Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1006 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/11/2024
R.G.N. 32009/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a CASERTA il 03/10/1995 avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Udito il difensore: l’avv. NOME COGNOME si Ł riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 25 luglio 2024, il Tribunale di Napoli, investito della richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME ha confermato l’ordinanza del 5 luglio 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i seguenti reati:
reato di cui agli artt. 110, 575, 577, primo comma, n. 3, e 416bis .1 cod. pen., per avere, in concorso con altri (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME), cagionato la morte di NOME COGNOME verso cui erano stati esplosi, con effetto letale, tre colpi di pistola, evento rispetto al quale COGNOME aveva svolto il ruolo di mandante, ideatore e organizzatore, unitamente a COGNOME, così progettando l’azione omicidiaria affidata a COGNOME e COGNOME, killer individuati da NOME e NOME COGNOME, oltre ad avere – lo stesso COGNOME – partecipato a tutti gli incontri organizzativi in vista del delitto e, dopo la sua commissione, dato in consegna ad altro soggetto per la sostituzione della tappezzeria e del vetro posteriore il veicolo (la Smart di COGNOME) utilizzato per l’omicidio; con le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso (capo A);
reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2, cod. pen., 12 e 14 legge n. 14 ottobre 1974, n. 497, e 416bis .1 cod. pen., per avere, in concorso, illegalmente portato in luogo pubblico la pistola calibro 9 x 21 impiegata per la perpetrazione de delitto sub A con la medesima aggravante mafiosa (capo B);
fatti commessi in Caivano, il 4 ottobre 2021, con ritrovamento del cadavere di Natale il successivo 18 ottobre 2021.
La difesa dell’indagato aveva contestato, in sede di riesame, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rimarcando che a carico di COGNOME era emersa la sola chiamata in correità di NOME COGNOME, non altrimenti riscontrata, e aveva prodotto due sentenze di condanna emesse in danno di NOME COGNOME per rafforzare le sue deduzioni.
Il Tribunale ha richiamato la motivazione resa nell’ordinanza genetica riproponendo la ricostruzione della vicenda omicidiaria, anche con riguardo alla fase iniziale, in cui NOME risultava scomparso e i suoi familiari, in particolare la madre, avevano esternato alla Polizia giudiziaria i sospetti in merito all’accaduto, compresa pure la genesi del delitto, ricollegata alla causale individuata nell’insubordinazione di NOME, quale partecipe del gruppo, capeggiato da COGNOME, gestore della piazza di spaccio della droga radicata nel Parco Verde di Caivano, determinata dal fatto che il suddetto Natale era stato accusato di essersi impossessato di alcune armi e di un cospicuo quantitativo di droga facente capo alla consorteria: NOME COGNOME, ritenuto il medesimo responsabile dell’accaduto, aveva deciso di eliminarlo e si era rivolto agli COGNOME, capi dell’omonimo clan camorristico operante nella zona, i quali, dietro compenso, avevano acceduto alla richiesta; di conseguenza, si erano tenute diverse riunioni per organizzare l’omicidio, riunioni a cui, secondo gli elementi analizzati, aveva partecipato anche NOME COGNOME zio di NOME COGNOME, e nel corso delle quali gli COGNOME avevano designato quali esecutori materiali COGNOME e COGNOME.
I giudici del riesame hanno individuato le fonti promananti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato nelle dichiarazioni dei concorrenti, chiamanti in correità, primo fra tutti, COGNOME, hanno considerato tali dichiarazioni dotate di credibilità e attendibilità adeguate, hanno censito gli elementi reputati costituenti riscontri esterni alle medesime, oltre al rilievo della loro reciproca valenza confermativa. Dalla valutazione di questi dati Ł stata tratta la conclusione della sussistenza della gravità indiziaria affermata, sia con riguardo all’omicidio, sia con riguardo al reato ancillare di porto illegale di arma da fuoco, nell’ordinanza genetica.
¨ da aggiungere, per compiutezza di riferimenti, che anche l’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. Ł stata ritenuta sussistente sotto il profilo del metodo mafioso, in considerazione della personalità dei concorrenti, in particolare COGNOME e COGNOME, nonchØ del movente che aveva determinato il delitto, reputato attinente al regolamento di conti tra componenti di un pericoloso gruppo criminale legato ad ambienti camorristici.
Del pari, Ł stata confermata l’evenienza delle esigenze cautelari, in virtø della presunzione determinata anche dalla contestazione per entrambe le fattispecie delittuose della suddetta aggravante speciale nonchØ della – nettamente sfavorevole – prognosi in ordine al pericolo di reiterazione di ulteriori reati, scaturente dalla personalità dell’indagato, in relazione all’estrema gravità della vicenda delittuosa e alla negativa biografia penale di COGNOME, con l’emersione del pericolo attuale e concreto di recidiva.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato.
Dopo lo svolgimento di una premessa ricostruttiva, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato affidando l’impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione degli artt. 192, comma 3, e 273 cod. proc. pen., nonchØ degli artt. 575 e 577 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione, in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, a tal fine, dell’avvenuta validazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia.
In particolare, l’avere ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia mediante il mero richiamo dell’ordinanza genetica non può considerarsi valutazione conforme al quadro normativo suindicato, laddove incombeva anche ai giudici del riesame procedere in modo autonomo
alla relativa verifica. In tal senso, avrebbe dovuto accertarsi la credibilità soggettiva di ciascun dichiarante, esaminando i parametri enucleati dall’elaborazione interpretativa, poi soppesarsi l’attendibilità oggettiva delle rispettive dichiarazioni e, ove l’analisi di ciascuna fonte avesse superato tale valutazione, avrebbe potuto e dovuto effettuarsi la ricerca e la disamina dei riscontri esterni, di natura individualizzante.
Al riguardo, il ricorrente ha sottolineato che non Ł giuridicamente consentito sanare le carenze strutturali inerenti al giudizio di affidabilità soggettiva e di attendibilità intrinseca della singola dichiarazione accusatoria mediante la valorizzazione dei singoli elementi di riscontro: tanto l’ordinanza genetica quanto il provvedimento impugnato – rimarca la difesa – hanno mancato di svolgere tale necessario apprezzamento afferente alle fonti dichiarative, come provenienti sia da COGNOME, sia da COGNOME, sia da NOME COGNOME, sia da NOME COGNOME e sia da COGNOME: la credibilità soggettiva delle corrispondenti propalazioni non Ł stata vagliata, nØ risulta approfondita la sussistenza o meno della loro attendibilità oggettiva, mediante l’analisi dei corrispondenti indicatori.
L’ordinanza impugnata manca, ad avviso del ricorrente, dell’estrinsecazione del percorso valutativo dell’attendibilità di ciascuna fonte dichiarativa fra quelle citate mediante l’effettuazione della sequela trifasica richiesta e, comunque, di un effettivo percorso valutativo della loro credibilità e attendibilità intrinseca.
2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione del medesimo quadro normativo sopra indicato e il corrispondente vizio della motivazione, da ritenersi meramente apparente, in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti all’attribuzione a COGNOME del ruolo di mandante dell’omicidio.
La difesa evidenzia la mancata contestualizzazione degli elementi scaturiti dalle succitate chiamate in correità nel complessivo materiale indiziario disponibile con la conseguente valutazione comparativa dei corrispondenti esiti, essendo stati trascurati gli effetti logici derivanti dal movente alla base dell’omicidio di NOME: COGNOME al pari della vittima, era un pusher stipendiato dall’organizzazione senza possedere alcun potere decisionale in seno alla stessa; pertanto, questa constatazione avrebbe dovuto condurre all’esclusione del ruolo di mandante in capo all’indagato, posto che quest’ultimo non aveva ricevuto alcun danno dall’ammanco di denaro, armi e droga ascritti al medesimo Natale.
In questa prospettiva, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto interpretarsi le dichiarazioni di COGNOME, soltanto NOME COGNOME avendo titolo alla gestione della piazza di spaccio della droga in Caivano e, come, tale essendo titolare esclusivo dell’interesse a commissionare l’omicidio di COGNOME: a fronte di tale presupposto, le dichiarazioni del suddetto chiamante si erano esaurite in valutazioni personali; per altro verso, le dichiarazioni degli COGNOME e di COGNOME erano andate in altra direzione, avendo inquadrato COGNOME non quale mandante, ma quale partecipe, con la non irrilevante specificazione che le dichiarazioni di COGNOME avevano chiarito come COGNOME, favorevole all’omicidio nel corso dei primi incontri organizzativi, si fosse poi espresso nel senso di voler rimeditarne l’opportunità e non si fosse visto nel giorno del fatto di sangue.
In consecutio con quest’ultimo rilievo la difesa ha richiamato la conversazione telefonica del 4.10.2021, intercorsa tra COGNOME e COGNOME dimostrativa del fatto che l’attuale indagato non conosceva i dettagli dell’azione delittuosa poco prima perpetrata in sua assenza.
Tali considerazioni costituiscono, per il ricorrente, la conferma dell’inadeguata analisi da parte del Tribunale del quadro indiziario, illogicamente valutato nel senso di annettere alla posizione di COGNOME il ruolo di mandante, ascrivibile all’unico effettivamente interessato alla soppressione di Natale, ossia il capo dell’organizzazione gerente lo spaccio di stupefacente, NOME COGNOME.
Il Procuratore generale, nel corso della discussione orale, ha prospettato la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, atteso il carattere rivalutativo del medesimo, a fronte di una motivazione congrua e non illogica, correttamente strutturata anche per relationem , resa dal Tribunale nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che l’impugnazione sia inammissibile.
In riferimento alla base descrittiva e argomentativa che connota il provvedimento impugnato, occorre considerare che la disamina delle censure articolate va effettuata nell’alveo tracciato dal principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nØ sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull’argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01; fra le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01).
Chiariti i connotati e i limiti dell’attuale verifica, si rileva che la contestazione dell’adeguatezza e della logicità della motivazione offerta dai giudici del riesame a sostegno della ritenuta gravità indiziaria rinviene ictu oculi un ostacolo non superabile nel dettagliato e completo discorso giustificativo che contraddistingue il provvedimento impugnato.
Con riferimento a entrambi i reati oggetto del provvedimento cautelare, ossia all’omicidio aggravato in danno di NOME COGNOME e al porto illegale aggravato dell’arma con cui Ł stato perpetrato il primo delitto, appare opportuno considerare, a integrazione di quanto già esposto in narrativa, che il Tribunale del riesame ha anzitutto considerato le dichiarazioni anche autoaccusatorie, oltre che etero-accusatorie nei confronti di COGNOME, di NOME COGNOME, esecutore materiale dell’omicidio, che aveva reso ampia confessione.
Sono state, poi, valutate come convergenti le dichiarazioni di NOME COGNOME il quale, dopo essere stato raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare relativa a questo delitto, aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia rendendo, a sua volta, confessione in merito alla vicenda e confermando il coinvolgimento di NOME COGNOME nella decisione e organizzazione dell’omicidio.
Ancora, sono state considerate nella medesima direzione le dichiarazioni rese successivamente da NOME COGNOME che pure aveva confessato senza riserve la sua partecipazione all’organizzazione dell’omicidio e aveva indicato in COGNOME uno dei partecipanti all’organizzazione del delitto, con sua piena approvazione della corrispondente realizzazione.
Anche le dichiarazioni di NOME COGNOME sono state valutate come riscontro alle accuse degli altri dichiaranti, in quanto questi aveva detto di avere appreso proprio da COGNOME, oltre che da COGNOME, e di essere stato contattato da COGNOME per la perpetrazione del delitto sempre tramite COGNOME.
Nella stessa prospettiva, pure le dichiarazioni di COGNOME sono state ritenute egualmente rilevanti, in quanto hanno confermato la partecipazione di COGNOME alle riunioni organizzative e hanno
evidenziato il ruolo avuto da COGNOME anche dopo il delitto quanto l’indagato aveva posto COGNOME in contatto con COGNOME affinchØ ottenesse la ricompensa promessagli.
All’esito, i giudici del riesame hanno concordato con la valutazione espressa nell’ordinanza genetica in ordine al fatto che NOME COGNOME Ł stato attinto dalle plurime e convergenti chiamate in correità da parte di soggetti che sono stati accusati dell’omicidio e che hanno confessato, sia con riferimento alla fase preparatoria, nel caso degli COGNOME e dello stesso COGNOME, sia con riferimento anche alla fase esecutiva, nel caso di COGNOME e COGNOME, soggetti la cui attendibilità Ł stata confermata, anche perchØ già positivamente vagliata dal primo giudice e, prima ancora, nelle ordinanze precedenti, senza l’emersione di ulteriori e specifici dati idonei a mettere in crisi la valutazione di credibilità, oltre che di attendibilità intrinseca, degli stessi.
Si Ł fatto notare, d’altronde, che il complesso delle dichiarazioni oggetto di esame Ł risultato convergente, eventuali dissonanze riguardando aspetti marginali e secondari, in ogni caso non strettamente connessi al nucleo essenziale della vicenda criminosa.
Assodato tale quadro, in ordine al primo motivo, non può obliterarsi che anche il tribunale del riesame, nel rendere conto delle ragioni per la quali non accoglie la richiesta di riesame, può adottare il richiamo della motivazione espressa nell’ordinanza genetica se attraverso tale procedimento espositivo delle ragioni della decisione si ottenga un’effettiva, oltre che congrua e logica, disamina delle critiche sollevate dalla parte impugnante: ed Ł ciò che Ł avvenuto nel caso di specie.
In questa direzione, l’ordinanza impugnata non si Ł discostata dal principio di diritto secondo cui, in tema di riesame dell’ordinanza applicativa di misure cautelari, Ł legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 – 01).
L’obbligo di motivazione, invero, può ritenersi adempiuto qualora l’ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem , nell’ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, sempre che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265765 01).
In questa fattispecie, i giudici del riesame hanno richiamato in modo argomentato la motivazione dell’ordinanza genetica, la quale aveva dedicato una non irrilevante porzione della sua articolazione (dalla pag. 24 alla pag. 45) alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di ciascuno dei suindicati chiamanti in correità.
La critica inerente alla corrispondente disamina – che ha verificato in modo congiunto la credibilità e l’attendibilità intrinseca delle fonti, oltre che l’emersione dei riscontri, peraltro insiti nell’incrocio delle diverse dichiarazioni, nella misura in cui esse si sono rivelate autonome – non merita affatto condivisione.
4.1. Quanto alla deduzione circa l’effettuazione trifasica del vaglio valutativo di ciascuna fonte, la censura collide con l’ormai consolidato indirizzo ermeneutico in virtø del quale, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, se Ł certo che il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, deve precisarsi che il corrispondente percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e
l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01; fra le successive, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 – 01).
Non Ł superfluo aggiungere che, anche per la verifica dell’attendibilità estrinseca della richiamate dichiarazioni, alla concreta partecipazione dell’indagato al delitto, dalla fase preparatoria a quella organizzativa e alla fase successiva al compimento dell’omicidio, con riferimento all’occultamento dell’autovettura macchiata del sangue della vittima, il Tribunale ha riconnesso ulteriori, non irrilevanti elementi: dalle localizzazioni del GPS dell’autovettura in questione (Smart For Four, tg CODICE_FISCALE) sono emersi percorsi che, coincidenti anche con le registrazioni delle telecamere apposte dal Sistema ‘cattura targhe’, si accordano con i contributi dichiarativi in merito al fatto che il suddetto veicolo, dopo aver sostato nel luogo in Caivano ove era stato poi trovato il cadavere della vittima, era stato portato, prima, presso l’abitazione di NOME COGNOME in Pascarola e poi in Acerra presso l’abitazione dei genitori della fidanzata di COGNOME: l’auto era stata lavata una prima volta presso l’abitazione di NOME, poi era stata portata in una autocarrozzeria di Acerra per la sostituzione del vetro posteriore e ancora in un autolavaggio per l’eliminazione di una piccola, residua macchia allocata sull’imperiale dell’abitacolo; ciò, secondo i giudici del riesame, con l’ausilio dello stesso COGNOME, alla stregua dei suddetti riscontri tecnici, coniugati con i dati scaturenti dalle intercettazioni telefoniche e dalle informazioni dai dipendenti dell’autolavaggio e dell’autofficina.
4.2. ¨, in definitiva, all’insieme di tali elementi che il Tribunale ha ricollegato la valutazione della sussistenza del quadro indiziario dotato dell’attributo della gravità in ordine alla partecipazione di COGNOME all’omicidio: e la difesa non ha fornito tangibili ragioni per dubitare dell’adeguatezza e non illogicità della motivazione posta a sostegno di tale valutazione, per come compiuta dal Tribunale in adesione alle risultanze emerse nell’ordinanza genetica, non essendo dato evincere dalle prospettazioni difensive indicazioni specifiche di elementi che fossero affiorati, non fossero stati considerati dai giudici della cautela e si concretassero, invece, in dati tali da porre in crisi la credibilità o l’attendibilità di una o piø delle suddette fonti dichiarative.
Pertanto, il ragionamento espresso dai giudici della cautela non risulta viziato, essendosi attenuto al principio di diritto secondo cui, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. – in virtø dell’estensione applicativa dell’art. 192, commi 3 e 4, da parte dell’art. 273, comma 1bis , cod. proc. pen. – soltanto se esse, oltre a essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, vale a dire tali da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando, comunque, la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598 01; fra le successive, Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279515 – 01).
Conclusivamente, la prima doglianza – essendo risultata orientata in senso soltanto recriminatorio e rispetto alla valutazione delle svariate fonti dichiarative compiuta dal Tribunale, valutazione invece sorretta da adeguata motivazione – va ritenuta aspecifica, per cui essa non supera il vaglio di ammissibilità.
A non diversa sorte Ł destinato il secondo motivo.
La differenza che Ł sottesa al ragionamento del ricorrente fra la figura del concorrente
mandante e quella del concorrente esecutore, sia pure con contributo non identificato con l’azione tipica, siccome non si profila idonea a mettere in discussione l’affermazione della gravità indiziaria in ordine alla, comunque sussistente, partecipazione concorsuale di COGNOME all’azione omicidiaria e alla connessa vicenda del porto illegale dell’arma, Ł da ritenersi ex se inadeguata a determinare la destrutturazione della motivazione posta dal Tribunale alla base dell’ordinanza.
In ogni caso, l’imputazione provvisoria – che ha rinvenuto adeguato conforto indiziario, per la valutazione fattane allo stato dai giudici della cautela, impregiudicata ogni successiva acquisizione fa carico all’indagato di aver partecipato, con specifiche condotte, all’una e all’altra fase: come si Ł visto, le fonti dichiarative analizzate, coniugate con gli altri elementi pure emersi, sono state poste dal Tribunale alla base della positiva ricognizione della gravità indiziaria inerente alle diverse condotte ascritte all’indagato nelle diverse fasi partitamente esaminate.
Su tale piano, le interpretazioni, alternative a quelle espresse dai giudici della cautela, che la difesa del ricorrente prospetta in ordine alle dichiarazioni dei chiamanti in correità, in particolare di quelle rese da COGNOME e COGNOME costituiscono, all’evidenza, una sollecitazione ad accedere all’attività valutativa riservata ai giudici del merito cautelare, il cui esito, in presenza del loro assetto risultato congruo e non illogico, non Ł censurabile in sede di legittimità.
Anche per questo ambito, per vero, non può sindacarsi in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01).
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve quindi concludersi che il complesso di dati indizianti valutati nell’ordinanza, non risultati contrastati se non in modo rivalutativo, Ł stato adeguatamente posto dal Tribunale alla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati contestati.
Pertanto, il ricorso Ł, nel suo complesso, inammissibile.
Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell’insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà di NOME COGNOME segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 08/11/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME