Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6507 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6507 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
dal PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di NAPOLI
sui ricorsi proposti e dalla parte civile NOMEX, in proprio e per il figlio minore
NOME
nel procedimento a carico di
NOMENOMENOME
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOMEE – costituita in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore NOME – che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, associandosi alle conclusioni del Procuratore generale;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi o, in subordine, la declaratoria di inammissibilità degli stessi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/05/2023, il Tribunale di Napoli – per quanto ora di interesse – ha dichiarato NOMENOME colpevole, in concorso con NOMEX, dei delitti:
di cui agli artt. 56-575, 577 n. 3, 416bis .1 cod. pen., per aver deliberato, organizzato ed eseguito un agguato in danno di NOME, esplodendo nei confronti dello stesso colpi di arma da fuoco calibro TARGA_VEICOLO, uno dei quali lo attingeva all’avambraccio sinistro e alla regione occipitale del cranio [fatto realizzato con le aggravanti della premeditazione e dell’esser stato posto in essere avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416bis .1 cod. pen., derivanti dalla partecipazione all’associazione camorristica denominata ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE Bossa/Minichini/RAGIONE_SOCIALE‘, facente parte, unitamente al clan COGNOME, radicato nella contigua zona di San Giovanni a Teduccio e dei clan COGNOME e COGNOME, attivi nel quartiere di Barra, del cartello mafioso denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (reato ascritto sub d) della
rubrica];
di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 416bis .1 cod. pen., per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato che precede, un’arma da fuoco TARGA_VEICOLO ;
e per l’effetto – ritenuta la continuazione fra gli stessi, nonchØ computata la contestata recidiva specifica infraquinquennale – ha condannato NOMENOME alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre spese processuali e cautelari; con applicazione delle pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena; con condanna al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile; con confisca e distruzione del materiale balistico in sequestro.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha assolto NOMENOME dai delitti a lui ascritti, con l’adozione della formula rito ‘per non aver commesso il fatto’, revocando consequenzialmente le relative statuizioni civili.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 192 commi 1 e 3 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da NOME, oltre che per quanto attiene ai risultati delle intercettazioni ambientali del 10/11/2020 e del 03/11/2020.
Compiuta la scelta di collaborare con la giustizia, NOME ha dettagliatamente descritto modalità e autori dell’agguato posto in essere ai suoi danni, indicandoli nominativamente in NOMEX e NOMENOME e mostrando incertezza soltanto in merito alla partecipazione di NOMENOME; in dibattimento, poi,
NOME Ł stato ascoltato ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. – quale imputato di reato connesso, pur cumulando in tale sede la veste di persona offesa – per essersi autoaccusato del tentato omicidio commesso nei confronti di NOME, padre di NOME (fatto maturato nell’ambito della medesima guerra, deflagrata tra gruppi criminali attivi nello stesso ambito territoriale). Tale accusa Ł riscontrata dal contenuto di intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali lo stesso COGNOME riferisce agli interlocutori l’identità degli autori del gesto delittuoso posto in essere in suo danno; ulteriore suffragio a tale dichiarazione eteroaccusatoria proviene anche da una captazione, nell’ambito della quale NOMEXXXX riferisce della responsabilità di NOMEX ad altri soggetti.
La conversazione intercettata, avvenuta mentre NOME era inconsapevole dell’espletamento delle operazioni di intercettazione, avrebbe potuto costituire prova autonoma, quanto alla colpevolezza degli accusati; la scelta collaborativa compiuta da NOME, invece, ha avuto secondo la Corte territoriale l’effetto di eliderne ogni attitudine dimostrativa.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da
NOMEed ai riscontri costituiti dalle dichiarazioni di NOME, deducendosi anche travisamento della prova ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Erra la Corte nel ritenere affetta da circolarità anche la dichiarazione accusatoria resa da NOMENOME, il quale ha riferito di aver appreso della commissione dell’agguato –
ad opera di NOME, NOME e NOME – dai suoi amici NOME e NOME; questi ultimi, chiamati a deporre, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, così rendendo impossibile giungere all’individuazione della fonte primaria. Ciò non autorizza, però, a ritenere provata una scaturigine comune delle suddette dichiarazioni e, dunque, a reputare l’accusa mossa daNOMEX non utile quale riscontro esterno, rispetto alle propalazioni di NOME.
NØ appare conferente l’affermazione che la stessa persona offesa possa aver riferito l’identità degli esecutori del fatto a una pluralità di soggetti, posto che egli, al contrario, si Ł sempre espresso in maniera dubitativa, riguardo alla partecipazione di NOMEX.
Ricorre per cassazione la parte civile NOME – in proprio e nella qualità di genitore del figlio minore NOME, entrambi sottoposti a piano di protezione – con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello non riscontrando elementi sufficienti all’affermazione di colpevolezza di NOMENOME e, dunque, mandandolo assolto dalle accuse formulate a suo carico, con la contestuale revoca delle statuizioni risarcitorie assunte in primo grado – ha mancato di esporre le ragioni in base alle quali Ł addivenuta all’assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato. Le uniche sopravvenienze, nel giudizio di appello, sono rappresentate dalle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di nome NOME e dall’acquisizione delle affermazioni del coimputato COGNOME, secondo il quale l’autore del fatto sarebbe
NOMEXXX.
3.2. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perchØ la Corte di appello – non riscontrando elementi sufficienti all’affermazione di colpevolezza di NOMENOME e, dunque, assolvendolo, con la contestuale revoca delle statuizioni civili – ha mancato di esporre le ragioni in base alle quali Ł addivenuta all’assoluzione e/o le ha argomentate in modo stringato.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, formulata sia in sede di discussione, sia a mezzo di una memoria contenente conclusioni scritte, per avere la Corte di appello mancato di accertare le ragioni poste a fondamento di tale richiesta, nonchØ di evidenziarle in sentenza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, nei sensi e per le ragioni che si vanno a esporre.
A integrazione della sintesi esposta in parte narrativa, Ł utile riportare una breve ricostruzione storica e oggettiva degli avvenimenti per i quali si procede, come ricavabile dalle sentenze di merito.
Può sottolinearsi, dunque, come si proceda in relazione a un tentato omicidio, verificatosi in data 07 ottobre 2020 nel quartiere Ponticelli in Napoli; il fatto si inquadra nella lunga e sanguinosa lotta – all’epoca ancora in corso – fra gruppi camorristici, che si contendevano il controllo delle attività illecite sul territorio. In tale giorno, NOME – mentre viaggiava a bordo della sua autovettura Renault – venne affiancato da due vetture Panda, che si accostarono rispettivamente ai due lati del veicolo.
Nell’occasione, COGNOME ebbe modo di riconoscere – nell’odierno imputato COGNOME – il soggetto che era alla guida dell’auto che lo aveva affiancato sul lato sinistro e potØ anche individuare, seduto accanto al guidatore, tal COGNOME, alias ‘NOME‘. Proprio dall’autovettura condotta da COGNOME, il passeggero stese un braccio attraverso i finestrini delle due macchine, ormai tra loro ravvicinate ed esplose dei colpi di pistola, mirando al petto, all’indirizzo di COGNOME; quest’ultimo, però, si abbassò prontamente sul sedile, incassando la testa nelle spalle e così, miracolosamente, ebbe salva la vita, pur rimenendo ferito all’avambraccio sinistro e alla nuca.
Nel corso delle indagini, il luogo esatto che era stato teatro dell’agguato venne identificato con certezza, grazie alle dichiarazioni rese da NOME; trattasi di una persona che lavora quale operatore ecologico e che – per recarsi al lavoro – era al tempo aduso parcheggiare la propria autovettura in INDIAVV_NOTAIO (nei pressi del INDIAVV_NOTAIO, all’interno del quartiere di Napoli-Ponticelli). E dunque NOME, nella mattinata del 02/11/2020, ebbe modo di udire dei colpi mentre era intento al suo lavoro nella pubblica via, ma non comprese immediatamente che si trattasse di pistolettate; in seguito, però, rinvenne un proiettile conficcato nella carrozzeria della sua Renault Scenic. Il giorno successivo – una volta avuta notizia di quanto era accaduto in zona – ricollegò i fatti e si recò presso i Carabinieri, onde fornire l’informazione in ordine alla precisa individuazione del luogo in cui si era realizzato tale accadimento. Ulteriori colpi (segnatamente, un’ogiva e un bossolo) furono repertati all’interno della Renault Clio in uso alla vittima NOME; questi venne ricoverato a NOMENOMEalle ore 11.38, con una ferita d’arma da fuoco.
Risultando tale fatto chiaramente inserito in un contesto malavitoso – come desumibile dalle modalità esecutive che lo avevano connotato, oltre che dalla personalità stessa della vittima – vennero immediatamente attivate intercettazioni, sia sull’utenza mobile all’epoca in uso a quest’ultima, sia all’interno dell’abitazione ubicata in Cercola, laddove il NOME al tempo viveva, unitamente alla moglie NUMERO_CARTA e al figlio di quattro anni. A breve distanza temporale da tale episodio, infine, NOME avviò un percorso di collaborazione con la giustizia e accusò l’odierno imputato COGNOME di aver fatto parte del gruppo di fuoco che lo aveva aggredito.
Secondo i Giudici di merito, COGNOME cumulerebbe in sØ – sotto il profilo processuale – le vesti tanto di persona offesa, quanto di imputato di reato probatoriamente collegato. Tale posizione deriverebbe al dichiarante dall’essersi egli stesso autoaccusato di essere l’autore del tentato omicidio – verificatosi appena tre giorni prima del fatto per il quale si procede – in danno di NOME, padre di NOME. In ragione di ciò, si Ł proceduto all’ascolto di NOME secondo il canone rafforzato di cui agli artt. 192 commi 3 e 4, 371 comma 2 lett. b), 210 cod. proc. pen.
Stando al convincimento espresso dalla Corte di appello, le propalazioni eteroaccusatorie rese da NOME – nella duplice veste processuale sopra chiarita risulterebbero non riscontrate da elementi di natura genuinamente esterna; ritenendo, quindi, essersi verificato il fenomeno della unicità della fonte, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado ed ha mandato assolto NOMENOME dalle imputazioni a lui mosse.
3.1. Su tale profilo si incentra – sebbene articolato in due motivi tra loro formalmente distinti – l’intero ricorso del Procuratore generale, che adduce poter costituire riscontri sufficienti, rispetto alle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME, gli elementi che di seguito si vanno a enucleare.
3.1.1. In primo luogo, vi sarebbero le dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustizia, di nome NOME; questi ha affermato di aver appreso della responsabilità dell’attuale imputato dai suoi amici NOME e NOME, ma tali soggetti chiamati a deporre in dibattimento – si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Militerebbe a carico di COGNOME, inoltre, il contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all’interno di una autovettura in uso a tal NOMEXXXX (rit. 5440 del 3/12/2020, ore 18.35).
3.1.2. Ulteriore conforto alle accuse rivolte da NOME ad NOMEX, infine, proverrebbe dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, disposte su IMEI in uso a
NOME. Quanto a tali ultime captazioni, trattasi di dialoghi risalenti a un momento antecedente rispetto all’inizio, da parte del conversante, del percorso di collaborazione con la giustizia. Tali intercettazioni dovrebbero svolgere – secondo il ricorrente – la funzione di validare definitivamente l’affidabilità del riconoscimento degli autori del tentato omicidio per il quale si procede; ciò in quanto verrebbe in rilievo, in tal caso, una indicazione nominativa del tutto genuina, oltre che corredata da manifesti propositi di vendetta, affidata da NOME ai propri familiari, nell’immediatezza del fatto e nella ignoranza dell’esistenza di una attività intercettiva.
3.2. Quanto al ricorso della parte civile, l’impugnazione deve, in primo luogo, ritenersi ammissibile, visto che in primo grado l’imputato era stato condannato al risarcimento del danno in favore della stessa; la legittimazione a proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, quindi, spetta alla parte civile anche in presenza di appello che Ł stato proposto, come nella concreta fattispecie, ad opera del solo imputato (il principio Ł deducibile, a contrario , dalla regola ermeneutica fissata da Sez. 3, n. 32030 del 25/05/2022, PantŁ, Rv. 283484 – 01).
La prima censura coltivata dalla parte civile, poi, Ł sostanzialmente sovrapponibile alle argomentazioni spese dal Procuratore generale, circostanza che rende possibile una agevole trattazione unitaria delle questioni dedotte. Il secondo e il terzo motivo dell’impugnazione della parte civile ineriscono, invece, ad aspetti di matrice squisitamente risarcitoria, che resteranno assorbiti dall’accoglimento della doglianza principale.
3.3. Per completare il quadro delle principali problematiche poste dalla vicenda ora condotta al vaglio di questo Collegio, si può ricordare che – attenendosi all’impostazione concettuale seguita dalla Corte territoriale – si sarebbe verificato il fenomeno dell’unicità della fonte informativa, per le ragioni di seguito riassunte.
Anzitutto, il succitato NOME reso una dichiarazione de relato , per aver egli appreso quanto accaduto dalla voce dello stesso NOME. Quest’ultimo, infatti, già all’epoca raccontò – a tutti i soggetti organici al sodalizio camorristico del quale faceva parte – i particolari salienti dell’aggressione che aveva subito. Il fatto che NOME abbia fatto tale narrazione ai suoi sodali in un momento precedente, rispetto all’inizio della sua collaborazione con la giustizia, però, varrebbe secondo la Corte territoriale esclusivamente ad attestarne la credibilità intrinseca, ma non andrebbe ad incidere sul diverso profilo della unicità della fonte.
Secondo la sentenza impugnata, inoltre, NOME – nella già menzionata intercettazione n. 5440 – avrebbe riportato a NOME quanto confidatogli da NOME, il quale gli aveva indicato come lo sparatore dovesse identificarsi nel summenzionato ‘NOMEXXXX’; sempre secondo la versione fornita da NOME a NOME e, poi, da questi telefonicamente trasmessa a NOME, il gesto delittuoso de quo avrebbe dovuto rappresentare una vendetta, per avere lo stesso
NOME posto in essere un tentato omicidio i n danno del ‘NOMENOME‘, ossia di COGNOME, padre dell’odierno imputato (risulta che ‘NOMEXX sia il soprannome con il quale Ł conosciuto NOME, padre di NOME, a sua volta convivente di NOME). In definitiva – secondo la Corte territoriale – si porrebbe ancora una volta la tematica della medesimezza dell’origine dell’informazione, sebbene la stessa risulti veicolata nel processo attraverso diverse forme e modalità dichiarative.
Aggiungono i Giudici di appello che le intercettazioni contenenti le accuse mosse da NOME – collocabili in un tempo in cui questi non aveva ancora intrapreso il percorso collaborativo – ne avvalorano certamente la intima attendibilità e ne attestano la genuinità, ma non possono costituire fonte autonoma, proprio in quanto provengono sempre dalla medesima fonte; ciò lascerebbe irrisolta, comunque, la questione inerente alla necessità di riscontri esterni e individualizzanti. La Corte territoriale, quindi, pone l’accento sulla opportunità di fissare una netta linea di demarcazione, fra i due profili della genuinità e della attendibilità del dichiarante e, invece, della provenienza esterna della conoscenza di cui questi Ł portatore.
A completamento dell’apparato argomentativo posto a fondamento della pronuncia assolutoria, la Corte distrettuale ha infine evidenziato come:
3.4. Il tema che ha percorso l’intera trama processuale, insomma, Ł stato quello afferente alla sussistenza, o meno, di un fenomeno di circolarità delle informazioni e di unicità della fonte dichiarativa.
Tale punto ha costituito il fulcro dell’impugnazione proposta dal Procuratore generale, il quale ha richiamato – a sostegno della prospettazione sussunta nel ricorso – il principio di diritto fissato da Sez. 5, n. 27055 del 24/05/2021, Lubrano, Rv. 281541 – 01, a mente della quale: ‹‹L’intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimento connesso può costituire valido riscontro alla chiamata in correità effettuata dallo stesso, ove non sussistano elementi per ritenere che egli fosse consapevole della captazione››. Tale pronuncia atteneva a una vicenda processuale del tutto analoga a quella ora sottoposta al vaglio di questo Collegio (nella parte motiva di tale pronuncia può testualmente leggersi quanto segue: ‹‹Contrariamente a quanto assume il ricorrente, non rileva che le dichiarazioni di … siano riscontrate dalle intercettazioni di una conversazione intrattenuta sempre da quest’ultimo, giacchØ la captazione del medesimo dichiarante inconsapevole costituisce un’autonoma fonte di prova, non abbisognevole di riscontri neanche quando il dichiarante Ł indagato in procedimento connesso, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714). Ne consegue che, se l’intercettazione delle dichiarazioni di un indagato o imputato in procedimento connesso Ł sufficiente, anche da sola, come fonte di prova, a fortiori essa può validamente costituire un riscontro alla chiamata di correo, laddove il riscontro ha una funzione gregaria rispetto alla prova principale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, Rv. 255143, in
motivazione). Quanto alla comunanza della fonte, giacchØ sia la prova principale che il riscontro consistono nelle dichiarazioni di …, deve dirsi che la spontaneità della dichiarazione captata – su cui neanche il ricorrente manifesta perplessità – contrassegna profondamente l’autonomia dimostrativa dell’intercettazione e la colloca su un piano diverso rispetto alle propalazioni rese agli inquirenti, lasciando escludere fenomeni di circolarità della prova››.
Secondo tale regola ermeneutica, dunque, l’intercettazione effettuata prima dell’inizio della collaborazione con la giustizia, nella quale risulti impegnato il medesimo conversante che, in seguito, avrebbe intrapreso il percorso collaborativo, potrebbe fungere da riscontro alle propalazioni d’accusa successivamente mosse da quest’ultimo, una volta assunta la veste di collaboratore di giustizia (sulla medesima direttrice interpretativa si Ł posta Sez. 1, n. 39330 del 24/09/2003, Callipari, Rv. 225999 – 01, secondo la quale: ‹‹Il contenuto di dichiarazioni etero-accusatorie registrate nel corso di conversazioni legittimamente intercettate può costituire riscontro ad analoghe dichiarazioni rese nel corso di rituale interrogatorio, anche quando le une e le altre provengano dal medesimo soggetto››).
3.5. Giova peraltro ricordare – per esigenze di completezza nell’analisi e nell’esposizione – l’esistenza, quanto allo specifico profilo, di un orientamento di legittimità esattamente contrario, espresso principalmente da Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252325 – 01, la quale ha così statuito: ‹‹Le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante››.
I fautori di tale opposto orientamento, dunque, ricordano come l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. postuli l’intervento di ‘altri elementi di prova’ e, di conseguenza, sottolineano come la giurisprudenza non abbia mai mostrato perplessità, circa il fatto che – oltre ad essere individualizzanti e non autosufficienti (potendo costituire essi stessi, in caso contrario, prova autonoma) – debba trattarsi di elementi dimostrativi del fatto che ‘la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare …’ (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 – 01); ciò ‘allo scopo di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente’ (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759 – 01). Si Ł altresì precisato come debba sempre essere assicurata ‘… l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse’ (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134 – 01; nello stesso senso anche Sez. 1, n. 36064 del 03/05/2024, COGNOME, Rv. 286948 – 01); quanto al concetto di ‘indipendenza delle fonti’, si può richiamare Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260607 – 01.
4. Giova anzitutto ricordare il principio di diritto ripetutamente espresso da questa Corte, secondo la quale il contenuto delle conversazioni fra terzi, oggetto di captazione, da cui emergano elementi di accusa nei confronti di un determinato soggetto, può rappresentare fonte probatoria diretta – autonoma e autosufficiente – in ordine alla colpevolezza di quest’ultimo. In tal caso non sussiste, infatti, alcuna esigenza di individuazione di elementi di riscontro conformi alla disciplina dettata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., gravando esclusivamente l’obbligo, sul giudice, di procedere a una interpretazione del significato e della valenza evocativa dei dialoghi intercettati, secondo un canone di linearità logica (si veda Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286150 – 04; tale decisione si pone sul solco interpretativo tracciato da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 – 01, secondo la quale: ‹‹Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno
piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.››).
In disparte tale puntualizzazione, l’aspetto davvero dirimente della complessa questione dogmatica Ł costituito dalla individuazione della corretta veste dichiarativa da attribuire a NOME; questi Ł stato considerato, come detto, soggetto imputato di reato collegato sotto il profilo probatorio e, pertanto, Ł stato ascoltato secondo le regole indicate dagli artt. 192 commi 3 e 4, 371 comma 2 lett. b), 210 cod. proc. pen.
5.1. Questa Corte ha precisato, però, che il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. Ł individuabile esclusivamente nel caso in cui, nei diversi procedimenti, emerga una identità del fatto, ovvero la sovrapponibilità di uno degli elementi di prova, oppure allorquando possa essere ravvisata la diretta rilevanza, di uno dei dati probatori acquisiti in un dato procedimento, su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264397-01).
Deve essere esclusa la sussistenza di tale connessione, al contrario, laddove resti carente un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria, tra il processo in trattazione e quello in cui il dichiarante Ł stato imputato, o tale Ł ancora (si vedano anche Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, COGNOME, Rv. 244491; Sez. 6, n. 16988 del 12/02/2009, COGNOME, Rv. 243255 – 01, secondo la quale: ‹‹Il collegamento probatorio tra procedimenti, che Ł causa d’incompatibilità con l’ufficio di testimone, si determina in forza di elementi oggettivi, quali l’identità del fatto oppure l’identità o la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi, non potendo, a tal fine, dirsi sufficiente il solo stato d’imputato di un reato in danno della persona nei cui confronti si procede››; così anche Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 241636 e, infine, Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319 – 01).
Occorre, peraltro, che un unico elemento di fatto presenti la specifica attitudine a proiettare una sua immediata efficacia dimostrativa su una pluralità di illeciti penali, non essendo nemmeno bastevole che la prova dei piø fatti abbia origine dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Arzu, Rv. 283405 – 02 e Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, Protoduari, Rv. 252006 – 01).
5.2. Il collegamento probatorio che ha portato ad attribuire a NOME la suddetta veste dichiarativa sarebbe costituito, nella concreta vicenda, dall’asserita esistenza di una specifica causale improntata alla vendetta; proprio l’intento vendicativo, infatti, avrebbe armato la mano degli autori del tentato omicidio in danno di NOME, per essere essi animati da uno spirito di rivalsa, ricollegabile ad analoga aggressione perpetrata, ad opera di quest’ultimo, in danno di NOME.
Sul punto, Ł allora utile richiamare il principio di diritto – risalente e mai contrastato, oltre che pienamente condiviso da questo Collegio – espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in punto di valutazioni attinenti alla causale (o movente) di un determinato fatto illecito. E sottolineare come sia pacifico che il movente, in quanto mero elemento orientativo della ricerca della prova, rappresenti un valido profilo – di natura soltanto sussidiaria – in presenza di una situazione di incertezza probatoria; l’individuazione della causale stessa, però, non Ł indispensabile, allorquando sia stata raggiunta la prova certa, in ordine alla responsabilità dell’imputato (fra tante, si vedano Sez. Sez. 1, n. 11807 del 12/02/2009, Gatti, Rv. 243485 01 e Sez. 1, n. 6024 del 28/03/1995, Vella, Rv. 201431 – 01). Parimenti, la causale può pure svolgere la funzione di elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, a patto che questi ultimi – all’esito
dell’apprezzamento analitico, nonchØ nel quadro di una valutazione globale di insieme comunque si presentino, anche in virtø della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889; per una completa analisi esegetica, circa il fatto che la causale non possa rappresentare elemento idoneo a fondare una affermazione di colpevolezza, conservando essa un ineliminabile margine di opinabilità e di vaghezza e potendo alla stessa riconnettersi la sola funzione di chiave interpretativa da adoperare, al fine di soppesare la valenza dimostrativa di altri elementi di prova militanti a carico dell’imputato, si potrà vedere Sez. 1, n. 14182 del 30/03/2010 COGNOME, Rv. 246752; nello stesso senso, si vedano anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226094 – 01 e, da ultimo, Sez. 1, n. 12217 del 30/01/2025, COGNOME, Rv. 287695 – 01).
La circostanza che il tentato omicidio per il quale si procede possa aver trovato scaturigine da un movente di vendetta, da collegare al similare gesto delittuoso perpetrato ai danni di NOME quindi, non vale a instaurare il collegamento probatorio preteso dagli artt. 371 e 210 cod. proc. pen., in vista dell’attribuzione a COGNOME della veste di imputato di reato probatoriamente collegato; consequenzialmente, l’errore commesso nei giudizi di merito si annida – a monte della questione attinente alla eventuale unicità della fonte di conoscenza – già nella individuazione, in capo al dichiarante, di una incompatibilità con l’ufficio di testimone, derivante dal combinato disposto degli artt. 197, comma 1, lett. b) e 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
5.3. Le dichiarazioni rese da NOME, in realtà, non integrano una chiamata in reità, prevalendo la qualità di persona offesa a questi attribuibile e risultando assente qualsiasi forma di connessione processualmente apprezzabile, tra il reato per il quale si procede – e nel cui ambito procedimentale egli ha reso le accuse a carico di NOME – e il diverso procedimento instaurato a suo carico, in relazione al tentato omicidio in danno di
NOMEXXXX.
In conclusione, a NOME deve attribuirsi la sola veste di persona offesa, con tutte le conseguenze in tema di valutazione delle relative dichiarazioni. I due elementi di accusa sopra ampiamente richiamati, ossia la dichiarazione eteroaccusatoria resa quale vittima del reato di tentato omicidio e il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, quindi, devono essere tenuti tra loro nettamente distinti, stante la già chiarita carenza della ipotizzata connessione probatoria; tali elementi, poi, devono essere considerati quali fonti autonome di conoscenza, da sottoporre alle ordinarie verifiche in punto di logicità, attendibilità e coerenza.
5.4. Giova precisare, infine, come l’attribuzione a un propalante di una errata veste dichiarativa concretizzi un vizio riconducibile alla sfera della violazione di legge processuale; tale violazione, nel caso di specie, Ł stata oggetto di specifica deduzione – sebbene sotto differente angolo prospettico – mediante la denuncia del mancato rispetto dei criteri di valutazione dettati dall’art. 192 cod. proc. pen. Una tale tipologia di devoluzione, attenendo come detto al rispetto della legge processuale, non può non inglobare anche la questione inerente alla veste dichiarativa da attribuire al dichiarante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio – ovviamente, con piena libertà negli esiti – ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.