Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49353 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del Tribunale della Libertà di Napoli lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto ProcNOMEre
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 21 marzo 2023, relativa all’omicidio aggravato di NOME COGNOME, commesso ad Acerra il 20 maggio 2020.
I fatti di reato in contestazione venivano ascritti a NOME COGNOME in concorso con altri soggetti per i quali si procede separatamente, che avevano eseguito l’agguato mortale in esame esplodendo all’indirizzo di NOME COGNOME numerosi colpi di pistola, che ne provocavano il decesso.
La dinamica e la causale dell’agguato mortale in esame veniva ricostruita grazie alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME – che per primo si apriva alla collaborazione con la giustizia -, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano preso personalmente parte all’attentato mortale, chiamando in correità NOME COGNOME.
Le propalazioni dei collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME, che venivano ritenute dal Tribunale del riesame di Napoli attendibili e, tra loro, pienamente convergenti, permettevano di ricostruire il contesto camorristico nel quale maturava la decisione di uccidere COGNOME – collegato al mercato degli stupefacenti di Acerra, nel quale la vittima era inserita – e le modalità con cui veniva organizzato l’assassinio in esame. Veniva, in questo modo, individuato il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente, che, dopo la deliberazione dell’attentato mortale, si era occupato di preparare le armi utilizzate dai sicari per uccidere la persona offesa.
Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, per effetto dello scenario camorristico nel quale i fatti di reato erano maturati e delle modalità con cui gli accadimenti criminosi si erano concretizzati, che rendevano elevato il pericolo di reiterazione delle condotte illecite, anche alla luce dell situazione di tensione in cui era maturata la decisione di uccidere NOME COGNOME, comprovata dagli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari.
Sulla scorta di questo compendio indiziario, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico emesso nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensiva.
Con il primo motivo si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo ad affermare il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’organizzazione dell’omicidio di NOME COGNOME, che era stato affermato dal Tribunale del riesame di Napoli in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie, che non consentivano di enucleare il ruolo concorsuale svolto dall’indagato nell’attentato mortale oggetto di vaglio.
Con il secondo motivo si è censurata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale del riesame di Napoli confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dell’indagato, limitandosi a . riprodurre pedissequamerte il contenuto dell’ordinanza cautelare genetica, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 21 marzo 2023, alla quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio delle questioni applicative poste dalla vicenda processuale in esame.
Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione censurata dato esaustivo conto della rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non erano state valutate nel rispetto dei principi che governano la materia delle accuse degli indagati e degli imputati di reato connesso.
Con il quarto motivo si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con le doglianze precedenti, era stata applicata nei confronti di COGNOME in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si esprimeva in termini oggettivamente generici.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo ad affermare il coinvolgimento di NOME COGNOME nell’organizzazione dell’omicidio di NOME COGNOME, che era stato affermato dal Tribunale del riesame di Napoli in termini assertivi e svincolati dalle emergenze indiziarie, che non consentivano di enucleare il ruolo concorsuale svolto dall’indagato nell’attentato mortale oggetto di vaglio.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze probatorie, dovendosi evidenziare che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziarla espresso nei confronti del ricorrente è costituito dalle dichiarazion accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME che, avendo preso personalmente parte all’agguato in danno di NOME COGNOME, effettuavano delle chiamate in correità nei confronti dell’indagato.
Le accuse nei confronti di NOME COGNOME venivano ritenute dal Tribunale del riesame di Napoli attendibili e pienamente convergenti, sulla base di un percorso argomentativo immune da censure, che consentiva di ricostruire processualmente il contesto camorristico nel quale maturava la decisione di uccidere di NOME COGNOME, collegandolo alla gestione del mercato degli stupefacenti di Acerra, nel quale la vittima operava.
Al contempo, le accuse dei collaboranti COGNOME, NOME:NOME e COGNOME, che erano stati coinvolti nell’attentato mortale in esame, consentivano di individuare il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente, che, dopo la decisione di attentare alla vita di NOME COGNOME, si era occupato di preparare le armi utilizzate dai sicari per eseguire l’agguato.
In questa cornice, non può non rilevarsi che le chiamate in correità effettuate dai collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME nei confronti del ricorrente non presentano alcuna incongruità, avendo i propalanti riferito dell’agguato in danno di COGNOME in termini lineari e coerenti con le emergenze indiziarie, con la conseguenza che il Tribunale del riesame di Napoli riteneva tali dichiarazioni accusatorie attendibili – anche alla luce della condizione di rei confessi dei propalanti – sulla base di argomentazioni processuali connotate da congruità.
Venivano, in questo modo, rispettati i parametri ermeneutici affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, dev verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso
passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11(2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01).
Tale arresto giurisprudenziale, com’è noto, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l’accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuat attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. DATA_NASCITA).
Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea cori quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente – essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate – nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilit oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell’art. 192, cornma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga. In questa direzione, le doglianze proposte dalla difesa del ricorrente, con riferimento al vaglio delle chiamate in correità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata dalla Suprema Corte, tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi del propalante, proponendo un’operazione di ermeneutica processuale incompatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 138 del 02/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270367 – 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo, con cui si è censurata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per avere il Tribunale del riesame di Napoli confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti dell’indagato, limitandosi a riprodurre pedissequamente il contenuto dell’ordinanza cautelare genetica, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 21 marzo 2023, alla quale si riportava per relationem, senza compiere alcun vaglio delle questioni applicative poste dalla vicenda processuale in esame.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo, relativo all’assenza di autonomia decisionale del provvedimento impugnato rispetto all’ordinanza cautelare genetica, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 21 marzo 2023, appare smentito dalle risultanze processuali, atteso che il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di NOME COGNOME risulta pienamente conforme alle emergenze processuali ed espressivo di un autonomo vaglio giurisdizionale.
Costituiscono, in particolare, espressione di questa autonomia valutativa numerosi passaggi argomentativi dell’ordinanza censurata, tra i quali si ritiene opportuno richiamare l’esposizione analitica del compendio indiziario acquisito nei confronti di NOME COGNOME con specifico riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME – alle quali ci si è riferiti analiticamente nel paragrafo precedente -, e alla valutazione del contesto, collegato al controllo del mercato degli stupefacenti di Acerra, nel quale maturava la decisione di organizzare l’attentato mortale in danno di NOME COGNOME.
In questa, incontroversa, cornice, non si può che ribadire la giurisprudenza di legittimità consolidata, che, in tema di misure restrittive personali, ritiene ch non è affetto da nullità il provvedimento del tribunale del riesame che riproduce in termini assimilabili o addirittura sovrapponibili l’ordinanza cautelare genetica e il provvedimento cautelare sottostante, a condizione che la motivazione, come nel caso in esame, risulti congrua rispetto al percorso argomentativo seguito per pervenire alla decisione adottata. A conferma di quanto si sta affermando con riferimento alla posizione cautelare di NOME COGNOME, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità che, a determinate condizioni, certamente riscontrabili nel caso di specie, ritiene ammissibile l’utilizzo di forme di riproduzione informatica, evidenziando che’ in tema di misure cautelari, non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente, anche con la
tecnica del “copia-incolla”, l’ordinanza sottostante, qualora «la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto all’iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata» (Sez. 2, n. 6358 del 28/01/2015, NOME, Rv. 262576 01).
Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso.
Deve ritenersi infondato il terzo motivo, con cui si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione censurata dato opportuno conto della rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non erano state valutate nel rispetto dei principi che governano la materia delle accuse degli indagati e degli imputati di reato connesso.
Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva che veniva prospettata in termini assimilabili a quella proposta con il primo motivo di ricorso, relativa a giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale del riesame di Napoli, su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 2, al quale occorre rinviare per la ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla destituita di fondamento.
Non è, in ogni caso, dubitabile che risponda a canoni logici la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da una pluralità di soggetti, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorata da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite.
Su tali profili, invero, il Tribunale del riesame di Napoli si soffermava correttamente, effettuando un vaglio ineccepibile delle propalazioni dei collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME, le cui dichiarazioni, sulle quali s appuntavano le censure difensive, venivano esaminate nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di chiamata di correo, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati» (Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, COGNOME, Rv. 271253 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 6425 del 18/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246527 – 01; Sez. 6, n. 17248 del
02/02/2004, COGNOME, Rv. 228660 – 01; Sez. 1, n. 4495 del 21/04/1997, COGNOME, Rv. 207590 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale risalente nel tempo e definitivamente consolidatosi, in tema di “frazionabilità” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che è possib esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in correità è sempre ammissibile la cosiddetta “frazionabilità”, nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibili ammessa per una parte dell’accusa non può significare attendibilità per l’intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11./1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 1525 del 08/04/1997, Pappalardo’ Rv. 209105 – 01; Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, COGNOME, Rv. 205937 – 01; Sez. 6, n. 9090 del 06/04/1995, Prudente, Rv. 202311 – 01).
Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono ritenersi attendibili e pienamente convergenti nei confronti dell’indagato NOME COGNOME, la cui posizione processuale risulta vagliata dal Tribunale del riesame di Napoli nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di valutazione frazionata, come sopra richiamata.
Queste ragioni impongono di ritenere infondato il terzo motivo del ricorso in esame.
Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle censure difensive prospettate con l’atto di impugnazione in esame, era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, sui quali il Tribunale del riesame di Napoli si esprimeva in termini oggettivamente generici.
Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dalla disposizione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare per un indagato di associazione di tipo mafioso, salvo che non risultino definitivamente interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero
quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi processuali concreti e specifici, che dimostrino l’effettivo allontanamento dal sodalizio dell’affiliato ( le altre, Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, , Rv. 2724:35 – 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, COGNOME, Rv. 270062 – 01; Sez, 1, n. 45657 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265419 – 01).
Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell’ambito della stessa presunzione di pericolosità prefigurata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento alle ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 cod. pen. analogamente a quanto contestato a NOME COGNOME, in relazione all’attentato mortale in danno di NOME COGNOME -, atteso che gli elementi indiziari che, in questo caso, si richiedono per superare iF giudizio presuntivo non possono coincidere con quelli richiesti per l’associato. In tali ipotesi delittuose, infatti, vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento funzionale dell’agente al sodalizio criminale può essere connotato da sporadicità o addirittura da occasionalità (tra le altre, Sez. 2, n. 2242 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 261701 – 01; Sez. 1, in. 2946 del 17/13/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257774 – 01; Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250360 – 01).
Ne discende che, in questo caso, il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a NOME COGNOME, riguardanti l’omicidio di NOME COGNOME, sia concreto e reso probabile dai collegamenti funzionali esistenti tra l’indagato e l’ambiente camorristico di riferimento.
Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, alla luce delle propalazioni dei collaboranti COGNOME, COGNOME e COGNOME, su cui ci si è diffusamente soffermati, per effetto delle quali Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario, rispetto alla quale privi di rilievo, oltre c generici, appaiono i riferimenti difensivi all’apoditticità del percor argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 – 01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193 – 01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738 – 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 settembre 2023.