quale Ł chiamato a pronunciarsi (Sez. 1, n. 30445 del 23/06/2025, P., Rv. 288573 – 01; Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, NOME, Rv. 275517 01; cfr. anche Sez. 3, n. 33972 del 16/06/2023, D., Rv. 285063 – 02, che ha precisato che, nel caso in cui una sentenza irrevocabile sia acquisita agli atti del processo, per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento, necessita di una conferma esterna, che non Ł, invece, richiesta laddove la medesima sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite).
Nella specie, dunque, il motivo con cui si deduce una contraddittorietà della motivazione sul punto si pone anche come assolutamente generico e aspecifico.
1.13. Non si rileva, dunque, nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata nØ il vizio della contraddittorietà della motivazione, che consiste nel concorso di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, nØ il vizio della illogicità manifesta, che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova, ai sensi dell’articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse la
conclusione.
La sentenza impugnata, invero, riposa su un percorso argomentativo che, apprezzando e valutando, in maniera adeguata e logica, le emergenze processuali, dà conto delle ragioni che giustificano il giudizio di colpevolezza al quale perviene, non ripetendo i vizi del percorso argomentativo censurato dalla sentenza rescindente, e si sottrae, pertanto, a qualunque censura di legittimità.
Di contro, i rilievi e le deduzioni espressi dai ricorrenti, benchØ prospettati come vizi astrattamente consentiti, si sviluppano, come detto, nell’orbita delle censure di merito, sollecitando un sindacato non consentito in questa sede, finendo per tradursi in deduzioni di travisamento del fatto, non scrutinabili in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
1.15. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa e ulteriore argomentazione e deduzione difensiva.
I motivi quarto e quinto, che vengono enunciati in premessa di ricorso ma in riferimento ai quali non viene sviluppata alcuna argomentazione o illustrazione delle ragioni a sostegno, risultano privi dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila.
Alla pronuncia consegue altresì la condanna degli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3686/00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME