Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44356 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44356 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a GALLIATE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NOVARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GALLIATE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
Il AVV_NOTAIO conclude per l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi.
E’ presente per l’avvocato COGNOME del foro di TORINO, difensore del ricorrente COGNOME NOME, il sostituto processuale avvocato COGNOME:COGNOME NOME del foro di ROMA, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che,
riportandosi ai motivi di ricorso,insiste nell’integrale accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza emessa il 5 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado – emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Novara – che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti COGNOME NOMENOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME responsabili dei reati in materia di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Ha confermato invece integralmente la sentenza di primo grado in ordine al coimputato COGNOME NOME.
Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati COGNOME sopraindicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati.
3. Ricorso COGNOME
3.1 Con unico motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell’art. 73, comma 7, DPR 309/11990. La circostanza attenuante in parola, di natura oggettiva, si limita a richiedere che il soggetto fornisc informazioni in grado di consentire il ragdiungimento di un risultato utile all’indagine, risultato che nel caso in esame non sarebbe stato raggiunto in mancanza della collaborazione del dichiarante. Erano state infatti fornite collaborazioni sia con riferimento al procedimento in cui il COGNOME era stato arrestato, sia in relazione al procedimento concernente il suo fornitore, tale COGNOME, condanNOME in forza delle dichiarazioni del ricorrente. In ordine al primo punto, la Corte territoriale aveva considerato che le indagini erano sostanzialmente chiuse ed avevano già portato alla emissione della misure custodiali. La Corte aveva però del tutto omesso di valutare la collaborazione fornita a seguito dell’applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, grazie alla quale l’intera trama dell’accusa non era crollata. La sentenza della Corte torinese aveva escluso la applicazione della attenuante facendo riferimento alle reticenze del COGNOME, senza però considerare che la norma di cui al comma 7 dell’art.73 richiede esclusivamente che il collaboratore si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Nel caso di specie, detta evenienza era innegabile. Quanto al secondo punto, la sentenza impugnata aveva negato la applicabilità dell’attenuante sostenendo che il ricorrente non avrebbe documentato che le
dichiarazioni rese avre’.. , portato all’arresto del fornitore ” COGNOME“, mentre detra circostanza era stata documentata attraverso la sentenza di condanna a carico dell’COGNOME emessa dal GUP di Novara, allegata al ricorso per cassazione.
2. Ricorso COGNOME NOME
Con unico motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assoluzione relativamente al capo d) dell’imputazione. Sul punto, la pronuncia impugnata era priva di indicazioni circa i destinatari delle presunte cessioni e le quantità dello stupefacente ceduto. Inoltre, pur accogliendo il motivo di appello formulato in ordine alla dosimetria della pena, la Corte non aveva applicato le attenuanti generiche nella massima estensione, limitandosi a ridurre di soli due mesi la pena inflitta in primo grado.
3. Ricorso COGNOME NOME
Con unico motivo si deduce vizio di mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello formulato in punto di responsabilità, nel quale si osservava che non era stata raggiunta la prova circa le plurime cessioni, contestate in numero di ben 14, di cocaina da parte del COGNOME, poiché l’unico datc certo era un solo sequestro di 200 gr di cocaina in capo all’imputato. Sul punto la Corte non aveva offerto alcuna motivazione, limitandosi a diminuire la pena per esigenze di perequazione, ma mantenendo un trattamento sanzioNOMErio comunque sproporyzioNOME rispetto a quello inflitto al COGNOME, responsabile di un numero molto più consistente di illeciti.
4. Ricorso NOME COGNOME
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 187 e 192 cod,proc’pen. I giudici di merito erano giunti alla affermazione della penale responsabilità senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. Con l’atto di appello si era segnalato che a seguito della massiccia attività di indagine espletata a carico del ricorrente non risultava neppure una conversazione telefonica o una ripresa dalle videocamere, non era stato identificato neppure un soggetto acquirente, non era stata riscontrata la conversazione telefonica in cui si faceva riferimento ad un debito di euro 2000 maturato nei confronti dell’COGNOME e riscosso dal COGNOME. In proposito, la Corte territoriale non aveva risposto al motivo formulato, trincerandosi dietro formule astratte, e non considerando elementi acquisiti al processo, quali la smentita del COGNOME NOME al fatto di aver recuperato un c -edito nei confronti dell’COGNOME, e complessivamente tutto l’interrogatorio reso dal COGNOMECOGNOME nel quale non si era mai data conferma – contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territorial()- delle cessioni di droga dal COGNOME all’COGNOME. Erano inoltre stat violate tutte le regole relative alla chiamata in correità, sempre con riferimento alle
dichiarazioni del COGNOME, poiché apprese de relato e · rimaste prive di idonei elementi di riscontro, tali non potendo essere le risultanze delle intercettazioni, né tali dichiarazioni potevano in alcun modo definirsi, come rilevato nella sentenza impugnata, lineari e fondate sulla conoscenza diretta dei fatti. In conclusione, l’affermazione della responsabilità del ricorrente si era basata su argomentazioni del tutto congetturali.
4.1 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 187 e 192 cod: proc, pen i nei medesimi termini sopra illustrati in riferimento all’episodio delittuos commesso il 29 gennaio 2020 .
4.2 Con il terzo motivo si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, V ilio comma1 1- 5R -Itit’o essendo il modesto quantitativo dello stupefacente ceduta ed il modesto volume della attività di spaccio.
5. Ricorso NOME
5.1 Con il primo motivo A si deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all’art. 192 cod, proc,pen. I giudici di merito erano giunti al affermazione della penale responsabilità con riferimento al capo a) dell’imputazione senza applicare la regola legale secondo cui i meri indizi raggiungono la dignità di prova solo allorquando presentino le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, requisiti del tutto assenti nel caso di specie. In primo luogo, la sentenza era contraddittoria ove affermava la colpevolezza nonostante la sporadicità dei contatti telefonici della ricorrente con il coimputato COGNOME e nonostante i servizi di osservazione e pedinamento non avessero mai segnalato incontri tra loro. Inoltre, la Corte territoriale non aveva risposto ai motivi di appe in ordine al linguaggio asseritamente convenzionale utilizzato nelle intercettazioni telefoniche, in cui i termini ritenuti ambigui o allusivi erano di volta in volta diver variegati, mentre nel linguaggio criptico si adotta sempre la medesima terminologia. La Corte territoriale non aveva motivato in merito ai rilievi, contenuti nell’atto di appello, con i quali si era fornita una ragionevole spiegazione alternativa ai colloqui telefonici intercettati.
5.2 Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al capo d) dell’imputazione. Trattandosi di ipotesi di cd,” droga parlata” – erano state erroneamente valorizzate conversazioni telefoniche di contenuto equivoco del tutto inidonee a costituire valida fonte di riscontro.
6. Ricorso COGNOME NOME
Con unico motivo, il ricorrente lamenta vizio di violazione di legge in relazione all’art. 192 codAproc,penale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla affermazione di colpevolezza poiché basata sulla chiamata in correità da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME che non soddisfacevano lo standard probatorio richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità. Le dichiarazioni del COGNOME erano dichiarazioni de relato, in quanto egli riferiva quanto dettogli dal COGNOME, erano in più punti contraddittorie, in più sussisteva l’interesse sia di COGNOME che di COGNOME di alleggerire la propria posizione processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso COGNOME.
1.1 Il motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione e di violazion di legge in ordine alla applicazione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, DPR 309/1990, COGNOME è manifestamente infondato. La Corte torinese ha fatto corretta applicazione COGNOME della COGNOME giurisprudenza COGNOME di COGNOME questa COGNOME Corte COGNOME ( COGNOME Sez. 4 n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347 – 01), secondo cui, ai fini della applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , l’imputato deve aver offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l’identificazione. Per accertare detto presupposto, il giudice è tenuto a compiere un’analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata Orbene, la Corte territoriale,richiamando il materiale probatorio acquisito ai fini d valutare l’applicabilità dell’attenuante, ha compiutamente analizzato il verbale di interrogatorio del COGNOME e ha dedotto – traendo le proprie conclusioni da dati di fatto non oggettivamente smentibili – che : 1) il COGNOME aveva effettivamente formulato alcune accuse a carico del proprio fornitore, rimasto però del tutto estraneo al presente procedimento; 2) relativamente ai fatti oggetto del processo egli aveva reso dichiarazioni del tutto reticenti alle contestazioni specifiche circa compendio intercettivo acquisito; 3) non aveva rivelato nulla in ordine ai soggetti nei confronti dei quali avrebbe dovuto recuperare crediti, fornendo anzi dichiarazioni inverosimili, quali quella di fare beneficienza ai propri clienti; 4) si soffermato su circostanze non utili ad apportare un proficuo contributo alle indagini, e cioè sulle modalità di taglio e confezionamento della sostanza. Quanto, poi, alla sentenza di condanna nei confronti dell’COGNOME, la Corte territoriale, dato atto di aver acquisito la predetta sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Novara, ha rilevato che nel corpo motivazionale della sentenza non si rinveniva alcun passaggio che ricollegasse l’accertamento della penale responsabilità dell’COGNOME alle dichiarazioni accusatorie del ricorrente. Sul punto, il motivo proposto nella Corte di Cassazione – copia non ufficiale
presente sede di legittimità fa questione di illogicità manifesta in quanto i collegamento causale tra la condanna dell’Harrodi alle dichiarazioni del COGNOME avrebbe dovuto evincersi dalla sequenza temporale della instaurazione dei due procedimenti. Trattasi di una argomentazione che non è idonea a scardinare il corretto percorso motivazionale seguito dalla Corte torinese, la quale ha esattamente ancorato l’elemento del risultato utile alle indagini ad un dato certo, e non a un mero dato deduttivo ( ossia la sequenza temporale), non univocamente conducente al fatto che l’COGNOME fosse stato posto sotto processo e condanNOME per effetto della collaborazione del ricorrente.
3. Ricorso COGNOME NOME
3.1 Il motivo, con il quale si deduce vizio di mancanza di motivazione in ordine alla doglianza formulata in appello in punto di responsabilità, non si confronta con l’impianto motivazionale delle due pronunce di primo e secondo grado : la partecipazione del ricorrente alla azione criminosa e la correità in tutti gli episodi cessione contestati è ampiamente argomentata con il riferimento al compendio analizzato dal primo giudice e richiamato dalla sentenza di appello ( intercettazioni, riscontri forniti dal monitoraggio tramite localizzazioni e video riprese, dichiarazion accusatorie del correo COGNOME, riscontri evidenziati dal sequestro di 200 grammi
di cocaina, pari al quantitativo che il COGNOME riferiva di cedere al COGNOME una volta al mese). I temi probatori risultano dunque adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. “doppia conforme”, devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Parimenti aspecifico è il motivo riguardante la dosimetria della pena, ancorato alla altrettanto generica considerazione che le condotte di cui sarebbe stato responsabile g: erano numericamente inferiori a quelle del coimputato COGNOME, considerazione smentita dalla chiara ed esaustiva motivazione fornita dai giudici di merito in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti, co sopra detto.
4. Ricorso NOME COGNOME
4.1 Le censure ripropongono pedissequamente le doglianze avanzate con il terzo e quarto motivo di appello e disattese dalla Corte territoriale con idonea, accurata ed esaustiva motivazione. La Corte territoriale fornisce invero puntuali argomentazioni, ancorate ad una lettura completa, logica e congrua delle risultanze processuali su tutti i punti in discussione, precisamente: 1) con riferimento al capo a) , vengono richiamate per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado ( pagg. 49- 54) e il fattoci fosse piena consapevolezza, da parte dell’NOME, della circostanza che stesse trasportando droga a bordo dell’auto con il COGNOME, come si evince dal tenore delle conversazioni, quali ” se ti fermano con i cani sei fottuto” puntualmente riportate nella sentenza impugnata ; 2) con riferimento al capo b), l’impugnata pronuncia, fermo il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, riporta e analizza il compendio intercettivo in atti, ove si parlava di “NOME” ossia l’imputato, quale destinatario delle consegne del COGNOME ” al solito posto”; nonché l’intercettazione ambientale tra COGNOME e COGNOME dalla quale si evince che il COGNOME si era attivato per recupare un credito dell’NOME verso un proprio cliente, riferito a duemila euro, riguardante stupefacenti; 3) riguardo alla natura illecita del credito, la Corte fornisce una interpretazione delle conversazioni citate che è assolutamente logica e coerente, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità; 4) le dichiarazioni del coimputato COGNOME nell’interrogatorio reso davanti al PM erano pienamente utilizzabili ed attendibili, sia dal punto di vista intrinseco che estrinseco.
4.2 Orbene, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericit intesa come indeterminatezza, ma anche per ia mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità dell impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Le proposte doglianze, meramente ripetitive dei motivi di appello già respinti dalla Corte torinese con le esaustive argomentazioni sopra citate, sono pertanto inammissibili.
4.3 E’ manifestamente infondato il motivo inerente alla configurabilità della ipotesi lieve. La pronuncia argomenta sulla frequenza dei rifornimenti settimanali da destinare allo spaccio ( 50/100 grammi alla volta); sulla consistenza del giro di affari ( intercettazioni riguardanti il debito di duemila euro); sulla sistematicità professionalità della attività di spaccio, sul legame dell’RAGIONE_SOCIALE con il COGNOME, grossista dello stupefacente. La motivazione è pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ch richiedono, COGNOME sia per COGNOME l’applicazione COGNOME che COGNOME per COGNOME l’esclusione COGNOME dell’art. 73, comma COGNOME 5, D P R 3 0 9/ 1 990, di valutare COGNOME tutti COGNOME gli elementi COGNOME indicati dalla COGNOME norma, COGNOME sia quelli concernenti COGNOME l’azione COGNOME (mezzi, COGNOME modalità COGNOME e circostanze COGNOME della COGNOME stessa), COGNOME sia COGNOME quelli COGNOME che attengono COGNOME all’oggetto materiale COGNOME del COGNOME reato COGNOME (quantità COGNOME e COGNOME qualità COGNOME delle COGNOME sostanze stupefacenti): cfr., COGNOME ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 COGNOME Rv. 255856 COGNOME 01-; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01. La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l’illegittimit costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell’evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal cornma 1 dell’art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di
cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametr richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta, che, nel caso in esame, i giucLci di merito hanno coerentemente escluso in forza delle considerazioni sopra riportate.
5. Ricorso COGNOME NOME 5.1 I motivi, con i quali si denuncia vizio di motivazione in ordine alla asserita violazione dell’onere di motivazione rafforzata in ordine ai casi di cd, ” droga parlata” nonchè la mancata risposta al motivo di appello concernente il significato delle intercettazioni, sono manifestamente infondati. E’ vero infatti che, in caso di ccL” droga parlata” la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui a dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione (ex multis, Sez. 4 , n. 20129 del 25/06/2020 Rv. 279251 – 01). Nel caso di specie, la critica alle argomentazioni deo giudici di merito attiene però ad una rilettura del significato delle conversazioni telefoniche che non solo è congruamente e logicamente motivato ( pag. 36 della sentenza di appello) e sfugge pertanto al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389) ma soddisfa altresì, per compiutezza e dovizia di riferimenti, l’onere di motivazione rafforzata. In proposito, l’impugnata sentenza richiama le conversazioni intercettate ove palese è il significato del linguaggio criptico circa responsabilità di ” tenere una madonna in casa”; il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge l’acquisto di droga per l’importo di duemila euro; le intercettazioni dalle quali emerge che la ricorrente cede droga sostituendosi al compagno COGNOME COGNOME NOMENOME coimputato nel processo; le intercettazioni ambientali riferite all’acquisto per il quantitativo di 50, nelle qua COGNOME , che custodiva la droga sepolta in un terreno dietro casa sua, chiedeva se dovesse recarsi a ” scavare”; l’esaustiva motivazione forrita in ordine alla affermazione di colpevolezza del compagno della ricorrente, COGNOME NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Consegue a quanto esposto che anche il ricorso proposto dalla NOME va dichiarato inammissibile.
6. Ricorso COGNOME NOME
6.1.11 motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di violazione di legge i relazione all’art. 192 cod,procpenale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla chiamata in correità da parte di COGNOME NOME e COGNOME NOME, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata richiama, anche per relationem, il copioso materiale intercettivo argomentando diffusamente che il riferimento al termine ” piastrelle” era riferito allo stupefacente, come ammesso e spiegato, per conoscenza diretta, dai correi COGNOME COGNOME nei verbali di interrogatorio reso in sede di incidente probatorio. Sul punto, la Corte territoriale fa puntuale e corretta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte di legittimit ( cfr. per tutti Sez. 2, Sentenza n. 15756 del 12/12/2002, Pg in proc Contrada, Rv. 225565 – 01), secondo cui, ai fini della valutazione dell’attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, si devono verificare le ragioni che hanno indotto il correo alla confessione ed all’accusa dei coautori e complici e l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità. La Corte territoriale ha osservato che le circostan2:e riferite erano di diretta conoscenza; che i coimputati si erano autoaccusati di gravi reati; che le informazioni fornite erano puntuali e dotate di coerenza interna; che il tenore delle conversazioni intercettate riscontrava puntualmente quanto riferito dai correi ( in ordine ai riscontri, costituiti da dati esterni alle chiamate in correi Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 , COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 231301 COGNOME 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME – COGNOME 01, COGNOME Sez. 2 , n. 35923 del 11/07/2019 , COGNOME contro COGNOME, Rv. 276744 – 01). COGNOME Alla luce dell’esame delle risultanze citate, la sentenza fornisce altresì logiche e coerenti argomentazioni COGNOME in ordine alla forza COGNOME probatoria delle COGNOME indagini difensive, adeguatamente esaminate e confutate con motivazione che, in quanto dotata di ineccepibile forza logica nonché, come detto, pienamente rispettosa dei principi affermati da questa Corte di legittimità, è del tutto immune da censure. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7.Conclusivamente, tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Salvat COGNOME
Roma, 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
Dovere