Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21906 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata a PISA il 08/08/1965
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Pisa resa in data 11 giugno 2018 ed appellata da NOME COGNOME per alcune rapine aggravate commesse in concorso con altri.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l’annullamento della sentenz impugnata. In particolare, con il primo motivo eccepisce ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. pr
pen., il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità degli im in procedimento connesso sentiti ex art. 197 bis cod. proc. pen., NOME COGNOME e NOME COGNOME sotto il profilo della credibilità intrinseca dei predetti, nonché della sussistenza di adeguati probatori alle dichiarazioni accusatorie dei correi, con riferimento a tutti e tre i capi di imp ascritti alla ricorrente.
Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio d motivazione sul punto attinente all’utilizzazione dei dati cd. “esteriori” delle comunic telefoniche ricavabili dai tabulati telefonici, alla stregua dei criteri di valutazione de introdotti dal decreto legge n.132/2021, come convertito dalla legge n.178/2021.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati.
L’eccezione di cui al primo comma, relativa alla valutazione di piena attendibilità de dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento connesso, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sentiti ai sensi dell’art. 197 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondata. Infatti il Collegio ritiene che le motivazioni svolte per affermare la responsabilità concorsuale della ricorrente i delitti di rapina contestati risultano congrue e non certo viziate da manifesta illogic contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Pisa, con c saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi c utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consent Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giud merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contradditto della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze (Sez. 3, n.18521 dei 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652-01), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sente impugnata, unitamene a quella di primo grado, ha descritto in maniera puntuale e coerente le ragioni per riconoscere la responsabilità della COGNOME, individuate in una serie di elementi
prova, tra cui in primo luogo le due chiamate in correità fatte da NOME COGNOME e NOME COGNOME sentiti ai sensi dell’art. 197 bis cod. proc. pen. Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in più occasioni, che anche due chiamate in correità possono rappresentare reciprocamente un valido riscontro; infatti secondo la Suprema Corte «In tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ult dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenz ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza – intesa co mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. converg del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi u completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegia l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questi fattuale da decidere» (così Sez.2, n.13473 del 04/03/2008, Rv. 239744-01; conf. Sez.6, n.47108 del 08/10/2019, Rv. 277393-01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha indicato (si veda pag. 10/11) ulteriori riscontri rispetto alle dichiarazioni dei due coimputati che pure rispet criteri di cui sopra, affermando, in particolare, che poteva ritenersi provata con certezz circostanza che l’immobile in Tirrenia, in cui avevano trovato alloggio i rapinatori per tutte le rapine di cui all’imputazione, era riconducibile alla SBRANA, e analogamente era certo che quest’ultima aveva ricevuto somme di denaro non trascurabili in occasioni dei soggiorni precedenti alle rapine (come concordemente testimoniato sia da COGNOME sia da COGNOME). La Corte di appello si è, inoltre, soffermata a motivare specificamente sul punto riguardante la pie consapevolezza in capo alla ricorrente del fatto che gli ospiti utilizzavano il suo appartamen come punto di appoggio per il compimento delle rapine, con argomentazioni coerenti e logiche, a fronte delle quali la difesa si limita a ribadire la tesi della scarsa attendibilità dei chi correità senza confrontarsi adeguatamente con le motivazioni svolte dai giudici di appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Analogamente anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La censura relativa alla scarsa attendibilità dei tabulati telefonici, già sollevata con l’atto di appello, è stata ritenut tutto inconferente…» dalla Corte territoriale, dato che l’assenza della COGNOME dalla casa utilizz dai rapinatori è stata considerata un dato pacifico e, tuttavia, irrilevante ai fini del gi responsabilità della ricorrente che risponde per aver assunto «…il ruolo di ospitante del gru criminale», non essendo evidentemente necessaria la sua presenza fisica nell’immobile dato in uso ai correi. Le motivazioni espresse sul punto dalla sentenza impugnata risultano coerenti e logiche, non ricorrendo perciò alcun vizio motivazionale che, peraltro, la difesa individua ne estrema « ..tautologia (della sentenza n.d.r.) di ritenere riscontrata una chiamata in corr sulla scorta dei tabulati telefonici…», affermazione che risulta disattesa dalle puntuali motiv relative alle molteplici prove a carico della COGNOME, come già evidenziato al punto 3.
5. In ragione delle considerazioni sin qui espresse il ricorso deve essere dichiarato inammissibil
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colp
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cass
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente