Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1270 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1270 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 1202/2021, emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 26 febbraio 2021
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell’udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
Letta la nota inviata dal difensore del ricorrente, che ha insistit nell’accoglimento dei motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 5 marzo 2019, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata a una gioielleria, in concorso con altr imputati.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato – a mezzo difensore – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
2.1 erronea applicazione dell’art. 238 cod. proc. pen., per avere il Tribunale acquisito un memoriale del coimputato NOME COGNOME, prodotto in altro procedimento, ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen. anziché dell’art. 238 cod. proc. pen.;
2.2 violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., non essendo state valorizzate le dichiarazioni rese in dibattimento da NOME COGNOME ed essendo stato, invece, dato rilievo a ciò che è stato definito un documento;
2.3 erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen., essendo stato valorizzato, al fine dell’affermazione della responsabilità per il reato di rapina, il controllo polizia del 7 ottobre 2010, ossia, un elemento successivo ai fatti che al più avrebbe dovuto determinare la qualificazione dei fatti come ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese correttamente dalla Corte territoriale, che ha affermato che il memoriale del coimputato NOME COGNOME, contenente dichiarazioni anche etero accusatorie, era stato acquisito ai sensi dell’art. 237 cod. proc. pen. e che, ad ogni modo, ove pure si dovesse aderire alla tesi in ordine all’applicabilità dell’art. 238 cod. proc. pen., si sareb dovuto rilevare che la difesa non aveva opposto il consenso all’acquisizione di esso nel corso del dibattimento di primo grado, così che, in base all’art. 238, comma quattro, cod, proc. pen., invocato dal ricorrente, l’atto sarebbe comunque pienamente utilizzabile contro l’imputato, chiamato in causa dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME con un’accurata ed attendibile ricostruzione dei fatti.
Così argomentando il Collegio d’appello ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 37601 del 13/7/2018, Rv. 273684 – 01), secondo cui le dichiarazioni contenute in un memoriale, proveniente dall’imputato, acquisito agli atti del processo, sono utilizzabili “erga alios”, senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., salvo l’obbligo del giudice di verificarne l’attendibilità, atteso che det dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio.
Il secondo motivo è privo di specificità, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui non ha dato rilievo alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in dibattimento, che ha ritenuto costituire una ritrattazione delle accuse formulate nel citato memoriale e nell’interrogatorio, effettuato
dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Palermo il 13 maggio 2011. In particolare, il Collegio del merito ha rimarcato che le dichiarazioni, in precedenza rese da NOME COGNOME, erano attendibili, in quanto dettagliate, precise, descrittive del contesto e dei ruoli dei singoli partecipanti. Esse poi erano confortate da riscontri, quali, ad es., due sentenze irrevocabili, emesse nei confronti dei correi NOME COGNOME e NOME COGNOME, e il rinvenimento della refurtiva in possesso del ricorrente, in occasione del controllo effettuato dalla Polizia dopo la rapina.
Di contro, la giustificazione addotta, ossia avere accusato COGNOME e COGNOME perché sollecitato o in stato di confusione, “non poteva ritenersi valida con riferimento al memoriale, trattandosi di atto formato spontaneamente da COGNOME, in un contesto riservato, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del proprio tempo utile per assumere le sue determinazioni in ordine a quanto ha inteso rappresentare”.
Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede.
Giova ricordare che questa Corte (Sez. 1, n. 41585 del 20/6/2017, Rv. 271252) ha già avuto modo di affermare che la ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado di escludere l’attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l’assoluta inattendibilità delle “controdichiarazioni”.
Onere, questo, adeguatamente assolto dalla Corte d’appello.
Anche il terzo motivo è privo di specificità, atteso che l’esito del controllo della Polizia ha costituito un elemento che, secondo la Corte territoriale, ha ulteriormente rafforzato l’efficacia probatoria delle dichiarazioni etero accusatorie di COGNOME e non si ravvisano ragioni ostative a che il riscontro di tali dichiarazioni potesse essere costituito da un elemento successivo al fatto; ragioni invero neanche indicate dal ricorrente.
Quest’ultimo, invero, ha isolato il dato del controllo di Polizia e ha trascurato di effettuare un esame globale di tutti gli elementi acquisiti, deponenti per la sussistenza della rapina e non del reato di ricettazione.
Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile – della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza del 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente