Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10272 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10272 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1554/2025
NOME COGNOME
UP Ð 09/12/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 26 giugno 2024 della Corte dÕassise dÕappello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilitˆ dei ricorsi o, in subordine, per il rigetto;
uditi i difensori, avvocati NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME per NOME COGNOME, che insistono per lÕaccoglimento dei rispettivi ricorsi
Con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte dÕassise di Napoli condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto, in quanto ritenuti responsabili dellÕomicidio di NOME COGNOME (aggravato dalla premeditazione, dall’art. 7 l. n. 203 del 1991 e, per i soli COGNOME e COGNOME, anche dal n. 6 dellÕart. 61 cod. pen.) e delle connesse violazioni della disciplina in materia di armi (artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967), parimenti aggravate ex art. 7 legge n. 203 del 1991.
Gli elementi di prova a carico degli imputati si sostanziavano nelle chiamate in reitˆ dei collaboratori di giustizia, alcuni intranei al clan COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) ed altri appartenenti ai clan COGNOME e COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), riscontrate, secondo la prospettazione offerta nel primo giudizio, dagli esiti delle intercettazioni disposte in altri procedimenti e, in particolare, dal contenuto delle intercettazioni n. 228 del 21 settembre 2009 e n. 3094 del 13 aprile 2010.
La sentenza veniva sostanzialmente confermata in appello, ad esclusione che per il COGNOME, che veniva assolto dallÕimputazione di cui al capo B), relativa alle violazioni della disciplina in materia di armi.
Proposto ricorso per cassazione, questa Corte (con sentenza n. 39940 del dellÕ11 maggio 2018) rigettava le impugnazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ma annullava la sentenza impugnata in relazione alle residue posizioni di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, evidenziando nel complessivo tessuto argomentativo, plurimi vizi motivazionali, singolarmente indicati in ragione delle differenti individuali posizioni.
Celebrato il giudizio di rinvio e rinnovata lÕistruttoria dibattimentale (con il nuovo esame di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, nelle more divenuto collaboratore di giustizia, dichiarata la prescrizione in relazione al concorrente reato di porto e detenzione di pistola (contestato al capo B), la Corte dÕassise
dÕappello di Napoli ha confermato nuovamente il giudizio di responsabilitˆ di tutti i ricorrenti in relazione alla principale imputazione di omicidio volontario pluriaggravato. E avverso tale sentenza propongono nuovo ricorso per cassazione COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Il ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME si articola in due motivi dÕimpugnazione, entrambi formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, il primo afferente alla ritenuta responsabilitˆ ed il secondo al trattamento sanzionatorio.
5.1. La difesa premette che la Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilitˆ alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME, COGNOME e NOME COGNOME, erroneamente ritenute convergenti, e delle dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio da NOME COGNOME, fonte (in parte primaria, in parte a sua volta ) delle notizie riferite da NOME COGNOME.
5.2. Quanto alle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, avrebbe ricostruito la catena di trasmissione della notizia individuando tre sorgenti dirette e autonome, in quanto testi oculari di tre fasi distinte dell’azione: NOME COGNOME, che, a sua volta è fonte diretta e da COGNOME e dalla COGNOME, e da esse COGNOME, comune fonte di entrambi, avrebbe attinto le sue informazioni sul luogo del fatto e subito dopo il suo accadimento.
Ma, sostiene la difesa, da un canto, entrambi i collaboratori finiscono per avere la medesima fonte, COGNOME e COGNOME, e, quindi, finiscono per non essere caratterizzate dal necessario requisito dellÕindipendenza; dallÕaltro, continuerebbero a non emergere -dalla motivazione del provvedimento impugnato – elementi idonei a sostenere che il COGNOME ebbe ad apprendere la dinamica dei fatti e l’individuazione dei suoi autori da NOME COGNOME, moglie di COGNOME, in quanto anche il provvedimento impugnato, su tale punto, continua a limitarsi ad un’apodittica, indimostrata, asserzione (limitandosi ad affermare che la fonte primaria non potrebbe che essere la COGNOME ed il marito di costei, COGNOME, in quanto unici soggetti che, pur avendolo espressamente e reiteratamente negato, avevano assistito allÕomicidio di NOME COGNOME).
Peraltro, fonte di COGNOME sarebbe non direttamente COGNOME, ma NOME COGNOME (che aveva acquisito le notizie poi riferite da COGNOME, con il quale aveva avuto colloqui in carcere) o sua moglie; e non solo COGNOME non aveva avuto colloqui con COGNOME, ma lo stesso COGNOME smentisce la circostanza, rinviando addirittura a COGNOME e COGNOME quali sue fonti di conoscenza e COGNOME esclude la partecipazione del COGNOME.
Tutte circostanze da leggersi, continua la difesa, alla luce delle ragioni dÕastio che ben avrebbero potuto spingere il COGNOME ad accusare il COGNOME (al quale,
peraltro, aveva attribuito anche la responsabilitˆ per lÕagguato ai danni di NOME COGNOME, per poi emergere che al momento del fatto il COGNOME era detenuto).
5.3. Anche lÕaltro contributo dichiarativo (proveniente da NOME COGNOME, quale fonte da NOME COGNOME, suo cugino e fratello della vittima, a sua volta a conoscenza dei fatti anche perchŽ riferiti dalla moglie di NOME COGNOME, NOME COGNOME) si prospetta, sostiene la difesa, come di incerta valutazione, avendo lo stesso collaboratore lasciato intendere, dopo le iniziali propalazioni, che la presenza del COGNOME non fosse stata riferita dal cugino, ma da lui stesso dedotta insieme ad altri associati; incertezza ancor più significativa se letta alla luce dei tempi della collaborazione, avendo il COGNOME riferito dellÕomicidio solo dopo sette anni e mezzo dallÕinizio della sua collaborazione.
Peraltro, la presenza di NOME COGNOME al momento dellÕomicidio e la sua fuga successiva sono circostanze che il collaboratore riferisce come apprese dal cugino, ma che sembrano deduzioni derivanti da altre e diverse conoscenze; nŽ, dÕaltronde, la presenza di una persona diversa dalla vittima suoi luoghi del delitto pu˜ ritenersi provata dalla disposizione dei bossoli sul manto stradale, circostanza che dˆ conto del tentativo di fuga della vittima, ma non giˆ della presenza di altra persona sui luoghi del delitto.
Tutto ci˜ anche alla luce delle evidenti incongruitˆ emerse dal narrato di NOME COGNOME con riferimento allÕubicazione allÕinterno delle stanze dei vari detenuti.
5.4. Il secondo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, alla sussistenza dellÕaggravante ex art. 7 e al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
5.5. Il 21 novembre 2025, la difesa di NOME COGNOME ha articolato un motivo nuovo a mezzo del quale, sui medesimi dati fattuali, deduce anche inosservanza di norma processuale, in relazione allÕart. 627 e 628 cod. proc. pen. e in relazione agli artt. 192, comma 3 e 195 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, non essendosi la sentenza impugnata uniformata ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento ed avendo ritenuto che le chiamate in reitˆ dei collaboratori di giustizia fossero convergenti e idonee a fondare lÕaffermazione di penale responsabilitˆ.
Il ricorso proposto nellÕinteresse di AVV_NOTAIO si articola in un unico motivo dÕimpugnazione ed è formulato in termini di inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 627, 192 e 195 cod. proc. pen.) e connesso vizio di motivazione.
La difesa premette che la sentenza impugnata ha ritenuto di poter ricondurre le dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME a tre sorgenti autonome, NOME COGNOME,
NOME COGNOME (che stava affacciata sul balcone) e suo marito NOME COGNOME, senza, per˜, considerare che la visuale della COGNOME esclude che abbia potuto vedere le fasi iniziali (svoltisi sotto il porticato), il coinvolgimento del COGNOME è dubbio (non avendo il COGNOME mai confermato alcunchŽ), per cui lÕunica fonte diretta Ð con riferimento alla posizione del ricorrente, non potrebbe che essere NOME COGNOME (che lÕavrebbe riportata a NOME COGNOME e poi a NOME COGNOME), che, divenuto solo in questa fase collaboratore di giustizia ed esaminato in dibattimento, ha dichiarato di essersi limitato a confermare quello che il cugino NOME gli riferiva di aver saputo, senza indicare la fonte; e per NOME COGNOME la partecipazione del NOME era dubbia.
In ogni caso, la comune provenienza della fonte primaria delle varie dichiarazioni (quelle di COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME) esclude la possibilitˆ di un loro reciproco riscontro ed esclude anche che possano essere utilizzate come riscontro di quanto riferito da NOME COGNOME, loro fonte diretta.
Analoghe censure anche con riferimento alla valutazione della conversazione intercettata, quanto alle dichiarazioni rese da COGNOME e, in particolare, alla fonte della sua conoscenza, individuata dalla Corte territoriale in NOME COGNOME, pur a fronte dellÕesplicita negazione dello stesso.
Il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME si compone di quattro motivi di censura.
7.1. Il primo deduce violazione dellÕart. 627 cod. proc. pen., per non aver rispettato la sentenza impugnata il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, con riguardo alla valutazione dellÕintercettazione ambientale riferibile a NOME COGNOME, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto di poter individuare la fonte diretta della sua conoscenza in NOME COGNOME e di utilizzare il propalato quale conferma del contenuto e della completezza della notizia trasmessa da NOME al cugino nel primo colloquio utile, cos’ confermando lÕoriginaria accusa della fonte primaria e avvalorando la genuinitˆ della chiamata di NOME COGNOME.
In questi termini, la sentenza impugnata, da un canto, avrebbe violato il principio contenuto nella sentenza rescindente (non avendo considerato lÕassoluta carenza di autonomia delle fonti , riconducibili tutte a NOME COGNOME); dallÕaltro, avrebbe introdotto un dato non esistente nel materiale probatorio, ossia che COGNOME avrebbe appreso da NOME COGNOME la presenza di COGNOME, circostanza mai riferita nŽ dallo COGNOME, nŽ dallo stesso NOME COGNOME (che, al contrario, ne ha negato la presenza).
7.2. Il secondo motivo deduce violazione dellÕart. 16, comma 9, d.l. n. 8 del 1991 e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza
impugnata avrebbe ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME (quanto allÕindicazione nella COGNOME della sua fonte diretta di conoscenza) rese oltre il termine di centottanta giorni dallÕinizio della collaborazione, senza fornire alcuna argomentazione a valutazione della tardivitˆ.
7.3. Il terzo deduce violazione dellÕart. 192 cod. proc. pen. e connessa violazione del principio di diritto indicato nella sentenza rescindente. La Corte territoriale, sostiene la difesa, nellÕindividuare la catena di trasmissione della notizia giunta a NOME COGNOME e, parallelamente, a COGNOME e COGNOME, non avrebbe tenuto conto nŽ dellÕunicitˆ della fonte diretta (individuata in NOME COGNOME) e della conseguente impossibilitˆ di un reciproco riscontro fra le successive dichiarazioni , nŽ delle esplicite dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di rinnovazione dibattimentale (che ha escluso categoricamente la presenza di COGNOME), nŽ della circostanza che le tre fonti dirette della conoscenza di COGNOME NOME (NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME) afferiscono, in realtˆ, a tre frazioni diverse dellÕepisodio (COGNOME è fonte diretta di COGNOME NOME della parte finale del colpo ferale a COGNOME NOME per mano del solo esecutore materiale; mentre COGNOME è fonte diretta di COGNOME NOME per la parte concernente l’inseguimento fin sotto il suo portone da parte di NOME) e tutte convergono sulla assenza di COGNOME NOME.
7.4. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine allÕasserito riscontro tra le dichiarazioni e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME.
Sotto il primo profilo, la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un lato, si riconosce che le dichiarazioni dei collaboratori (NOME COGNOME, COGNOME e COGNOME) attengono a tre fasi distinte dellÕazione e poi, sullÕasserita autonomia genetica, si ipotizza il reciproco riscontro.
Sotto il secondo profilo, la motivazione sarebbe viziata nella parte cui avrebbe espresso un giudizio di inattendibilitˆ di NOME COGNOME limitatamente alla sola negata partecipazione di COGNOME, fondato su ipotizzate esigenze eteroprotettive volte al soccorso del coimputato. Una valutazione: a) priva di riscontri processuali; b) in contraddizione con il giudizio di AVV_NOTAIO attendibilitˆ intrinseca elaborato sul collaboratore; c) internamente contraddittoria, in quanto si ritiene che NOME COGNOME abbia offerto spiegazioni al cugino NOME senza preoccuparsi delle intercettazioni e poi si riportano le precisazioni offerte dallo stesso collaboratore sul modo criptico di dialogare; d) manifestamente illogica, nella parte in cui rileverebbe, erroneamente, una contraddizione nelle dichiarazioni di COGNOME NOME allorquando riferisce di non aver divulgato i nomi del commando (laddove il riferimento deve intendersi a persone esterne allo stretto nucleo familiare) e nella parte in cui ipotizza che NOME COGNOME sia venuto in soccorso
di un soggetto – NOME COGNOME – che avrebbe partecipato allÕomicidio del fratello e, nel conflitto fra i clan, si sarebbe schierato con gli scissionisti e quindi contro lui stesso.
NellÕinteresse di NOME COGNOME sono stati proposti due distinti ricorsi, lÕuno a firma AVV_NOTAIO NOME COGNOME e lÕaltro a firma AVV_NOTAIO COGNOME.
8.1. Il primo si compone di tre motivi dÕimpugnazione.
8.1.1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., nella parte in cui, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe fondato lÕaccertamento della responsabilitˆ del COGNOME alla luce di una motivazione apodittica ed apparente.
8.1.2. Il secondo, formulato in termini di violazione di legge, inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione, attiene alla valutazione di attendibilitˆ dei collaboratori e deduce che nessuno avrebbe mai indicato una fonte diretta che, a sua volta, avrebbe ricevuto il mandato o che avrebbe assistito al conferimento del mandato da parte del COGNOME; e lÕesistenza di un ipotizzato interesse del ricorrente allÕomicidio di NOME COGNOME, per quanto suggestivo, non è elemento sufficiente a fondare lÕaffermazione di responsabilitˆ.
NellÕesaminare partitamente le dichiarazioni dei singoli collaboratori, si evidenzia:
–NOME COGNOME (deceduto nel 2007 e, quindi, non esaminato in contraddittorio) e NOME COGNOME (genericamente e per la prima volta in dibattimento) riferiscono confidenze ricevute da NOME COGNOME (deceduto nel 2004), ma – non essendo presente nŽ alla fase esecutiva dell’omicidio, nŽ a quella del mandato – la fonte primaria è rimasta ignota;
–NOME COGNOME, detenuto allÕepoca dellÕomicidio, ne sarebbe venuto a conoscenza la settimana successiva nel corso di un colloquio in carcere dal cugino NOME, fratello della vittima; le dichiarazioni sono generiche e riferite a voci correnti;
NOME COGNOME, deceduto nel 2009, pur avendo dichiarato che il mandante dellÕomicidio fosse COGNOME, non ha mai indicato la sua fonte di conoscenza. I giudici di merito, ritenendolo un collaboratore avente conoscenza diretta della vicenda per aver partecipato allÕincontro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME (nel corso del quale sarebbe stato programmato lÕomicidio), hanno attribuito particolare importanza alle sue dichiarazioni. Senza tener conto, per˜, che, come riferito dallo stesso collaboratore, successivamente a tale incontro, la situazione mut˜ e dellÕomicidio si interess˜ NOME COGNOME affidando lÕesecuzione a NOME COGNOME. Di tanto non vi è traccia nella sentenza;
NOME COGNOME, sentito nel 2015, ha riferito di essere stato detenuto dal 1999 al 2004 e di aver saputo dal cugino NOME COGNOME degli omicidi avvenuti a Napoli in quel periodo, compreso quello di NOME COGNOME. Il collaboratore, per˜, non mai espressamente attribuito il mandato ad NOME COGNOME (che esclude di aver conosciuto e cos’ smentendo quanto riferito dal cugino in ordine ad un presunto incontro avvenuto, tra COGNOME e COGNOME, nel quartiere Sanitˆ), pur indicando Ð contrariamente al cugino – il coinvolgimento del COGNOME, negato, invece, dal COGNOME. In altri termini, quindi, il collaboratore riferisce notizie , in contrasto con quanto dichiarato dalla sua diretta fonte di conoscenza;
NOME COGNOME, sentito nel 2015, ha escluso di conoscere gli autori dellÕomicidio e di averne mai parlato con COGNOME, con il quale avrebbe avuto un incontro; riferisce di un fugace incontro con NOME COGNOME il quale gli Òfece capireÓ del mandato di COGNOME. Quindi una deduzione e non una diretta conoscenza dei fatti;
NOME COGNOME riferisce conoscenze (da NOME COGNOME), prive di elementi specifici, formulate in modo perplesso e generico e senza alcuna indicazione della fonte diretta.
NŽ varrebbero gli elementi di riscontro logico utilizzati dalla Corte territoriale (la partecipazione alla fase esecutiva di uomini del COGNOME; la conta degli associati rimasti fedeli al clan RAGIONE_SOCIALE e quelli che sarebbero passati al COGNOME; le alleanze stipulate subito dopo lÕomicidio contro COGNOME e non contro altri), non potendo la circostanza che allÕesito dellÕomicidio fossero mutate le forze che governavano Pianura, rappresentare un riscontro individualizzante rispetto al mandato omicidiario.
NŽ, in ultimo, varrebbero le dichiarazioni di NOME COGNOME, che, esaminato nel 2004, nel corso delle indagini preliminari, riferisce di non essere stato presente al momento dellÕomicidio e non aver sospetti su alcuno; esaminato nel 2017, riferisce di non aver mai conosciuto il COGNOME; risentito nel 2023, riferisce di essere stato raggiunto, successivamente allÕomicidio, da NOME COGNOME, di ritorno da un incontro con il COGNOME. Da un canto, per˜, non spiega il come e il perchŽ il COGNOME si trovasse, proprio in quel momento, a casa di questÕultimo; dallÕaltro, riferisce di unÕiniziativa estemporanea degli esecutori, non volendo il COGNOME giungere allÕomicidio. E la Corte dÕappello non spiega il procedimento logico utilizzato per superare tali difformitˆ.
8.1.3. Il terzo motivo attiene alle due contestate aggravanti (la premeditazione e lÕagevolazione mafiosa) e deduce la totale assenza di motivazione in ordine alle questioni dedotte con il primo ricorso per cassazione (ma assorbite dalla relativa pronuncia di annullamento), afferenti, appunto, alla
sussistenza delle predette circostanze: la prova della premeditazione sarebbe riferita non allo specifico fatto delittuoso, ma ad un generico programma di scissione e, comunque, mancherebbe la specifica indicazione degli elementi costitutivi la ritenuta circostanza (quanto, in particolare, alla preventiva ideazione e al tempo intercorso tra lÕideazione e lÕesecuzione); parallelamente, non vi è certezza dellÕinquadramento del fatto omicidiario allÕinterno delle dinamiche camorristiche e non in vicende strettamente personali.
8.2. Il ricorso a firma COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME si compone di tre motivi dÕimpugnazione.
8.2.1. Il primo deduce difetto di motivazione in ordine alle specifiche questioni sollevate dalla difesa quanto alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME; in particolare: – alla collocazione temporale dellÕoccasione nella quale il collaboratore avrebbe appreso del mandato da parte del COGNOME; – al coinvolgimento di NOME COGNOME, rimasto sempre estraneo al delitto; – alla natura delle informazioni assunte da NOME COGNOME, mere proprie deduzioni;- allÕimpossibilitˆ di comprendere appieno il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore, cristallizzate in un unico verbale, datato e ampiamente omissato.
8.2.2. Il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione delle sopravvenute dichiarazioni di NOME COGNOME (alla luce della diversitˆ delle varie dichiarazioni rese nel corso del tempo dal predetto) ed è formulato in termini analoghi alla censura formulata allÕinterno del secondo motivo del ricorso a firma AVV_NOTAIO COGNOME.
8.2.3. Il terzo attiene alla sussistenza delle aggravanti contestate ed è formulato in termini analoghi al terzo motivo di censura del parallelo ricorso a firma AVV_NOTAIO COGNOME, ulteriormente argomentando in ordine allÕinvocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da riconoscersi, si sostiene, alla luce della diversitˆ dellÕesecuzione rispetto a quanto, in ipotesi, originariamente programmato).
I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati, non essendosi uniformata Ð la Corte territoriale – ai principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento.
Va logicamente premesso Ð e questo Collegio intende ribadirlo Ð che l’annullamento per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicchŽ questi non è obbligato ad esaminare
solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonchŽ il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate ( , Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, COGNOME, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345).
Ciononostante, pur non essendo vincolato nŽ condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova), il giudice del rinvio è comunque tenuto a non ripetere i vizi della motivazione giˆ causa di annullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioni processuali giˆ rilevati nella sentenza rescindente (cfr., , Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629). In altre parole, pur essendo investito di pieni poteri di cognizione (che legittimano – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno Ð anche lÕintegrale rivisitazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio), la motivazione deve essere fondata sulla base di argomentazioni differenti da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimitˆ. E, in questi termini, la rilevanza degli eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento, che, pur non essendo vincolanti per il giudice del rinvio, fungono comunque come punti di riferimento al fine della individuazione dei vizi segnalati (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, Gambino, Rv. 248413).
Ci˜ considerato in linea AVV_NOTAIO, la sentenza rescindente ha chiaramente delineato i confini del successivo giudizio di rinvio, indicando – in relazione alle posizioni di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME Ð i plurimi vizi motivazionali che dovevano essere sanati, riconducibili, sostanzialmente, ai criteri adottati nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME e allÕapprezzamento della valenza probatoria da attribuire allÕintercettazione ambientale n. 3094.
Le dichiarazioni ( ) rese dai collaboratori COGNOME e COGNOME, inerenti alla dinamica dell’omicidio e all’individuazione dei soggetti che vi hanno partecipato, non erano caratterizzate dal necessario requisito dell’indipendenza (in quanto provenienti, entrambe, da NOME COGNOME) ed erano prive dellÕidentificazione della fonte primaria di trasmissione della notizia (solo
assertivamente individuata in NOME COGNOME); parallelamente, quelle riferite da NOME COGNOME, pur essendo stata ricostruita correttamente la catena di trasmissione della notizia (pervenuta al collaboratore dal cugino NOME) e superata la smentita delle accuse data dalle fonti primarie, erano prive dei necessari riscontri individualizzanti, non potendo, a tal fine, essere utilizzate nŽ le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME (per le ragioni anzidette), nŽ lÕintercettazione ambientale n. 3094 nella parte in cui NOME COGNOME ricostruisce la dinamica dei fatti e indica gli autori, in quanto relativa a notizie acquisite logicamente
(non potendosi, dal dato fattuale secondo cui lo COGNOME ebbe a recarsi solo dopo l’esecuzione dell’omicidio insieme a NOME COGNOME nell’appartamento di COGNOME, adibito a base del commando, logicamente dedursi che lo COGNOME avesse visto, in quella sede, i partecipanti al commando medesimo, attribuendo a percezione diretta i riferimenti allÕidentitˆ degli esecutori dell’omicidio, ai ruoli dei predetti, alla specifica dinamica del fatto ed alla individuazione del mandante), in relazione alle quali la fonte diretta è rimasta ignota.
Seguiva, poi, lÕindividuale riscontro in relazione alle individuali posizioni processuali di ciascuno degli imputati, rilevandosi:
con riferimento al COGNOME, un contrasto emergente tra le dichiarazioni di NOME COGNOME, da NOME, e quelle, , riferite dal collaboratore COGNOME (in quanto mentre quest’ultimo indica COGNOME nel ruolo di autista, incaricato di aspettare il commando dietro il palazzo – quindi, per forza di cose non visibile da chi gode di una visuale diretta sul luogo del fatto – COGNOME NOME, lo annovera tra gli esecutori dell’aggressione, secondo la descrizione del fatto proveniente dalla fonte diretta, COGNOME NOME, collocato sul balcone della propria abitazione con visuale sui luoghi dell’aggressione);
per il COGNOME, lÕunicitˆ della fonte comune, individuata in NOME COGNOME, delle dichiarazioni rese dai due collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME;
per il COGNOME, oltre a quanto osservato in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME (e, per la specifica posizione del COGNOME, ipotetico mandante, l’individuazione di NOME COGNOME come fonte diretta sulla sua specifica posizione, è manifestamente illogica, in quanto la donna, indicata come teste oculare della parte finale della esecuzione dell’omicidio, in assenza di ulteriori deduzioni, non avrebbe mai potuto riferire sulla posizione del ricorrente che, secondo la ricostruzione della sentenza, non figurava tra i componenti del commando incaricato dell’esecuzione materiale del delitto), che: a) le dichiarazioni di NOME COGNOME (che ha affermato che suo cugino NOME gli ebbe a riferire di non aver visto, il giorno dell’omicidio, NOME COGNOME, “anche se tutti sapevano che lo stesso era il mandante”) non potevano essere utilmente apprezzate, in quanto rimandavano a voci correnti ; b) COGNOME non era fonte “diretta” in relazione alla
posizione del ricorrente, rispetto al quale, invece, la dichiarazione, deve più correttamente ritenersi , con le derivanti conseguenze in tema di valutazione, in quanto il COGNOME (il quale afferm˜ che il COGNOME gli “
“), rifer’ una sua deduzione personale, e come tale avrebbe dovuto essere apprezzata da parte del giudice di merito; c) emergeva una contraddizione nel testo della motivazione della sentenza, laddove, da un lato, espressamente si escludeva che il COGNOME sia interessato dalle intercettazioni, dall’altro, invece, si era ritenuto che il riferimento, nell’intercettazione ambientale, a tale
(come soggetto che era stato appostato con gli esecutori materiali nell’appartamento di COGNOME NOME), fosse ragionevolmente riconducibile all’imputato (anche se lÕintercettazione era molto sporca ed il nome pronunciato dall’interlocutore poteva essere NOME o NOME).
Chiamata a colmare questi vizi motivazionali, la Corte territoriale ha provveduto ad esaminare NOME COGNOME, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, e, nuovamente, NOME COGNOME.
4.1. NOME COGNOME ha confermato il narrato del cugino NOME, riferendo di aver assistito, dal balcone dell’abitazione dello zio, alla fase iniziale dell’agguato, ossia all’irruzione su INDIRIZZO del gruppo di fuoco, composto da COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; la fase esecutiva, della quale aveva udito l’esplosione dei colpi di arma da fuoco, gli era stata riferita da NOME COGNOME, che aveva visto coloro che materialmente avevano sparato i colpi (COGNOME e COGNOME), mentre gli altri si erano posti al suo inseguimento; la fase finale dell’esecuzione gli era stata narrata dalla COGNOME che, dal balcone della sua abitazione, aveva visto NOME avvicinarsi al cugino, giˆ a terra e, sordo alle implorazioni della donna, sparargli il colpo di grazia. L’intera azione dunque era caduta, in momenti distinti ma in rapida sequenza sotto la percezione visiva di NOME, di COGNOME, anch’esso vittima dell’azione fuoco, e infine della COGNOME.
Il collaboratore ha precisato anche il ruolo di NOME COGNOME, specificando che non era presente sul luogo e al momento del fatto, ma era giunto in INDIRIZZO trenta minuti circa dopo l’accaduto, raggiungendolo nell’abitazione di NOME COGNOME, dove si era recato, insieme a NOME COGNOME, al primo arrivo delle forze dell’ordine. Egli, allora, aveva riferito al COGNOME di avere visto e riconosciuto i componenti del commando e COGNOME, dal canto suo, aveva raccontato al nipote (NOME COGNOME) e al COGNOME di essere stato messo al corrente dell’imminenza dell’agguato da COGNOME, dal quale si era recato per un tentativo di mediazione, suscitando la riprovazione e il biasimo del secondo.
4.2. LÕulteriore acquisizione probatoria è rappresentata, per come si è detto, dalle nuove dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME, nel corso
dell’esame dibattimentale disposto in rinnovazione dellÕistruttoria. Riesaminato nel giudizio di rinvio, il collaboratore ha confermato la confidenza ricevuta da COGNOME nel carcere di Isernia (quanto allÕindicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti), precisando, per˜, che i dettagli sull’episodio delittuoso li aveva acquisiti solo dopo la sua scarcerazione, parlando e confrontandosi con i familiari e apprendendo direttamente dalla viva voce della COGNOME quanto da lei stessa visto dal balcone della sua abitazione; e, in questi termini, modificando la fonte (COGNOME e non COGNOME) delle informazioni giˆ rese al riguardo nelle precedenti sedi procedimentale e dibattimentale.
Su tali nuove acquisizioni, la Corte ha ritenuto di ricostruire la catena di trasmissione della notizia pervenuta ai collaboratori COGNOME e COGNOME e, alla luce della ritenuta autonomia della fonte, di riscontrare, tra loro, le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, da un lato, e quelle di NOME COGNOME dallÕaltro.
Tanto, per˜, in violazione del mandato ricevuto dalla sentenza rescindente.
Fonti delle dichiarazioni ricevute da COGNOME e COGNOME sono, infatti, secondo la sentenza impugnata, COGNOME e la COGNOME. Ma, da un canto, alla luce delle nuove acquisizioni probatorie introdotte nel giudizio di rinvio, fonte diretta delle dichiarazioni di COGNOME è lo stesso NOME COGNOME: la circostanza per cui COGNOME ebbe ad acquisire notizie direttamente dalla COGNOME rimane ancora unÕaffermazione semplicemente ipotizzata dalla Corte territoriale (limitatasi ad affermare che la fonte primaria non potrebbe che essere la COGNOME ed il marito di costei, COGNOME, in quanto unici soggetti che, pur avendolo espressamente e reiteratamente negato, avevano assistito allÕomicidio di NOME COGNOME); dallÕaltro le nuove dichiarazioni rese dal COGNOME (quanto alla diretta interlocuzione con la COGNOME) non sono state valutate nella loro intrinseca attendibilitˆ; valutazione che, al contrario, doveva essere particolarmente pregnante, non solo alla luce del complessivo contesto allÕinterno del quale è maturato lÕomicidio (la scissione interna al clan COGNOME, tra i COGNOME ed i COGNOME e il conseguente clima di particolare conflittualitˆ esistente allÕinterno dellÕassociazione), ma anche in considerazione dellÕiniziale omissione di unÕinformazione cos’ rilevante e dei tempi della successiva propalazione, avvenuta in un giudizio nel quale Ð alla luce dellÕintervenuto annullamento – era necessaria proprio lÕindividuazione di una fonte autonoma alle dichiarazioni riferite dai due collaboratori; dati fattuali che, per quanto non incidenti sullÕutilizzabilitˆ delle dichiarazioni ai sensi del comma 9 dellÕart. 16-
l. 15 gennaio 1991, n. 8 (sanzione che non pu˜ trovare applicazione in relazione a quanto dichiarato dal collaboratore davanti al giudice o nel contraddittorio tra le parti: Sez. 1, n. 4541 del 15/11/2024, dep. 2025, T., Rv. 287551), avrebbero imposto, comunque, un onere motivazionale particolarmente
intenso che desse conto delle ragioni dellÕiniziale omissione e della successiva rivelazione. Tanto più che alla luce della parziale diversitˆ di percezione delle singole fasi della complessiva dinamica dei fatti da parte delle tre fonti dirette ipotizzate dalla Corte territoriale, non risulta chiarito quanto direttamente percepito da COGNOME e COGNOME e, quindi, quanto da questÕultima, in ipotesi, riferito al COGNOME o allo stesso COGNOME.
Ebbene, la mancata individuazione di una fonte diretta delle dichiarazioni rese da COGNOME e COGNOME, differente da NOME COGNOME, impedisce un reciproco riscontro delle relative dichiarazioni; riscontro che, come giˆ evidenziato nella sentenza rescindente ed esplicitamente riconosciuto in quella rescissoria, non pu˜ essere individuato neanche nella conversazione n. 3094, essendo stata individuata, ancora una volta, la fonte diretta dello COGNOME proprio in NOME COGNOME.
Analoghe considerazioni anche con riferimento alla posizione del COGNOME.
Esclusa la possibilitˆ di apprezzare le dichiarazioni di NOME COGNOME (riferite a voci correnti) e del COGNOME (mere deduzioni personali in ordine alle confidenze ricevute dal COGNOME), la Corte territoriale ha ritenuto di fondare il giudizio di responsabilitˆ sulle dichiarazioni dello COGNOME, su quelle rese in sede di rinvio da NOME COGNOME e su una pluralitˆ di elementi di ritenuto riscontro esterno (la partecipazione alla fase esecutiva di uomini di COGNOME; la conta degli associati rimasti fedeli ai NOME e di quelli che sarebbero passati con NOME; le alleanze stipulate subito dopo l’omicidio).
Ebbene, a) NOME COGNOME riferisce (dal COGNOME) solo dellÕincontro di questÕultimo con il COGNOME nellÕimminenza dei fatti e della dichiarata tardivitˆ dei tentativi di conciliazione, ma non di uno specifico mandato omicidiario; b) NOME COGNOME riferisce, per scienza diretta, di una richiesta di sostegno al COGNOME da parte di NOME COGNOME, per conto del COGNOME e dellÕoriginaria organizzazione dellÕomicidio, affidata, in un primo momento, allo stesso COGNOME, poi al COGNOME con lÕinteressamento del COGNOME, dati che appaiono incongrui con le successive dinamiche fattuali, sicchŽ si sarebbe dovuto argomentare in ordine al permanere del mandato omicidiario allÕinterno di un diverso contesto organizzativo e alla luce di mutati equilibri criminali; c) gli elementi indicati quali riscontri oggettivi, in ultimo, sono privi di forza inferenziale, in quanto Ð proprio perchŽ da valutarsi allÕinterno di un acceso conflitto tra gruppi criminali Ð concretamente riconducibili a fattori esterni ed imponderabili.
6. Gli evidenziati vizi motivazionali assorbono le ulteriori doglianze formulate dai ricorrenti ed impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
al giudice di merito per la riformulazione del giudizio di responsabilitˆ nei confronti di tutti i ricorrenti.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte dÕassise dÕappello di Napoli.
Cos’ deciso il 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME