Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO, di Foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in difesa dell’imputato, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accogli mento .
RITENUTO IN FATTO
1.La RAGIONE_SOCIALE di appello di Ancona il 5 dicembre 2023, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Pesaro / il 28 marzo 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto in due occasioni, accertate tra il 14 ed il 17 aprile 2020, cocaina in quantitativi variabili tra 50 e 100 grammi a NOME COGNOME (cocaina che COGNOME aveva previamente acquistato in Romagna ove si era recato con il taxi), e, in conseguenza, riconosciute le circostanz attenuanti generiche, applicato l’aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti motivi) e vizio di motivazione (il primo motivo).
2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza o insufficienza di motivazione, poiché entrambe le sentenze di merito si risolverebbero in «perifrasi prive di ogni verificabilità in concreto sia ad opera de/l’impugnante sia con riguardo all’attività di controllo della legittimità del processo decisorio da svolgersi ad opera di RAGIONE_SOCIALE» (così alla p. 1 del ricorso).
La RAGIONE_SOCIALE di appello non avrebbe argomentato circa i rilievi difensivi che erano stati mossi con l’atto di appello.
Gli episodi addebitati all’imputato non sarebbero verificabili in concreto, in particolare non spiegandosi perché debba ritenersi attendibile la chiamata in correità del coimputato NOME COGNOME, essendo insufficiente il riscontro al riguardo rappresentato dall’avere l’imputato effettuato spostamenti in Romagna con un taxi durante le chiusure stabilite . t.l i rlkuk- Vi Pl an r 21éri f fla (1 . <j› I i 2/
2.2. Con il secondo motivo si duole della «erronea qualificazione giuridica in ordine alla sussistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990» (così alla p. 3 del ricorso).
I giudici di merito avrebbero violato l'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non avendo effettuato un serio vaglio di attendibilità, prima sulla persona r7Ei dichiarante e, poi, sulla attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, di quanto dallo stesso narrato, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, operazione che sarebbe stata totalmente omessa.
Non essendo stato seguito l'imputato nei viaggi in Romagna né fermato dai Carabinieri, non si è potuto verificare se vi si recasse per acquistare droga.
2.3.Tramite l'ultimo motivo censura la erronea qualificazione giuridica in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Le ragioni dedotte dalla Difesa in appello a sostegno della invocata riqualificazione in melius sarebbero state disattese con motivazione apodittica.
Si rammenta: che non è mai stata sequestrata droga, sicchè non si conosce la quantità della sostanza né si è potuto sottoporre la stessa a consulenza tossicologica per accertarne il grado di purezza ed il numero di dosi ricavabili; che il numero di cessioni riferite da COGNOME è esiguo, solo due-tre; che né la natura pesante della sostanza né la quantità sarebbero, di per sé, ostative rispetto alla invocata riqualificazione; che non sono emersi collegamenti con la criminalità organizzata; che sarebbe stata omessa nel caso di specie la necessaria valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici onde accertare se nel caso concreto possa ravvisarsi o meno una condotta di minima offensività, come puntualizzato da più pronunzie di legittimità che si richiamano, A to; anche g Sézioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).
Il 17 maggio 2204 il Difensore ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2.Quanto al primo motivo (con cui si lamenta mancanza o insufficienza di motivazione), esso si risolve, a ben vedere, nella sottoposizione alla RAGIONE_SOCIALE di legittimità, peraltro dopo una doppia conforme, di una ricostruzione dei fatti e di una valutazione degli stessi stimate dal ricorrente soggettivamente preferibili, trascurando che «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della RAGIONE_SOCIALE di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (tra le numerose, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504).
In relàzione al secondo motivo (con il quale si censura la omessa valutazione sulla attendibilità del chiamante in correità NOME COGNOME), la sentenza di primo grado spiega (alla p. 6) che le dichiarazioni di COGNOME, che riferisce, sono «intrinsecamente coerenti e precise, hanno trovato riscontri nelle indagini» svolte dai Carabinieri, cioè nei due viaggi effettivamente effettuati in taxi da Pesaro a Rimini, e quella di appello aggiunge (alla p. 4) che COGNOME è
credibile perché si è auto-accusato di reati, in particolare si è accusato di essere il mandante delle operazioni di acquisto, poiché era lui a chiamare il taxi, a pagarlo e a consegnare il denaro (3.000,00 euro) a COGNOME; ribadisce inoltre (alle pp. 4-5) la piena corrispondenza tra quanto dichiarato circa la effettuazione dei viaggi in taxi e gli accertamenti svolti dai Carabinieri al riguardo.
Si tratta di motivazione che risulta sufficiente, non incongrua né illogica ed in linea con il principio di diritto secondo il quale «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare là credibilità soggettiva del dichiarante l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod, proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 276676).
In riferimento all'ultimo motivo (avente ad oggetto la omessa riqualificazione del fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990), la sentenza impugnata (alla p. 5) esclude la invocata riqualificazione in melius che era stata chiesta con l'appello in ragione della quantità e qualità della droga trasportata, secondo quanto riferito da COGNOME (che ha parlato di 50 e di 100 grammi di in 2-3 occasioni: v. p. 6 della sentenza di primo grado) ed anche delle «modalità organizzate e scaltre del trasporto, attuato con un'attività coordinata di più soggetti attivi nell'ambito del commercio dello stupefacente» (così alla p. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta, anche in questo caso, di motivazione presente, adeguata, non illogica, discendendo dalla riscontrata attendibilità del dichiarante, né incongrua.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/07/2024.