Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33456 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
Letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME, con sentenza del Tribunale di Imperia del 09/12/2022, previa riduzione dell’aumento di pena per il vincolo della continuazione fra i reati, ad anni due, mesi tre di reclusione ed euro 240,00 di multa con conferma delle ulteriori statuizioni.
L’imputato è stato condannato per due reati di furto aggravato, commessi in una medesima notte, per essersi impossessato di merce varia sottratta, insieme ad altri due correi, a Chen Janfen all’interno di un negozio, sito in un centro commerciale ( capo A), e di un giubbotto, della somma di euro 70,00 e di un telefono cellulare, sottratti a COGNOME all’interno di uno stabilimento balneare ( capo B).
COGNOME NOME, per il tramite del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Rileva che, relativamente al furto sub B), commesso all’interno di uno stabilimento, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso due soli responsabili, e non tre. Le dichiarazioni di correità degli altri coimputati, rese a distanza di un’ora l’una dall’altra, e subito dopo la perquisizione domiciliare eseguita nei loro confronti, sono generiche, non avendo indicato il ruolo e condotta del Connerci, oltre che inattendibili, per mancanza di elementi di riscontro. Al momento dei fatti risultavano due soli soggetti coinvolti e, peraltro, il coimputato COGNOME aveva ricordato alcun particolare sul ruolo del coimputato COGNOME. Le dichiarazioni dei correi erano state rese in sede di “dichiarazioni spontanee” e occorreva accertare se tali dichiarazioni avessero avuto natura libera e volontaria.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione per mancanza di prova della partecipazione del COGNOME ai fatti contestati. L’accertata presenza del ricorrente, in epoca precedente ai furti, insieme agli altri correi, nell medesima vettura utilizzata per gli spostamenti la notte dei commessi reati, non ne dimostra la presenza al momento del furto, al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.3. Con terzo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod.pen., in ordine al reato di cui a
capo B), essendo stato il ricorrente coinvolto ingiustamente nel procedimento dalle dichiarazioni, inattendibili, dei coimputati in quanto le telecamere di sorveglianza dello stabilimento balneare hanno ripreso due soggetti e non tre.
2.4. Con quarto motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen., non essendo sufficiente il semplice riferimento al tempo di notte ad integrare la minorata difesa. Il centro commerciale, di cui al capo A), è inserito in un’area illuminata e presidiata da impianti di video sorveglianza. Anche lo stabilimento balneare, di cui al capo B), è dotato di telecamere di sorveglianza.
2.5. Con quinto motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. La porta di ingresso dell’esercizio commerciale, all’interno del quale è stato compiuto il reato di furto sub A), è stata aperta senza danneggiamenti o guasti. Anche la porta del centro commerciale non risulta in alcun modo manomessa o rovinata.
2.6. Con sesto motivo deduce vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche /
Il AVV_NOTAIOe AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, perché reiterativo dell censure proposte con l’atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, proponendo doglianze che, pur formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, non consentito in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
2.Con il primo motivo di ricorso l’imputato contesta, senza fondamento, l’erronea valutazione della prova e delle dichiarazioni dei correi, sul presupposto che le stesse non siano corroborate da riscontri. La sentenza impugnata, in realtà, si colloca nel solco di un consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale i riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, che abbia valenza individualizzante, che possa riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di
una prova “autosufficiente” che altrimenti escluderebbero rilevanza alla chiamata in correità, in quanto la prova si fonderebbe solo su tali elementi esterni (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260607). Non può, inoltre, pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, dovendosi invece privilegiare l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744). E’ pacifico, peraltro, che le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato, ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, possano anche riscontrarsi reciprocamente purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e – in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni – siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da fa necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostener un’accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020,dep. 2021, Rv. 280741 – 01). Inoltre, deve rilevarsi che «Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento.» Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2016, Rv. 264577-01). Nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello risulta essersi mossa nel rispetto di tali insegnamenti avendo rilevato come le dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, da parte degli altri coimputati (i quali lo hanno indicat come loro complice) oltre a riscontrarsi reciprocamente, abbiano trovato riscontri esterni. In particolare, è stato rilevato che: le telecamere situate presso il centro commerciale hanno ripreso l’ingresso di “tre persone incappucciate”; la Jeep in uso ai correi al momento dei furti, era stata fermata dai carabinieri in un’epoca di poco antecedente ( in data 23/12/2019) con a bordo anche l’odierno ricorrente. È stata, altresì, rilevata la mancanza gli elementi di sospetto per i quali ritenere sostenute da intenti calunniatori le dichiarazioni in correità rese dagli altri imputati e considerata irrilevante la circostanza che le telecamere dello stabilimento balneare abbiano ripreso solo due soggetti, in considerazione del minimo distacco temporale fra i due furti, quantificato in dieci minuti, dell’ora tarda e della zona isolata. La sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, non essendo, d’altra parte, il Corte di Cassazione – copia non ufficiale
giudice d’appello tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione ( come ad esempio quelle relative alla mancanza di rilievi dattiloscopici sul registratore di cassa o alla mancata disamina dei tabulati) , giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte Sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, 2003, Rv. 223061), Sono manifestate infondate anche le ulteriori deduzioni volte ad evidenziare un possibile profilo di criticità in ordine alla “spontaneità” delle dichiarazioni correità rese dagli altri due coindagati (in quanto rese a distanza di un’ora l’una dall’altra e dopo l’esecuzione della perquisizione domiciliare nei loro confronti) in quanto la spontaneità delle dichiarazioni rese alle forze dell’ordine, ex art.350, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce non alla volontarietà delle stesse quanto alla assenza di induzione o di sollecitazioni da parte delle forze dell’ordine che ricevono le propalazioni da parte dell’imputato: circostanza che nel caso concreto non è nemmeno contestata dalla difesa e che comunque va esclusa, stante la totale assenza di elementi di sospetto, come accertato dai giudici di merito con valutazione che in questa sede non può essere contestata.
2.È ripetitivo, generico e manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. La circostanza che la Jeep, utilizzata per gli spostamenti dagli imputati al momento dei furti, sia stata fermata, in data precedente, con a bordo anche il ricorrente, insieme agli altri due coimputati, correttamente è stata ritenuta rappresentare un elemento ulteriore di riscontro che corrobora la veridicità della ricostruzione fornita dagli altri complici, determinando il superamento della soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
È inammissibile, il terzo motivo di ricorso in quanto non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte di appello su analogo rilievo difensivo, secondo la quale le dichiarazioni, sovrapponibili, dei due coimputati danno conto del personale coinvolgimento del ricorrente rispetto alla commissione dei furti che risultano, peraltro, commessi in contesti spazio-temporali molto vicini.
È infondato il quarto motivo di ricorso. Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa, offerte dal particolare contesto cui quest’ultima viene a svolgersi. Le Sezioni unite di questa Corte (n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095), risolvendo un contrasto delineatosi, con diverse accentuazioni, nella giurisprudenza di legittimità, hanno COGNOME affermato come, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di
cui l’agente abbia profittato, debbano tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. Hanno, altresì, indicato il metodo di accertamento, che si declina attraverso tre verifiche, riguardanti, nell’ordine: a) l’esistenza di una circostanz di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; b) la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quindi, consapevolezza). Solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittannento delle «possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi». Il ricorrente, tuttavia, non si confronta con la globalità degli element indicati dalla Corte territoriale sviluppando deduzioni generiche. La sentenza di primo grado, la cui motivazione deve ritenersi costituire un unicum rispetto alla motivazione della sentenza di appello (per tutte Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01) ha considerato che la ragione dell’aggravante risiede nell’essere stati i furti perpetrati in zona isolata e buia de centro commerciale e dello stabilimento balneare, oltre che commessi in un periodo (febbraio) non idoneo a favorire “il passeggio post-serale delle persone”.
La doglianza difensiva, non ulteriormente specificata, non vale ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, senza illogicità, concretamente configurabile nella fattispecie in esame l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., tenuto conto delle circostanze di tempo ( di notte) e anche di luogo in cui i furti sono avvenuti.
5. Anche il quinto motivo è infondato in quanto, al di là del richiamo a non pertinenti arresti giurisprudenziali in quanto riferiti a fattispecie concrete diver da quella in esame, è volto a sovrapporre una diversa, non consentita, valutazione a quella espressa dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come dall’annotazione di p.g. (utilizzabile in ragione della natura del rito) e dal verbale di denuncia-querela in atti risulti la forzatura delle porte di accesso a locali. La Corte di appello, peraltro, ha congruamente rilevato la genericità dell’analoga censura evidenziando la mancata richiesta di integrazione istruttoria sul punto. La censura mira ad ottenere una diversa valutazione sul presupposto
di una diversa oggettività del materiale probatorio acquisito senza che, tuttavia, venga dedotto un vizio specifico di travisamento di prova, o comunque vengano allegati gli elementi di prova dai quali inferire l’inesistenza del presupposto oggettivo dell’aggravante.
6. È parimenti infondato il sesto motivo. La Corte territoriale, dunque, si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola “concessione” da parte del giudice, nell’ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 36 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276044, in motivazione).
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/06/2024.