Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che lia tefèrellfse eltietierssie
Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Il difensore non è presente all’odierna udienza.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2023 che, per quello che qui interessa, ha confermato la sentenza resa il 2 dicembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Napoli all’esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio di COGNOME NOME aggravato dalla premeditazione e dalla connessione mafiosa, perché il 29 maggio 1997 in Napoli, al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso riferibile al c.d. RAGIONE_SOCIALE, aveva commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima; in particolare, aveva svolto il ruolo di mandante del tentato omicidio, materialmente eseguito da COGNOME NOME il quale, in concorso con COGNOME NOME, aveva predisposto un agguato alla vittima, attingendola con più colpi di pistola in varie parti del corpo, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla propria volontà.
2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento agli artt. 56, 575 cod. pen., 192 e 195 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata ritenuto sussistente un’idonea piattaforma probatoria dimostrativa della colpevolezza dell’imputato, senza considerare che le dichiarazioni dei collaboratori – che, in ogni caso, avevano a oggetto circostanze apprese de relato da terzi soggetti – erano del tutto neutre, non riferibili all’imputato e prive di riscontri oggettivi (tanto da poter ritenere sussistente una circolarità delle dichiarazioni).
Dalla lettura degli atti di causa, infatti, emergerebbero una serie di molteplici e gravi contraddizioni contenute nelle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori di giustizia, indicative di una mancata conoscenza diretta di quanto accaduto, come anche rilevato dai pubblici ministeri che, per due volte, avevano presentato richiesta di archiviazione per i fatti di causa.
In particolare, nel ricorso si evidenzia che COGNOME NOME avrebbe erroneamente collocato i fatti di causa in un anno diverso da quello reale, aveva dichiarato di aver attinto la vittima alla schiena (quando, dalla lettura della certificazione medica, erano emerse ferite in differenti zone corporee) e aveva indicato, quale arma utilizzata per l’aggressione, una pistola “Revolver”, cal. 38, le cui tracce, però, non furono mai rinvenute né nei giardinetti in cui erano avvenuti i fatti né nel corpo della parte offesa (sul punto, inoltre, lo stesso non aveva mai indicato chi gli aveva fornito le armi).
Nel ricorso, poi, si evidenzia che, dalle dichiarazioni rilasciate nel procedimento c.d. Acanfora, COGNOME non avrebbe mai indicato l’imputato quale effettivo mandante dell’aggressione a COGNOME.
Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate da COGNOME NOME, il ricorrente evidenzia alcune discrasie rispetto alle dichiarazioni rilasciate da COGNOME non rilevate dal giudice di merito: secondo COGNOME, COGNOME sarebbe appartenuto al c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e non a quello COGNOME); l’aggressione sarebbe avvenuta perché la vittima era andata a sparare sotto le abitazioni degli aggressori; l’arma utilizzata sarebbe stata una pistola automatica 13 colpi, «forse una TARGA_VEICOLO short».
Secondo il ricorrente, poi, le dichiarazioni di COGNOME NOME – rilasciate oltre dieci anni dopo i fatti – erano de relato (in quanto, assunte presumibilmente da COGNOME NOME) e, quindi, dovevano considerarsi prive di autonomia, non idonee a costituire una prova a carico dello stesso; in particolare, nel ricorso si evidenzia che tali dichiarazioni presentavano discrasie con quelle delle altre due persone sentite: gli esecutori materiali del fatto sarebbero stati COGNOME NOME e COGNOME NOME e il movente dell’aggressione sarebbe stato un furto di una pistola.
Infine, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il fatto che COGNOME fu accompagnato in ospedale da NOME NOME, individuato quale sodale dell’associazione di tipo mafioso, costituisse un elemento di riscontro alle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, che avevano rappresentato la vicinanza della vittima al c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice di merito non avrebbe correttamente seguito alcun criterio logico-giuridico nella valutazione delle chiamate in reità e correità, anche considerando che il principio di frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie avrebbe necessitato di una puntuale spiegazione delle ragioni per le quali la parte della narrazione che era risultata smentita non era stata considerata idonea a inficiare il giudizio positivo sulla credibilità soggettiva dei dichiaranti quale giudizio necessario e prodromico a quello relativo alla valutazione degli elementi di riscontro estrinseci ex art. 192 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, pur non ravvisando una meticolosa preparazione dell’agguato, ha applicato la circostanza aggravante della premeditazione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
In particolare, nel ricorso si evidenzia che, nel caso di specie, non vi sarebbe stato un apprezzabile lasso di tempo intercorso tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione concreta e una perdurante determinazione criminosa
senza soluzioni di continuità, elementi essenziali ai fini dell’applicazione della circostanza in esame.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato la circostanza aggravante della connessione mafiosa, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al fatto che, per ritenere integrata la circostanza aggravante in esame, non sarebbe stato sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la mera caratura mafiosa degli autori del fatto, occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso (e, dunque, l’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo), oppure lo specifico fine di favorire l’attività di tipo mafioso; tali elementi, invero, non sarebbero stat presenti nel caso di specie, come anche confermato dalle dichiarazioni rilasciate da COGNOME, il quale avrebbe riferito che l’aggressione era avvenuta solo perché COGNOME aveva rubato un’arma dal nascondiglio nel quale erano occultate armi e sostanze stupefacenti.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e nonostante ricorressero tutti gli elementi di diritto e di fatto utili alla loro concessione, t quali: la lunga detenzione successiva ai fatti di causa (che aveva permesso all’imputato di effettuare un percorso di revisione critica) e la scelta del rito abbreviato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità de testimoni dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) de la medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti
specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294).
Parimenti, non è denunciabile con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti detta dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Va, inoltre, osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il control di congruità e logicità della motivazione.
Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.
In tema di chiamata in correità, poi, è stato chiarito che i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744).
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura del fascicolo, non vi fosse dubbio alcuno della riconducibilità del tentato omicidio all’imputato, quale mandante dello stesso.
Il giudice di merito, infatti, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l’attribuzione a COGNOME di un ruolo di vertice all’interno della realtà associativa di tipo mafioso di riferimento era agevolmente desumibile dalle dichiarazioni rilasciate da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura dell’informativa degli agenti di polizia intervenuti, era emerso che il 29 maggio 1997 NOME
NOME, mentre disputava una partita di calcio nei presso di INDIRIZZO Napoli, veniva attinto da diversi colpi di arma da fuoco.
Lo stesso, quindi, veniva immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale.
Era emerso, poi, che lo stesso COGNOME, nei giorni successivi all’agguato, si era recato nuovamente presso l’ospedale di Loreto Mare, accompagnato da COGNOME NOME, soggetto appartenente all’organizzazione criminale denominata RAGIONE_SOCIALE, operante nel quartiere Barra di Napoli. Secondo il giudice di merito, tale circostanza era quindi la prova del fatto che tale agguato era stato posto in essere nell’ambito di una controversia tra RAGIONE_SOCIALE rivali, come anche confermato dalle successive dichiarazioni di COGNOME, che aveva precisato di aver ricevuto mandato dall’imputato di uccidere COGNOME, quale soggetto affiliato a un differente sodalizio mafioso (definito RAGIONE_SOCIALE COGNOME–COGNOME).
In particolare, COGNOME aveva affermato di essersi recato nei pressi dei giardinetti del quartiere Barra di Napoli con l’intento di uccidere COGNOME, verso il quale aveva sparato tutti i colpi all’interno della sua arma da fuoco, nonostante la vittima avesse tentato di scappare. COGNOME NOME, pur munito di pistola, non l’aveva utilizzata, ritenendo che NOME sarebbe comunque deceduto in breve tempo.
In modo plausibile e coerente, il giudice di merito ha spiegato le dichiarazioni di COGNOME avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rilasciate da un soggetto affiliato al c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di nome COGNOME, che aveva confermato la dinamica e il luogo nel quale si era consumato l’agguato e il coinvolgimento degli altri correi (COGNOME, quale mandante e COGNOME quale esecutore), indicando che il movente dell’aggressione doveva rinvenirsi nel fatto che la vittima aveva perpetrato un furto di una pistola ai danni del RAGIONE_SOCIALE capeggiato da COGNOME.
In ultimo, COGNOME NOME, a ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato, aveva ammesso gli addebiti in ordine alla sua partecipazione al tentato omicidio di COGNOME, dopo aver precisato che COGNOME aveva colpito più volte la vittima con un’arma, su mandato dell’imputato.
In modo ineccepibile il giudice di appello ha, infine, concluso che tali dichiarazioni erano da considerarsi intrinsecamente attendibili e credibili su questioni essenziali della ricostruzione della vicenda: quali il contesto storico nel quale erano avvenuti i fatti, ovvero uno scontro armato tra RAGIONE_SOCIALE rivali della zona, e l’attribuzione a COGNOME del ruolo di mandante del tentato omicidio di COGNOME.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quindi, la Corte di appello ha adeguatamene spiegato che il portato generale della narrazione offerta dalle dichiarazioni rilasciate non poteva essere scalfito dalle discordanze – inerenti a elementi secondari – evidenziate dalla difesa nell’atto di appello e nel ricorso per
cassazione, anche considerando che le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/07/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327).
Sul punto, nella sentenza impugnata comprensibilmente è evidenziato che le dichiarazioni di COGNOME, da ritenersi lineari, coerenti e ricche di particolari, non potevano ritenersi contraddette dal fatto che lo stesso aveva erroneamente indicato che l’agguato era avvenuto nel 1996 in luogo del 1997, trattandosi di una lieve imprecisione con evidenza giustificata dal tempo trascorso, oppure dal fatto che lo stesso non aveva saputo individuare con certezza chi era stato il fornitore delle armi utilizzate, avendo indicato – in ogni caso – al pubblico ministero due nominativi (COGNOME e COGNOME).
Per quanto riguarda le dichiarazioni di COGNOME, la Corte di appello, con una congrua motivazione, ha evidenziato che l’errore sul nome (e non sul cognome) della vittima e quello relativo al periodo storico nel quale avvenne il fatto non erano idonei a far venir meno la credibilità intrinseca del dichiarante, anche considerando che lo stesso aveva rilasciato tali dichiarazioni in una più ampia confessione di una serie di reati da lui commessi in un arco temporale molto ampio, tanto da poter ritenere ragionevole che lo stesso non avesse avuto un ricordo vivido su tutte le circostanze secondarie in considerazione del lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e le dichiarazioni autoaccusatorie rilasciate dallo stesso.
Con riferimento alla lamentata discrasia in ordine all’individuazione del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza della vittima, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che l’associazione di tipo mafioso fronteggiata dall’imputato e operante, al tempo, nel quartiere Barra di Napoli era appunto denominata COGNOMENOMECOGNOME.
Secondo la Corte di appello, pertanto, le doglianze relative alle dedotte discrasie delle dichiarazioni rilasciate da COGNOME sono alquanto generiche, posto che, oltre ad avere a oggetto elementi non determinanti, non riguardavano la riconducibilità dell’aggressione a COGNOME, quale mandante, e la descrizione analitica del movente che l’avrebbe sino a commettere il delitto in concorso di latri.
Sul punto, il giudice di merito ha evidenziato che il movente indicato da NOME (secondo cui COGNOME avrebbe prelevato di nascosto da un nascondiglio un’arma occultata dal RAGIONE_SOCIALE riconducibile a COGNOME) non si poneva in contrasto con il
movente indicato dagli altri dichiaranti, ma ne rappresentava – al contrario – una specificazione, trattandosi comunque di azioni riconducibili a contrasti tra sodalizi contrapposti.
Più precisamente il Collegio, pertanto, ritiene che il giudice di merito abbia correttamente applicato i sopra indicati principi di diritto e che, con motivazione non illogica o irrazionale, abbia ritenuto provata la responsabilità di COGNOME in ordine al reato accertato.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado, che aveva applicato la circostanza aggravante speciale della premeditazione, in forza del fatto che i sodali avevano svolto ruoli predeterminati e diversi e che la vittima era stata colta di sorpresa (perché intenta a disputare una partita di calcio con gli amici).
Il giudice di appello, poi, ha evidenziato ulteriori elementi idonei a ritenere corretta l’applicazione della circostanza aggravante in esame: l’agguato era stato meticolosamente preparato per risolvere un regolamento di conti tra sodalizi contrapposti nelle circostanze di tempo e di luogo ottimali, prevedendo l’utilizzo di un ciclomotore destinato a essere usato dagli esecutori materiali dell’aggressione, che lo avrebbero – poi – potuto prontamente abbandonare.
Il giudice di merito, pertanto, con motivazione ineccepibile, ha confermato la sentenza appellata nella parte in cui aveva applicato la circostanza aggravante in esame, anche considerando che, in tema di omicidio volontario, l’agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell’insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell’attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico consistente nel perdurare nell’animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile – e quello cronologico – rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere.
Spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l’uno o l’altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia
maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell’attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, COGNOME, Rv. 260219).
Tale valutazione è stata svolta in concreto
1.3. Manifestamente infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso nel quale si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen.
Anche in questo caso i giudici di merito, nel pieno rispetto dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia, condivisi anche dall’odierno Collegio e puntualmente richiamati nelle sentenze, hanno adeguatamente e concordemente motivato circa la sussistenza della predetta circostanza aggravante in entrambi i profili, oggettivo e soggettivo, rispettivamente contestati.
In particolare, la Corte di appello – in forza della ricostruzione del fatto sopra evidenziata – ha rilevato che il reato commesso costituiva l’espressione di una più ampia vicenda associativa, caratterizzata dalla ricerca del predominio territoriale incontrastato nella zona del napoletano, anche mediante il ricorso a violenza o cose, evidentemente funzionali al rafforzamento del sodalizio di tipo mafioso di riferimento.
Secondo il giudice di merito, quindi, doveva intendersi destituita di fondamento la doglianza in esame. D’altronde, la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) – ora art. 416-bis.1 cod. pen. – è configurabile perfino nel caso in cui l’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713), come avvenuto nel caso di specie.
1.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Sul punto, il ricorreníe non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che il reato accertato era di rilevante allarme sociale e che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere che l’imputato avesse iniziato un percorso di rivalutazione delle proprie condotte devianti.
Secondo il giudice di appello, quindi, non vi erano giustificazioni valide per concedere le circostanze attenuanti generiche, anche considerando che la pena inflitta doveva ritenersi congrua al fatto accertato e alla gravità del contegno tenuto dall’imputato.
Già il giudice di primo grado con motivazione congrua aveva evidenziato che le circostanze in esame non potevano essere concesse, vista la posizione apicale ricoperta da COGNOME all’interno della realtà associativa e il suo ruolo di mandante
del delitto e in forza dell’assenza di resipiscenza in capo allo stesso, nonostante le condanne e le detenzioni patite.
Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2024