Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MIRABELLA ECLANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale è stata applicata a carico di NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari per la fattispecie di cui all’ 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla detenzione finalizzata a un uso non esclusivamente personale di 37,59 gr di cocaina, rinvenuti sulla persona di NOME COGNOME mentre era a bordo di un furgone condotto dall’indagato.
Avverso l’ordinanza di riesame NOME COGNOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si denunciano vizi cumulativi di motivazione quanto alla sussistenza a carico dell’indagato della gravità indiziaria circa il concorso nella detenzione dello stupefacente, in quanto ritenuta in ragione delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese da NOME COGNOME (materiale detentore) ma in assenza di una loro effettiva e non apodittica valutazione ex artt. 273, comma 1-bis, e 192 cod. proc. pen. (primo motivo), oltre che in merito alle accertate esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di recidiva (secondo motivo).
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento della seconda censura, non avendo il Tribunale correttamente applicato il principio per cui, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese, come nella specie, dal coindagato (o coimputato) nel medesimo reato o da persona indagata (o imputata) in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. – in virtù dell’esplicito richiamo all’art. 192, commi 3 e 4, operato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11 I. n. 63 del 2001 – soltanto se esse, oltre a essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci oggettivi e individualizzanti. Deve cioè trattarsi di riscontri con capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzione del fatto-reato al chiamato, ferma restando la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato stesso, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683, nonché, nello stesso senso ma in fattispecie di aggravamento della misura cautelare, Sez. 6, n. 1753 del 09/01/2019, Minieri, Rv. 274942).
Il giudice di merito ha posto a fondamento della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo all’indagato il dato emergente dagli atti d’indagine per cui, all’esito di mirato servizio di polizia giudiziaria, sono stati arrestati NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di detenzione finalizzata a un uso non esclusivamente personale di 37,59 gr di cocaina, rinvenuta sulla persona di NOME COGNOME (custodita all’interno di un pacco di sigarette) mentre era a bordo di un furgone condotto dall’indagato, e le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dal materiale detentore, circa il suo coinvolgimento nell’acquisto della sostanza dovuto all’invito rivoltogli dall’attuale ricorrente e per il quale avrebbe i dichiarante anticipato il prezzo, pari a 1.500,00 euro, per ricevere 1.800,00 euro quale compenso per la detta anticipazione e per la custodia dello stupefacente.
L’iter logico-giuridico sotteso alla decisione è però privo di valutazione circa l’intrinseca attendibilità del dichiarante, in quanto condensata nella mera clausola di stile per cui la chiamata in correità non sarebbe tale da arrecare significativi vantaggi processuali al suo autore, e di esplicitazione di quali sarebbero i riscontri oggettivi e individualizzanti. Il Tribunale, difatti, fa sul pu un generico riferimento alla presenza dei due indagati all’interno del mezzo di trasporto condotto da COGNOME, senza esplicitarne la portata oggettiva e individualizzante rispetto alla detenzione dello stupefacente all’interno di un pacco di sigarette rinvenuto sulla persona di NOME COGNOME, e all’esistenza di intensi messaggi di WhatsApp scambiati tra i due indagati lo stesso giorno dell’arresto, e quindi della loro contestuale presenza nel mezzo di trasporto, in assenza di riferimenti al loro contenuto tali da poter assurgere a portata oggettiva e individualizzante che, invece, il giudice di merito ha ritenuto di individuare nel dato neutro dell’esercizio del diritto di difendersi avvalendosi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, per nuovo giudizio in applicazione del principio di cui innanzi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli.
Così decip i113 marzo 2024
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