Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8568 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8568 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 222/2026 sez.
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
UP – 18/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nel rispettivo interesse di: COGNOME NOME, nato a Varese il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Busto Arsizio il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; avvisati e non comparsi i difensori dei ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato (in riferimento ad altro appellante, oggi non ricorrente) la sentenza di primo grado impugnata. Mentre, con riguardo agli altri due appellanti (oggi ricorrenti), ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Varese il 20 giugno 2023, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME
alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina (tentata la prima, consumate le altre due) loro ascritti in concorso ai capi C, D, G.
1.1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati tutti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
NOME COGNOME (impugnazione che attinge i soli capi C, rapina aggravata, tentata in concorso, commessa il 1° ottobre 2011 e D, rapina consumata, aggravata, in concorso, commessa il 22 agosto 2011).
2.1. Il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento a quanto dispone l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), in relazione alla valutazione delle evidenze atte all’affermazione della responsabilità per i reati di concorso nelle rapine, tentate e consumate, commesse nel 2011.
La Corte avrebbe sopravvalutato gli elementi probatori originati dalla chiamata in reità della COGNOME, personalmente inaffidabile, mossa da interesse processuale ad attenuare la propria posizione cautelare, inattendibile nel narrato confuso ed intermittente e non autonomamente riscontrata ab extrinseco , atteso che gli elementi valorizzati nella sede propria di merito non appaiono affatto confermare l’attendibilità del narrato, ma -al più- solo asseverare la conoscenza di fatti appresi anche attraverso notizie di stampa.
NOME COGNOME NOME (impugnazione che attinge il solo capo C).
3.1. Vizi esiziali di motivazione, per contraddittorietà estrinseca e mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione all’accertamento della responsabilità per il tentativo di rapina contestato, avendo la Corte omesso di argomentare concretamente ed efficacemente sulla affidabilità intrinseca della voce chiamante (la stessa per entrambi i ricorrenti), sulla attendibilità del narrato e sulla carenza di elementi estrinseci di riscontro al narrato, concretamente individualizzanti.
All’udienza pubblica del 18 febbraio, la Corte dava atto della nota trasmessa a mezzo p.e.c. dall’AVV_NOTAIO (difensore di NOME) con la quale il mittente accompagnava il certificato medico attestante l’impedimento dello stesso difensore per giorni 5 (ultimo dei quali cadente nel giorno che precede l’udienza); lo stesso difensore chiedeva, tuttavia, di dare rituale corso al giudizio pur in sua assenza. Il Pubblico ministero chiedeva procedersi alla trattazione orale del ricorso e la Corte, preso atto della volontà espressa dal difensore di non valersi delle facoltà connesse al dedotto impedimento (che
comunque non copre il giorno dell’udienza) e rilevato che nel giudizio di cassazione, l’assenza del difensore di fiducia, al quale sia stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza e la cui richiesta di trattazione orale sia stata accolta, non comporta l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio e di rinviare l’udienza (Sez. 2, n. 29574 del 07/07/2022, COGNOME, Rv. 283682) sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte pubblica presente -, riservava la decisione in camera di consiglio, all’esito della quale dava lettura del dispositivo della decisione, sorretta dai seguenti argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Evidenti ragioni di sintesi sistematica consigliano la trattazione unitaria dei motivi di ricorso comuni, attingendo questi, sia pur sotto i diversi angoli prospettici della inosservanza della regola processuale sulla valutazione della prova e del vizio di motivazione, il medesimo punto in diritto della decisione, ossia l’apprezzamento della efficacia dimostrativa della voce narrante (ritenuta soggettivamente inaffidabile, incostante ed incerta nel narrato ed equivoca nella conoscenza dei fatti), come riscontrata da elementi esterni al narrato.
Saranno, quindi, trattati in idem i motivi comuni svolti nell’interesse dei ricorrenti, portando -tali motivi- censura ai criteri di valutazione del compendio probatorio di natura logica e storico-dichiarativa ed all’esame dei fatti, giacché tutti tali argomenti appaiono orientati verso la medesima soluzione processuale.
1.1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze (comuni ai ricorrenti) svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei
motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O. Rv. 262965).
Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove
difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584).
1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente (pagina 11 della sentenza) che l’erronea indicazione dei luoghi di svolgimento della condotta (tentata rapina descritta al capo C) da parte della voce chiamante fu verosimilmente dovuta alla confusione tra i due diversi luoghi di lavoro del soggetto intraneo agli obiettivi commerciali aggrediti; laddove la stessa voce narrante ha viceversa descritto dettagli che poteva conoscere solo chi era presente al fatto. Il che riverbera effetti euristici positivi anche quanto a riscontri individualizzanti, giacché la autonoma teste COGNOME ha confermato una circostanza che la chiamante ha riferito aver appreso direttamente da COGNOME e COGNOME. Come tale, dunque, la teste COGNOME descrive un dettaglio che conferma proprio l’attendibilità del narrato.
Quanto alla rapina consumata descritta al capo D, la Corte ha del pari valorizzato elementi di dettaglio della conoscenza dell’occorso (confermati da altra voce narrante differente, presente al fatto), che potevano esser stati rivelati alla COGNOME solo da chi a quegli episodi aveva preso parte.
Assai significativo appare inoltre l’ulteriore elemento di conferma al narrato, in quanto nelle conversazioni intercettate tra altri due concorrenti si ‘legge’ la concreta preoccupazione di entrambi di essere coinvolti nei fatti contestati dalle dichiarazioni della COGNOME.
Si tratta, quindi, della praticata valorizzazione di elementi del tutto autonomi rispetto al narrato della chiamante, che già aveva indicato circostanze precise coincidenti con quelle descritte da testi indifferenti. Il tema, se alla COGNOME si volesse attribuire il ruolo processuale della chiamante in correità (il che non corrisponde affatto alla morfologia della presente fattispecie processuale, che vede una voce chiamante non coinvolta in nessuno degli accadimenti oggetto di accertamento) è quello degli elementi esterni di riscontro dei quali necessita la narrazione, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fattoreato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n.
35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 – dep. 28/10/2014 – Rv. 260607, che si richiamano anche per la messe di precedenti conformi indicati in nota C.E.D. ).
Appare pertanto meramente assertiva ed aspecifica, oltre che manifestamente infondata in diritto, la critica demolitoria proposta con i motivi di ricorso oggi all’esame, che manifestano di non confrontarsi assolutamente con la motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale.
I dati certi, evidenziati nella doppia motivazione di merito, costituiscono dunque un caleidoscopio indiziario che è stato, nella sede propria, composto in un mosaico di tessere collimanti (anche cronologicamente), secondo una logica ineccepibile, fondata essenzialmente sull’incrocio di dati narrativi, confermati dalle conversazioni intercettate tra altri imputati.
1.3. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire le vicende contestate, assegnando a ciascuno degli imputati oggi ricorrenti i ruoli descritti nella imputazione e sviluppati più dettagliatamente nel corso della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado.
In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento delle rispettive responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l’apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso nella sede di legittimità nei confronti dei nominati ricorrenti.
Consegue la inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione, ai sensi degli artt. 606, comma 3, 581, comma 1, 591, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME