Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASSANO DELLE MURGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 COGNOME CORTE ASSISE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr. AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori
AVV_NOTAIO si associa alle conclusioni del Procuratore Generale; deposita conclusioni scritte sia in proprio che in sostituzione dell’AVV_NOTAIO unitamente alle rispettive note spese;
AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
COGNOME‘AVV_NOTAIO COGNOME CARMINE COGNOME DI COGNOME PAOLA COGNOME insiste COGNOME per COGNOME l’accoglimento COGNOME del COGNOME ricorso.
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è COGNOME Corte d’assise d’appello di Bari del 22 maggio 2023 che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento COGNOME Prima sezione di questa Corte, i parziale riforma COGNOME sentenza del g.u.p. presso il medesimo Tribunale, emessa in sede di rit abbreviato, ha assolto COGNOME NOME NOME delitto di cui all’art. 648 cod. pen. in relazion ricettazione dell’autovettura di provenienza furtiva ed esclusa la recidiva contestat concorso di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato la pena in an 17 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110,81 cpv.,575,577 n. 3, 2,4 e 895/67, per avere cagionato la morte di NOME, in Bari il 25 aprile 2017, con condanna alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti civili costituite.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 dicembre 2022, aveva parzialmente annullato con rinvio – nei confronti COGNOME sola COGNOME – la sentenza COGNOME prima Corte di assise di appel Bari del 17 novembre 2021, che a sua volta aveva integralmente confermato la decisione del G.u.p. dello stesso Tribunale, resa in rito abbreviato, con cui: – NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati dichiarati colpevoli dei delitti di omicidio premeditato in danno di NOME, di porto e detenzione illegali dell’arma comune da sparo contestualmente impiegata (una pistola, calibro TARGA_VEICOLO), nonché di ricettazione dell’autovettura utilizzata allo stes (una Fiat Bravo), ed erano stati condannati, previo riconoscimento COGNOME continuazione, al pena principale finale di trent’anni di reclusione ciascuno; NOME COGNOME era stata dichia colpevole dei medesimi delitti di omicidio, e di porto e detenzione illegali di arma comune sparo, uniti in continuazione, ed era stata condannata alla pena principale finale di trent’an reclusione; NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole dei medesimi delitti di omicid premeditazione esclusa, e di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, uniti continuazione, nonché del reato di furto aggravato dell’autovettura, e, con le attenua generiche equivalenti, era stato condannato alla pena principale complessiva di quattordici ann e otto mesi di reclusione e centoquattro euro di multa. NOME COGNOME, già sentimentalmente legato a NOME COGNOME, era stato ucciso il 25 aprile 2017, a Bari, sul piazzale antista suo luogo di lavoro, mediante esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco che lo avevan attinto mortalmente.
2.La sentenza del giudice di legittimità aveva registrato un vizio di motivazione in ordine valutazione delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME al pubblico ministero il 19 marz 2019, perché quest’ultimo aveva confidato a NOME, coerente COGNOME‘ambito dei propri interrogatori agli inquirenti, che COGNOME stata la COGNOME ad ordinargli di sparare a NOME, COGNOME nel contesto del citato interrogatorio egli aveva riferito di essere st coinvolto COGNOME‘azione da COGNOME NOME in cambio di denaro e di aver compreso che i progetto delittuoso COGNOME collegato ad un interesse personale e diretto COGNOME donna. In a
termini, la sentenza poi annullata aveva omesso di raffrontare, sotto il decisivo pro dell’attendibilità, la confidenza fatta da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME concomitanza con gli e di causa e la versione “processuale” del COGNOME in sede di interrogatorio, “in base alla q egli COGNOME stato compulsato da COGNOME COGNOME COGNOME stato COGNOME COGNOME COGNOME‘impresa in cambio di un compenso economico, lasciando sullo sfondo intravedere il coinvolgimento di COGNOME COGNOME‘affare criminoso”; ancora, il “movente omicida” in capo a COGNOME è stato dalla Corte di Cassazione ritenuto “dotato di una sua interna plausibilità” insufficiente a fondare la condanna se non poggiato su base probatoria sufficientemente solida e consistente.
3.Avverso la sentenza del giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione l’imputata tramite i difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, con distinti atti.
3.1.11 ricorso dell’AVV_NOTAIO ha articolato i motivi di seguito indicati, enunciati n strettamente necessari per la motivazione a norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc pen..
3.2.11 primo, unico e composito motivo ha denunciato vizio di illogicità manifesta de motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del testimone assist COGNOME NOME. Dopo aver ripercorso i canonici principi giurisprudenziali ad essa sottes che esigono l’attenta ponderazione COGNOME credibilità intrinseca, COGNOME credibilità estrinseca e
esistenza dei riscontri esterni individualizzanti; e dopo aver sottolineato la medesimezza grado di attendibilità e dei riscontri estrinseci necessari a verificare la chiamata di correo in caso di testimonianza assistita ex art. 197 bis cod. proc. pen., la ragione d’impugnazione sottoposto ad ampia critica le propalazioni del collaboratore di giustizia. Egli, condannato co co-autore dell’omicidio, con le dichiarazioni rese in COGNOMEe di collaboratore di giustizia av assecondato solo l’ipotesi accusatoria, senza modificare i termini COGNOME propria responsabilità, fine di colmare il vuoto determinato dalla sentenza di annullamento COGNOME Corte di Cassazione a riguardo del ruolo di mandante di COGNOME NOME. Tale disegno non COGNOME però avuto successo, in quanto le sue dichiarazioni presenterebbero innumerevoli lacune; egli COGNOME assunto la COGNOMEe collaborativa sin dall’interrogatorio reso al p.m. il 19 marzo 2019, m relative dichiarazioni COGNOMEro divergenti rispetto a quelle rese nel giudizio di rinvio in maggio 2023. Il narrato COGNOME distonico sulla intensità delle sue frequentazioni con COGNOME e con il COGNOME; sul mandato a colpire l’NOME, dapprima ricevuto dal COGNOME ritenendo che provenisse dalla COGNOME, in un COGNOME tempo direttamente dalla COGNOME; sul numero e le date dei sopralluoghi di preparazione dell’attentato; sulla collocazione tempora degli interventi del COGNOME; sull’attribuzione dei ruoli COGNOME‘azione omicidiaria; sulle ra dazione di 2000 euro da parte COGNOME COGNOME, per comprare droga nel 2023 e per coprire un assegno dato ad un creditore nel 2019; se conoscesse o meno NOME COGNOME; sul modello di veicolo usato in occasione dell’omicidio, una Punto, una RAGIONE_SOCIALE Punto o una Fiat Bravo; sul colloquio in carcere tra il dichiarante e la moglie del 14 aprile 2018; sulla circostanza sec cui la COGNOME e l’NOME COGNOMEro o meno interrotto la relazione; sulla disponibilità del vei rubato per l’omicidio, fornito qualche giorno prima dal NOME COGNOME‘esame del maggio 2023 ed autonomamente procurato COGNOME‘interrogatorio del 2019. Insomma, COGNOME COGNOME un “mafiosetto di quint’ordine”, che ha reso versioni incoerenti e non credibili, arrogant confronti dei difensori dell’imputata quando gli ponevano domande legittime; versioni che non possono trovare riscontro COGNOMEe conversazioni intercettate in ambientale tra lui e la moglie, univoca giurisprudenza di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Né le dichiarazioni del COGNOME potrebbero trovare conforto in quelle rese da COGNOME NOME e tanto per le seguenti ragioni:
COGNOMECOGNOME convivente COGNOME figlia e dunque genero COGNOME COGNOME, ha negato che la NOME NOME COGNOME spedizione punitiva ai danni dell’NOME; non esisterebbero riscontri logici al chiamata di correo del COGNOME, perché il riscontro deve essere “certo”. E pertanto, n rappresenterebbero riscontri il movente addotto dal COGNOME in quanto – se la dif conviene sulla inverosimiglianza dell’addotta “iniziativa autonoma” da parte sua – nemmeno COGNOME sufficiente a giustificare l’omicidio l’interruzione COGNOME relazione voluta dall’A dall’inizio di aprile 2017, perché altro è la volontà di punire rispetto a quella di sopprime l’indole vendicativa dell’imputata, non essendo verosimile che ella COGNOME dato mandato al COGNOME, al figlio NOME e al cugino di quest’ultimo di recarsi ad incendiare la mare dell’NOME in Calabria – progetto non concretizzato a causa di un controllo su strada
operato dalla polizia di Pisticci (MT) nei confronti dei tre alle 00.23 del 27 maggio 20 perché in data 26 maggio 2016 la COGNOME ha intrattenuto lunghi contatti telefonici con NOME ed anche il giorno successivo COGNOMEro intercorsi scambi di messaggi via whatsapp, a riprova che non si COGNOME verificata alcuna rottura nei loro rapporti, giustificativa COGNOME richi procedere all’atto incendiario. Altre anomalie COGNOME sentenza impugnata COGNOMEro ravvisabili i ordine alle modalità di esecuzione dell’agguato, alle notizie sui turni di lavoro COGNOME vitt conferimento del mandato a COGNOME, al debito di riconoscenza degli autori nei confronti COGNOME.
Quanto, più specificamente, alle dichiarazioni rese dal COGNOME, anch’esse attinte dal censura del motivo di ricorso, la Corte del rinvio ne COGNOME tratto elementi di riscontro d chiamata di correo del COGNOME pur dando atto di alcuni inverosimili passaggi del suo narra sorvolando sulla esistente interferenza tra quanto giudicato credibile e quanto invece riten inattendibile. In realtà – COGNOME evidenziato nel ricorso per cassazione accolto dalla pr sezione, il cui dato testuale è stato riportato COGNOME‘attuale motivo di ricorso – NOME COGNOME soggetto non credibile, perché, pluripregiudicato, COGNOME scelto di collaborare con la giust solo a seguito di una serie di eventi processuali tra il 2017 e il 2018 , un arCOGNOME in flag la notifica di un atto di indagine per l’omicidio di NOME e la notifica di un’ordi custodiale per reati di armi e stupefacenti; le sue rivelazioni COGNOMEro colme di omissioni imprecisioni, illustrate dagli accertamenti di polizia giudiziaria nel trattare le risul traffico telefonico anche a riguardo del contegno da lui tenuto nei giorni antecede all’omicidio, perché i tabulati lo attestano COGNOMEa città di Bari e non altrove COGNOME sostenuto; COGNOME mentito anche in ordine alla dinamica dell’omicidio, affermando falsamente di averla appresa dalle riprese video delle telecamere riprodotte in televisione. E ancora, risponderebbe al vero che le intercettazioni dei colloqui tra NOME e la NOME COGNOME state attivate diverso tempo prima rispetto all’inizio COGNOME sua collaborazione, ma dopo o al contestualmente. E infine, tali dichiarazioni non possono essere considerate autonome rispetto a quelle del COGNOME, poiché quest’ultimo COGNOME stato informato COGNOME versione resa d NOME NOME febbraio 2019 con la notifica dell’ordinanza custodiale e col deposito degli at sostegno, incluso l’interrogatorio del NOME NOME 16 aprile 2018. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.L’atto a firma dell’AVV_NOTAIO si è affidato a cinque motivi, anch’essi enunciati nei stretta necessità di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
4.1.Dopo una premessa espositiva, il difensore ha precisato con il primo motivo – fondato su vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. – che il perimetro dalla sentenza di annullamento COGNOME Corte di Cassazione – del tutto disatteso dalla sentenz impugnata – aveva imposto al giudice di rinvio di verificare, ai fini COGNOME conferma del giu di responsabilità, che il racconto offerto dal chiamante indiretto COGNOME COGNOMEa sost inattaccabile sotto ogni profilo inerente alla sua attendibilità; e di attenersi al principio il COGNOME la chiamata in correità del COGNOME non potesse trovare riscontro in quell COGNOME e viceversa – perché provenienti da un’unica fonte – e, di conseguenza, che COGNOME
necessario reperire altrove i necessari elementi di riscontro, specifici ed individualizz infine, di attenersi al principio COGNOME il COGNOME il movente potrebbe fungere da riscontr una chiamata di correo, ma solo in quanto quest’ultima si presenti di per sé credibile attendibile estrinsecamente.
COGNOMECOGNOME con le nuove dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio, COGNOME assunto la COGNOME chiamante diretto e non più indiretto quanto al coinvolgimento COGNOME COGNOME COGNOME mandante dell’omicidio; la Corte COGNOME omesso di confrontarne i passaggi con quelli del verbal illustrativo dei contenuti COGNOME collaborazione del settembre 2019; non COGNOMEro state valuta le dichiarazioni del COGNOMECOGNOME favorevoli alla ricorrente, sommariamente liquidate c inattendibili. La scelta collaborativa del COGNOME – COGNOME già evidenziato nel ricorso del difensore – COGNOME stata solo utilitaristica, per alleggerire la propria posizione. La d’assise d’appello COGNOME incorsa in travisamento per omissione con riferimento al giudizio attendibilità estrinseca del sudCOGNOME dichiarante perché la difesa aveva fatto rilevare COGNOME sua narrazione integrasse una vera e propria chiamata in reità, in quanto sostanziata in una rivendicazione di complessiva estraneità all’agguato posto in essere e smentita dagli accertamenti di polizia giudiziaria, COGNOME già sopra richiamato nel ripercorrere i motivi codifensore; COGNOME stata messa in risalto la contraddittorietà delle dichiarazioni riferimento alla data di consegna dell’autovettura utilizzata dal COGNOME e dal COGNOME l’agguato. La Corte d’assise d’appello del giudizio rescissorio COGNOME bensì riconosciu l’esistenza delle anomalie COGNOMEa narrazione del collaboratore, ma le COGNOME sminuite con la su valutazione c.d. frazionata. Le intercettazioni ambientali dei colloqui tra NOME NOME NOME NOME proverebbero che già nel mese di febbraio 2018 costui COGNOME deciso di collaborare con la giustizia e il contenuto delle conversazioni COGNOME da considerarsi precostituito, anche riguardo delle menzogne poi formalmente riferite in sede di interrogatorio sulla visione de immagini diffuse delle telecamere diffuse dai telegiornali; non vi COGNOME riferimento alc alla partecipazione COGNOME COGNOME COGNOME mandante, lacuna che la Corte COGNOME tentato di superare con un salto logico, citando precedenti giurisprudenziali inconferenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del COGNOMECOGNOME COGNOME Corte COGNOME omess valutare che costui era a conoscenza di quanto riferito dal COGNOME COGNOME dal momento COGNOME notifica dell’ordinanza di custodia cautelare; COGNOME fideisticamente dato credito alla versi resa nel 2023 senza sottoporla ad un vaglio particolarmente accurato in considerazione dei contrasti esistenti rispetto alle dichiarazioni rilasciate nel 2019; COGNOME valorizz dichiarazioni de relato del COGNOME COGNOME riscontro, in violazione delle regole di diritt imposte dalla sentenza rescindente; COGNOME richiamato, ad ulteriore sostegno, le dichiarazion del COGNOME COGNOME ha invece sempre negato che la COGNOME COGNOME coinvolta nel fatto omicidiari COGNOME dato rilievo alla plausibilità del movente del delitto in contrasto coi principi dalla sentenza di annullamento, che aveva sottolineato che la pretesa causale deve ritenersi d per sé irrilevante se non collegata ad un quadro probatorio solido e convincente. Mancherebbe, ancora, qualsiasi delibazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, perc la
Corte d’assise d’appello si COGNOME limitata ad esaminare il contenuto del racconto de COGNOME e ad elencarne i riscontri esterni; COGNOME trascurato il rilevante mutamento de versione resa, peraltro sempre COGNOMEa COGNOMEe di collaboratore di giustizia, in relazione al mand delittuoso, ma anche – COGNOME già illustrato dal co-difensore nel suo ricorso – in relazion pregressi rapporti con la COGNOME, al prestito di denaro, alla fase dei sopralluoghi esegu vista dell’agguato; e ancora, in relazione all’acquisto, prima pagato, poi regalato, di un d presso il salottificio COGNOME RAGIONE_SOCIALE; in relazione al compenso per l’esecuzione del mand delittuoso, che prima COGNOME COGNOME COGNOME di aver richiesto a COGNOME COGNOME, dopo, ha rif di non aver preteso dalla COGNOME in virtù del legame di amicizia tra loro; in relazion mancata partecipazione di NOME COGNOME all’assalto, voluta da COGNOME COGNOME l’interrogator COGNOME fase delle indagini e dalla COGNOME COGNOME‘esame dibattimentale del 2023; in relazione ad filmato relativo all’episodio, trasmesso da RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME ha riferito soltant 2023 allo scopo di allinearsi alle dichiarazioni di COGNOME, di cui non era a conoscenza occasione dell’interrogatorio da lui reso al p.m. il 19 marzo 2019 e di cui all’epoca non avre potuto riferire.
4.2.11 COGNOME motivo di ricorso ha lamentato i vizi di cui all’art. 606 lett. b) e lett proc. pen. in relazione alla mancata riconduzione COGNOME responsabilità dell’imputata COGNOME‘al del concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., dal momento che le dichiarazioni d COGNOME COGNOME del COGNOMECOGNOME COGNOME proprie dalla sentenza impugnata, hanno concordemente riferito che l’intento non COGNOME quello di uccidere l’NOME, ma di spaventarlo, m provvedimento impugnato – in tal senso contraddicendosi – COGNOME erroneamente esposto, in contrasto con quanto da essi dichiarato, che la ricorrente COGNOME al corrente che la vitt COGNOME dovuto essere colpita con armi da fuoco, di cui i compartecipi COGNOMEro stati i possesso.
4.3.11 terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussisten dell’aggravante COGNOME premeditazione, perché – se intento comune era quello di intimidire vittima – COGNOME dichiarato dai collaboratori e da COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME configurabil circostanza aggravante in questione e lo stesso COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME dichiarato di no aver più parlato del progetto delittuoso con la COGNOME dal dicembre 2016. La preparazion dell’agguato, infine, è avvenuta a seguito di mirati sopralluoghi degli autori materia ritenere di per sé sufficienti ad acquisire informazioni sui movimenti COGNOME vittima.
4.4.11 quarto motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge e COGNOME motivazione con riferime alla ritenuta affermazione di responsabilità concorsuale per i delitti di cui agli artt. 2,4 895/67, stante l’apoditticità dei passaggi COGNOME motivazione COGNOME sentenza impugnata riguardo COGNOME consapevolezza, da parte COGNOME ricorrente, che i complici COGNOMEro in possesso armi da sparo, portate in occasione dell’agguato, COGNOME già osservato nel COGNOME motivo del ricorso.
4.5.11 quinto motivo si è soffermato sul vizio di omessa motivazione, in relazione al mancat riconoscimento COGNOME prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti – con la scelt
priva di giustificazione, COGNOME sola equivalenza di esse rispetto alle aggravanti – e in relazi cospicui aumenti di pena calcolati per la continuazione interna. La difesa, in seno al motivo, richiesto infine la correzione di un errore materiale del dispositivo COGNOME sentenza impugn perché la pena comminata è di anni 14 e mesi 4 di reclusione, COGNOME enunciato in motivazione, e non di anni 17 e mesi 4.
E’ pervenuta memoria difensiva in data 8 febbraio 2024, a firma dell’AVV_NOTAIO, che h sviluppato il motivo del ricorso principale ed insistito COGNOMEa richiesta di annullamento rinvio COGNOME sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato, fatta salva la correzione di errore materiale conten COGNOMEa sentenza impugnata.
1.0ccorre in premessa rilevare COGNOME ci si trovi in presenza di una c.d. “doppia conforme” sull responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d’appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze d merito adottano gli stessi criteri COGNOMEa valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 2 Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368).
2.Deve essere parimenti rimarcato che il paradigma normativo offerto dall’art. 627 del codic di rito prevede che il giudice del rinvio sia chiamato ad esercitare le proprie funzioni resci all’interno di uno specifico perimetro delibativo, che gli viene tracciato dalla pron rescindente COGNOME Suprema Corte che, comunque, COGNOMEe ipotesi di annullamento per mancanza o illogicità manifesta COGNOME motivazione, lascia libero il giudice del rinvio di determinare il apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e COGNOME situazione di fatto concernente i punti oggetto dell’annullamento, con la possibilità di compiere, reputato indispensabile, ulteriori atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 5, n. 33 19/4/2018, Rv. 273628; Cass. sez.2, n. 27116 del 22/05/2014, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 259811). E ciò in accordo con il COGNOME periodo dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., ch prevede che “se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giud dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti la decisione”: tale norma va interpretata nel senso che, in sede di rinvio, la rinnovaz dell’istruzione dibattimentale, in sé istituto di carattere eccezionale, non può che allinear scrutinio sulla rilevanza delle prove “nuovamente” richieste ai fini dello specifico sp
decisorio con cui il giudice del rinvio è chiamato a confrontarsi (sez.5, n. 5209 11/12/2020,0ttino, Rv. 280408; sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, P.G. in proc. Lento e altro Rv. 270721).
Deve essere allora precisato che, COGNOME puntualmente colto dal giudice del procedimento di rinvio, il nucleo centrale COGNOME pronuncia di annullamento COGNOME prima sezione di questa Cor che pure ha richiesto una rivalutazione globale del compendio probatorio, ha inCOGNOMEito un carenza di motivazione COGNOME prima sentenza COGNOME Corte d’assise d’appello di Bari a riguardo essenzialmente, COGNOME valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME verbale di interrogatorio del 19 marzo 2019, e non tanto del contributo narrativo de relato di NOME NOME, ritenuto in quanto tale intrinsecamente credibile e convalidato ab extra dal contenuto delle conversazioni intercettate in ambientale, COGNOME pianamente si desume dallo snodo argomentativo seguente:. Ed invero, che sia in principalità l’apporto informativo del COGNOME il punto critico che il giudizio rescind inteso devolvere alla Corte del rinvio è confermato dall’ulteriore passaggio espositivo di p 18, ove si legge: . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte d’assise d’appello di Bari, al fine di superare la criticità esaltata dalla pronu annullamento, ha dunque correttamente proceduto a disporre la rinnovazione parziale del dibattimento ai NOME dell’art. 603 cod. proc. pen. con l’escussione di COGNOME NOME NOME dell’art. 197 bis cod. proc. pen., in quanto ormai raggiunto da condanna irrevocabile relazione alla partecipazione all’omicidio di NOME. Con la nuova piattaforma probatoria la sentenza impugnata si è dunque confrontata COGNOMEa prospettiva di eliminare l pecca motivazionale sulla COGNOME si era concentrata la decisione COGNOME Cassazione.
3.Sulla tematica COGNOME prova rappresentativa delle chiamate in correità o in reità, è b rammentare che, COGNOME i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; sez. U n. 1653 d
21/10/1992, COGNOME, Rv.192465), il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi p quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l’accusat genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all’accusa dei coautori e complici; l’attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontane verosimiglianza, la precisione, la completezza COGNOME narrazione dei fatti, la concordanza tr dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, att elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evi il fenomeno COGNOME c.d. “circolarità” probatoria e che possono consistere in elementi probator indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un’altra chiamata in correità (Sez. 1, n. del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest’ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamen attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, COGNOME nel c in cui una chiamata abbia condizionato l’altra.
La chiara distinzione dei tre livelli COGNOME valutazione di questa, particolare, prova dichi non significa tuttavia, COGNOME ancora si dirà, che sia indispensabile la formulazione di autonomi e distinti giudizi (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquili Rv. 255143).
Quanto, infine, all’oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elem prova da parte dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l’interpretazione COGNOME c in questo ambito, vige il principio COGNOME libertà degli elementi di riscontro estrinseco, ne che questi – che non debbono integrare la prova del fatto, perché in tal caso perderebbero la propria funzione “gregaria”- non essendo predeterminati COGNOMEa specie e COGNOMEa qualità, posson essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni alt elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano COGNOME mera consequenzialità logica, a corroborare, COGNOME‘ambito di una valutazion probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma processuale (cfr. Sez. Aquilina cit.; sez. 1 n. 1560 del 21/11/2006, Pg in proc. Missi, Rv. 235801).
I riscontri devono essere individualizzanti, con la precisazione che nel giudizio sul me dell’imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell’accusato e che sia riconducibi al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in vi indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli element di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia c con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento (cfr. sez. U, Aquilina cit.; sez.5, n. 36451 del 24/06/2004, COGNOME e altri, Rv. 230240; sez. 1, n. 33398 del 04/04/201 COGNOME e altri, Rv. 252930).
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4.Mette conto soffermarsi, ancora, sulla valenza probatoria dei dialoghi ascoltati nel corso un’intercettazione, telefonica o ambientale, regolarmente autorizzata.
E radicato principio ermeneutico, in sede di legittimità, che “il contenuto di intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata COGNOME concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correit pertanto, se va anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quell probatorio, non è però soggetto, COGNOMEa predetta valutazione, ai canoni di cui all’ad 192 comm terzo cod. proc. pen.” (sez. 5, n. 603 del 14/10/2003, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 227815; Sez. 5, n 13614 del 19/01/2001, COGNOME, Rv. 218392; Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812; sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; sez.5, n. 27055 del 24/05/2021, COGNOME, Rv. 281541; sez.1, n. 27370 del 16/02/2021, Pezzella, Rv. 281635; sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, COGNOME, Rv. 247447; sez.2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980).
L’esegesi così consolidata non distingue tra chiamate in correità dirette o indirette – COGNOME p sostengono i motivi di ricorso (pag.24-26 ricorso AVV_NOTAIO) – e consente di attribui contenuto di una conversazione intellegibile il valore di prova piena COGNOME responsabilità indizio o di riscontro esterno, a prescindere dalla coincidenza dell’interlocutore ascoltato collaboratore di giustizia che sia protagonista COGNOME medesima chiamata, purchè il giudice merito dia conto, COGNOMEa libera espressione del proprio convincimento, del relativo discor giustificativo con argomenti chiari, razionali e persuasivi.
E per vero già uno dei passaggi COGNOME sentenza rescindente – COGNOME sopra COGNOME – aveva sottolineato (pag.17) che congruamente il giudice del primo processo di COGNOME grado COGNOME valorizzato le intercettazioni ambientali a riscontro COGNOME credibilità del COGNOME confidenze ricevute da COGNOME in relazione alla paternità del mandato ad agire.
5.Per quanto concerne i profili che attengono alla stima COGNOME credibilità intrinseca, deve es ribadito che non sono rilevanti le ragioni ispiratrici COGNOME scelta collaborativa del NOME COGNOME, se sollecitata dalle pressioni dei provvedimenti giudiziari a loro carico maturata – in embrione o in animo già tendenzialmente risoluta – prima di rilasciare forma dichiarazioni agli inquirenti, ovvero ancora influenzata dal timore di essere coinvolti ammissioni altrui o finanche dalle altrui condotte ritorsive.
In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, questa Corte ha più volte ri che il cd. “pentimento”, collegato COGNOMEa maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristic all’intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di un metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un’intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l’indagine sulla credibilità collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali dell persona – e quindi sulla genuinità del suo pentimento – quanto sulle ragioni che possono averlo
indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 5438 d 07/11/2019, Birra, Rv. 278470; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253709).
5.1.La Corte d’Assise d’appello del giudizio rescissorio, con scrupolo espositivo, si è prof COGNOMEa positiva valutazione di credibilità soggettiva e complessiva attendibilità intrinseca sua compatibilità con un interesse processuale di natura premiale, con l’inesistenza d risentimento o di intento calunniatorio nei confronti COGNOME ricorrente, che anzi lo aveva ai economicamente e nel corso delle vicissitudini giudiziarie – ed estrinseca delle dichiarazioni NOME – con argomentazioni lineari ed intimamente non illogiche ed a tale apprezzamento deve arrestarsi il giudizio di legittimità, che non può essere sollecitato a sostituire il p ricostruttivo operato dal giudice di merito attraverso la rielaborazione interpretativa o dalla parte ricorrente in quanto ritenuta più consona e conforme alla realtà dei fatti o verità processuale.
In altre parole, reputa il collegio che la Corte del giudizio di rinvio si sia peritata COGNOME COGNOME ricerca di un “ragionevole equilibrio di coerenza e qualità” del contributo del COGNOME nel contesto di tutti gli altri fatti narrati e si sia allineata al principio di diritto ch lacune dell’attendibilità soggettiva siano compensate con un più elevato e consistente spessore di riscontro, attraverso il necessario minuzioso raffronto di verifiche di credibilità est (Sez. 6, n. 20514 del 28/04/2010, NOME e altri, Rv. 247346; Sez. 1, n. 35561 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256753). Non meritano così censura, nei limiti dello scrutini legittimità, le argomentazioni che hanno escluso un anomalo ed ineluttabile conflitto tra possibile tentativo di ridimensionare il grado COGNOME propria partecipazione all’evento delitt comunque confessata (e in relazione alla COGNOME è infatti intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, fondata anche sulle citate ammissioni di responsabilità, cfr. pag. 68 sentenza primo grado), e il segmento narrativo più specificamente attinente le rivelazioni apprese d COGNOME con riferimento al diretto conferimento del mandato da parte COGNOME COGNOME.
Il calibro dell’apporto probatorio che promana dalle dichiarazioni del COGNOME, a conforto giudizio di attendibilità intrinseca, è conclamato dalle puntuali osservazioni COGNOME sent impugnata a riguardo dell’affermazione di responsabilità sua e dei compartecipi, COGNOME, per l’omicidio NOME ed è stata ritenuta, con enunciati congrui e in ogni caso no palesemente illogici, di pregnanza tale da superarne i frammenti di inverosimiglianza contraddittorietà (relativi alle questioni COGNOME visione del filmato al telegiornale e dell consegna del veicolo rubato, da lui pacificamente messo a disposizione degli autori materiali dell’imboscata, COGNOME concordemente dichiarato da ciascuno dei tre condannati) sui quali hanno insistito i motivi dei due ricorsi, inidonei ad inquinarne la solidità e la decisività, a COGNOME complessiva ricostruzione del fatto e COGNOME sua attribuzione soggettiva.
Può anche osservarsi – compulsando gli allegati ai ricorsi per cassazione – che NOME ha dichiarato di non essere stato in compagnia dei complici il 25 aprile 2017 in occasio dell’omicidio (pag. 61 trascriz. verbale di interrogatorio del 16 aprile 2018). In effetti,
delle possibili violazioni COGNOME misura di prevenzione COGNOME sorveglianza speciale con obbligo soggiorno, diverse erano le utenze cellulari nominativamente riferibili a NOME, NUMERO_TELEFONO, che non si situa a Bari nel corso del 25 aprile 2017, la 3201409464 – che il 25 aprile 2017 aggancia le celle di Binetto, COGNOME Bari e Acquaviva delle Fonti e non d capoluogo; e pure COGNOMEa sua disponibilità è stata con sicurezza individuata l’utenza c citofono, o dedicata, 3511207150 – i cui movimenti non risultano documentati COGNOME‘annotazione di polizia giudiziaria del 17 maggio 2017, allegata al ricorso dell’AVV_NOTAIO – c 20.03 del 25 aprile 2017 (pag. 21 sentenza di primo grado) è stata collocata nel Comune di Cassano delle Murge, in occasione di un significativo contatto con COGNOME, che era invece Bari; nemmeno è certo – e comunque i motivi dei ricorsi non affrontano il dato – che, al di delle formali intestazioni delle schede Sim, tutte le utenze, oggetto del monitoraggio, COGNOME contestualmente in uso al NOME; e ancora, COGNOMEo scenario genuino delle intercettazion ambientali attivate nei locali dell’abitazione nel febbraio 2018, più volte NOME NOME ribadiscono che la sera dell’omicidio avevano cenato insieme e consumato una pizza a casa, anche perché NOME NOME soggetto alla misura di prevenzione COGNOME sorveglianza speciale. Nel complesso, dunque, l’evidenza delle ripetute e significative ammissioni di partecipazione a fatto, rappresentate dalla fornitura dell’autovettura e dell’arma da sparo utilizzat l’aggressione, assume valenza così imponente da ridurre, se non a marginalità, quantomeno ad elementi non decisivi le aporìe illustrate dagli atti difensivi perché inidonee a destrutt la credibilità del nucleo essenziale del racconto COGNOMEa sua globalità.
5.2.L’ampiezza e consistenza delle argomentazioni espresse COGNOMEa pronuncia del giudice di rinvio sono poi avvalorate dall’enumerazione dei riscontri oggettivi ed individualizzan conferma dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del propalato di NOMENOME costituiti plurime conversazioni captate in ambientale con i familiari, dal cui contenuto si evince che collaboratore, in tempi antecedenti alla scelta collaborativa, riferisse con precisione del pr ruolo concorsuale e COGNOME a conoscenza COGNOME dinamica dell’agguato (pagg. 26-43 decisione del primo giudice) – in piena conformità alla ricostruzione COGNOME sequenza degli accadiment effettuata dalle sentenze di merito – e, coerentemente, del ruolo di mandante COGNOME COGNOME, sintonia con quanto successivamente riferito al pubblico ministero e al giudice per le indagi preliminari (pag.28 e segg. COGNOME sentenza di primo grado, la moglie COGNOME NOME commenta “e moh che è, arriveranno pure alla bionda”, NOME NOME “e COGNOME me quelli a me sono arrivati tramite quella! Perché io stavo in affidamento là, al magazzino! Hai capito? A me e NOME ci fermarono dentro là! La macchina grigia ce l’avevo io! E ce l’ho ancora!” Pag.31, ove COGNOME nuovamente collega l’informazione di garanzia ricevuta per concorso in omicidio alla vicenda di “NOME” e del suo “compare”; pag. 34, ove COGNOME, commentando il possibile “pentimento” di COGNOME, ne ipotizza conseguenze per “NOME…la mandante”).
6.Quanto alle critiche dei ricorsi, che assumono non essere stato affrontato lo specifico pro COGNOME credibilità intrinseca del contributo testimoniale fornito da COGNOME NOME, va
pena ricordare, nuovamente, il costante orientamento COGNOME Corte di legittimità in tema valutazione delle chiamate di correo o in reità, COGNOME il COGNOME la valutazione COGNOME credi soggettiva del dichiarante e quella COGNOME attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni n muovono lungo direttrici separate, dal momento che l’uno aspetto s’interseca necessariamente con l’altro, sicchè il giudice è chiamato ad una considerazione unitaria dei due aspetti, eventualmente scomponibili; ed in presenza di incertezze in relazione all’attendibilità racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessi emergenze processuali, in quanto – salvo il caso limite COGNOME sicura inattendibilità del dichi – il suo convincimento deve fondarsi sul vaglio globale di tutti gli elementi di informaz legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez. U, Aquilina, cit.; Sez. 6, n. 1159 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Ne deriva che le chiamate in correità o in reità, in quan contenute COGNOMEe dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati COGNOME‘art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criter valutazione COGNOME prova previsti da tale disposizione normativa, nel senso che la loro credibi soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in elementi di prova, con la conseguente uniformità dell’obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi COGNOME espressione di un giudizio unitario ed omogeneo. E ciò significa, in linea con quanto opportunamente affermato dalla dominante giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza non deve svilupparsi rigidamente – essendo, COGNOME COGNOME, espressione di una delibazione armonica e non frazionabile – nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibili soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzan reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova dichiarativa, devo essere valutate unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali, non prevedendo la disposizione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica deroga (cfr. anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sicchè, può senz’altro riaffermarsi che eventuali riserve del giudizio di attendibilità intr del narrato di un chiamante in correità possono essere superate con il compiuto e positiv vaglio COGNOME sua portata probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di infor legittimamente acquisiti (sez. U, Aquilina cit., in motivazione) ivi inclusa, evidentement solidità dei riscontri esterni.
In questi termini, l’operazione di ermeneutica processuale prospettata COGNOMEe impugnazioni proposte COGNOME‘interesse COGNOME ricorrente, tendente a richiedere una parcellizzazione dei sing segmenti valutativi, non può essere condivisa (sez.1, n. 4455 del 17/01/2017, COGNOME).
6.2.La Corte del giudizio di rinvio si è allineata ai menzionati canoni interpretativi formulato – da pag. 29 – un’articolata ed organica valutazione COGNOME credibilità soggettiv oggettiva del COGNOME, tracciando, con esposizione piana e non difforme dai criteri de logica, il percorso di comparazione tra le dichiarazioni rese dal collaboratore nel 2019 e que formalizzate nel 2023 – non senza rimarcarne il significativo mutamento COGNOME COGNOMEe
processuale da coimputato a testimone, di più intensa pregnanza responsabilizzante perché caratterizzata dall’obbligo di dire la verità (pag.29), pena la commissione del reato di f testimonianza – nel rispetto del contraddittorio processuale e dunque in presenza delle pi ampie garanzie del “giusto processo”, propendendo per la maggiore affidabilità di queste ultime e non omettendo di elencarne i singoli elementi di convalida esterna, di natura logic rappresentativa ed intercettiva; ed ha deciso in ossequio al principio generale che discend direttamente dal primo comma dell’art. 111 COGNOME Costituzione, COGNOME il COGNOME, ogni qualvolt si sia in presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo testimone, non consentito al giudice di privilegiarne una a propria discrezione, ma sussiste invece l’obbligo un più attento esame, sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fi rendere ragione COGNOME maggiore credibilità delle une, ovvero COGNOME non genuinità delle alt COGNOME concordanza di alcuna di esse con altri elementi di prova, o, infine, dell’inattendibi entrambe (così Corte Cost. n. 241 del 1994).
La Corte del rito rescissorio ha dapprima messo in risalto che la versione resa dal COGNOME data 8 maggio 2023 nel giudizio di rinvio non è totalmente antinonnica rispetto a quella d 2019, perché il diverso racconto – quanto al ruolo di concorrente morale dell’imputata NOME NOME NOME è innestato in quelle dichiarazioni, nel cui contesto egli aveva già riferito, sia pu base di un assetto espositivo differente, di aver inteso, dalla proposta di un “reclutamento” COGNOME‘azione punitiva nei confronti dell’NOME, formulatagli dal COGNOME, c relativo input provenisse dalla COGNOME.
E in tale direzione, anche le già vagliate dichiarazioni de relato rese da NOME, pur non potendo consentire alla testimonianza di COGNOME COGNOME “auto-riscontrarsi”, COGNOME rilevato da sentenza rescindente (pag. 16 e 17), possono senz’altro valere a potenziare la credibilit soggettiva del suo ultimo costituto processuale (sez.1, n. 4455 del 17/01/2017, COGNOME Rv.269467), vieppiù confortata dalla captazione in ambientale citata a pag. 29 COGNOME sentenza impugnata, che a sua volta richiama la pag. 26 COGNOME decisione del primo giudice, quando COGNOME, in periodo non sospetto, già esternava all’amico NOME che “se NOME parla mi rovina”.
6.3.La sentenza ha dunque passato in rassegna i variegati riscontri, di natura individualizzante, che corroborano l’attendibilità COGNOME deposizione resa da COGNOME COGNOME testimone assistito, costituiti, per un verso, dalle medesime dichiarazioni di COGNOME COGNOME COGNOME scellerata iniziativa – aveva riferito al pubblico ministero d saputo che la suocera NOME COGNOME COGNOME, parlando con COGNOMECOGNOME COGNOME “al fatto di dare una lezione ad NOME“; costituiti, per altro verso, dalle acquisizioni delle intercetta dei colloqui in carcere con i familiari, antecedenti alle dichiarazioni rese, con parti riferimento a quelle – menzionate a pag. 44 e ss. COGNOME sentenza del primo giudice – nel cors delle quali COGNOME “chiede alla moglie di avvisare COGNOME ed NOME (indicata anche com “lei”) del pentimento di NOME“, evidentemente COGNOMEa consapevolezza che costui, COGNOME poi plasticamente emerso, COGNOME al corrente COGNOME vicenda dell’omicidio e delle responsabilità
ciascuno dei compartecipi – tra cui quella COGNOME attuale ricorrente – e potesse rivelarl inquirenti. Con riferimento, ancora, agli elementi esterni di carattere logico, la sen impugnata ha dato plausibile ed appropriato rilievo alla preferibilità COGNOME descrizion movente COGNOME di diretta emanazione COGNOME COGNOME, esasperata dalla degenerazione del rapporto affettivo con l’NOME, bruscamente interrotto dall’inizio del mese di aprile, piutt che ad un’improvvisa ed autonoma risoluzione del COGNOME, mosso da una fumosa, francamente non conferente, aspirazione al recupero COGNOME serenità familiare, correttamente considerata, con proposizione condivisibile, dalla Corte del rinvio COGNOME foriera, semmai, di aggravamento COGNOME già precaria instabilità emotiva COGNOME suocera.
Alla prima opzione, del COGNOME, si conformano i “precedenti” dettagliatamente scandagliati dal motivazione, che plausibilmente convergono COGNOMEa direttrice interpretativa privilegiata d sentenza impugnata a riguardo del ruolo di promotrice, per un movente di natura passionale, dell’azione criminosa assegnato alla COGNOME, desunto dalla protrazione dell’interruzione d contatti dall’inizio di aprile 2017, dopo un “litigio animato”, senza che l’NOME ave COGNOME a volerli riprendere – nonostante le ripetute telefonate da lei inoltrate persi numero di casa, sino al 17 aprile 2017, rimaste senza risposta (pag. 66 sentenza di primo grado) – e , più in generale, dalla volontà COGNOME vittima di non rinunciare alla famiglia, dalla donna COGNOME imperdonabile affronto personale; dalle reiterate condotte di molestia, minaccia e di vessazione, realizzate dalla COGNOME in danno suo e dei familiari (pagg. 22sentenza d’appello, pag. 70 e 71 sentenza di primo grado), intensificatesi nel tempo sin all’organizzazione COGNOME spedizione punitiva del maggio 2016, che COGNOME potuto cagionare un grave attentato incendiario alla casa di villeggiatura di Nova Siri, a sua volta sintomati indole vendicativa e di tendenza al reclutamento di accoliti per darvi soddisfazione.
In questo quadro ricostruttivo, arricchito dall’apporto dichiarativo acquisito nel giudi rinvio, perdono evidentemente di consistenza i rilievi difensivi che insistono, anche co deduzione di un insussistente travisamento per omissione, sui contrasti tra le versioni rese d COGNOMECOGNOME perché la Corte d’assise d’appello si è puntualmente ed analiticamente espressa sul definitivo “superamento” del racconto dell’interrogatorio del 2019, ritenuto nel complesso n credibile sia pure con limitato riferimento alla individuazione del mandante dell’aggua Risultano, in proposito, svilite anche le obiezioni che si appuntano sul profilo del compen previsto per l’esecuzione del mandato, perché COGNOME COGNOME fornito la ragionevole spiegazione COGNOME la COGNOME, alle pretese del COGNOME COGNOME ottenere una somma di denaro per la fornitura del veicolo e COGNOME pistola, egli lo rassicurò, sia pure solo per tranquillizzarlo, che si sa tal senso accordato con la COGNOME e il COGNOME, con ciò confermando che di una mercede effettivamente si parlò (cfr. tavole sinottiche ricorso AVV_NOTAIO, pagg. 43 e 44). Raff l’emergenza del dato storico la trascrizione dell’audizione del 8 maggio 2023, allegata al rico dell’AVV_NOTAIO, ove COGNOME ribadisce che la COGNOME COGNOME dovuto “pagare” la pistol la macchina rubata, perché così COGNOME aveva con insistenza richiesto (fg. 35) e alcun segmenti delle conversazioni intercettate COGNOME‘abitacolo COGNOME Mercedes in uso a NOME
NOME, nel corso delle quali COGNOME, colloquiando con NOME, moglie de NOME, ha in effetti COGNOME ad un debito COGNOME COGNOME nei suoi confronti (“Vedi che tua suocera doveva pagare a me…”, progr. 3893 del 17 settembre 2017, pag. 24 sentenza di primo grado).
7.11 COGNOME e il quarto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO non possono trova accoglimento.
La Corte di merito ha fatto buon governo, nel caso concreto, del principio di diritto, enunc dal massimo consesso nomofilattico COGNOME Corte di Cassazione, COGNOME il COGNOME “l’espressa adesione del concorrente a un’impresa criminosa, consistente COGNOMEa produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato COGNOME esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative COGNOME vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorr un’ipotesi di concorso ordinario a norma dell’art. 110 cod. pen. e non quella di concor cosidCOGNOME anomalo, ai NOME del successivo art. 116, COGNOME‘aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all’effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene dell dell’incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantu concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazion COGNOME contingente situazione di fatto, la COGNOME rientri comunque nel novero di quelle astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso COGNOME suscettibili di dar luogo al produzione dell’evento dannoso” (sez. U n. 337 del 18/12/2008, COGNOME, Rv.241574). La vicenda fattuale oggetto di quello scrutinio è assai similare a quella del processo de quo, perché riguardava proprio un caso di programmata “gannbizzazione” COGNOME vittima, degenerata, per un assunto errore COGNOME‘uso delle armi da fuoco, COGNOMEa causazione COGNOME sua morte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con la graniticità dell’indirizzo in esame non collidono le indicazioni interpretative tr dall’approdo di Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, poiché quest’ultimo ha riguardato il tema COGNOME violazione di regole cautelari in ambito lavorativo e, dunque, atti ad un contesto di natura lecita, che deve essere radicalmente escluso ove si discetti di accadimento di estrazione criminale, nel COGNOME è stato sin dall’inizio pianificato l’uso d micidiali (sez.5, n. 4854 del 15/11/2021, COGNOME, Rv. 282873). Nel caso di specie, invero, l sentenza oggetto del ricorso ha perspicuamente sottolineato che <la COGNOME COGNOME consapevole che un'arma da fuoco COGNOME stata utilizzata per "spaventare" l'NOME, sparandogli contro dei colpi, per giunta da parte di due pregiudicati, uno dei quali già condannato per omicidi (pag.34) ed a pag. 35 vi è riferimento espresso all'incarico di "gambizzare" la vittima; si di una chiave di lettura suffragata, anziché ridimensionata, dalle trascrizioni dell'es testimoniale del COGNOME del 8 maggio 2023, allegate al ricorso dell'AVV_NOTAIO, perc pag. 11 il collaboratore ha esplicitamente riferito che la COGNOME gli chiese di mandare un sic "per far gambizzare NOME" ed a pag. 48, a domande COGNOME difesa, ha confermato che la
NOME gli chiese di "spararlo…spaventarlo, spararlo, spararlo a una gamba"; il perimetro mandato non era dunque rigidamente confinato a generiche finalità di intimidazione, ma includeva, nel fascio di prospettiva, l'attingimento COGNOME vittima con l'arma da fuoc allineano d'altro canto all'esegesi prescelta dalla pronuncia impugnata gli altri rob indicatori, richiamati in motivazione, univocamente sintonici a sostegno COGNOME ricorrenza dolo indiretto in capo all'imputata: la sua disinvolta propensione ad azioni di profo aggressività e ragguardevole pregiudizio patrimoniale, COGNOME le minacce di morte proferite all'indirizzo COGNOME vittima, di cui dà contezza la sentenza di primo grado (pag.70), COGNOME caso dell'invio di emissari a bruciare la villa dell'NOME ed anche in spregio a "avvertimenti" scaturiti da un noto clan criminale; la selezione di esponenti COGNOME malavita, capaci di maneggiare le armi da fuoco; la preordinazione di un agguato a sorpresa, in orario notturno; la richiesta esplicita di sparare al suo indirizzo colpi di arma da fuoco.
Parimenti, sono prive di pregio le doglianze relative all'affermazione di responsabilità in or al delitto di illegale detenzione e porto di arma comune da sparo, poiché concorre nei delitt illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insiem altri all'ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato (sez.1, n. 6223 del 05/12/2023, COGNOME, Rv. 285785; sez.2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv.226970). Sin dalla fase COGNOME programmazione del reato e delle interlocuzioni con gl esecutori materiali, la ricorrente era logicamente al corrente COGNOME relativa disponibilità d da sparo, strumentali al puntuale conseguimento del risultato richiesto.
8.Anche il terzo motivo del ricorso dell'AVV_NOTAIO non è fondato.
Costituisce ius receptum che gli elementi costitutivi COGNOME circostanza aggravante COGNOME premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportun del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità COGNOME'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento natura ideologica). L'animus che connota la peculiarità dell'aggravante è stato congruamente ritenuto compatibile con il dolo eventuale, dal momento che, per un verso, è sufficiente ch esso inCOGNOMEe il "fatto", inteso COGNOME attentato all'altrui incolumità individuale e, per altro perchè nel fuoco dell'elemento psicologico del reato deve ritenersi inglobata rappresentazione dello sviluppo dell'azione progettata e concordata COGNOMEa determinazione di un evento naturalistico diverso e più grave (cfr. sez. U COGNOME cit., che ha riguardato propri caso di omicidio connotato da dolo indiretto in uno con la premeditazione dell'agguato in danno COGNOME vittima ; sez. 1, n. 27851 del 08/01/2021, COGNOME, non mass.; sez. 1, n. 44681 d 14/07/2023, COGNOME, non mass.; e, sia pure con riferimento alla compatibilità del premeditazione con l'omicidio preterintenzionale, sez.5, n.50505 del 13/09/2018, COGNOME, Rv.274447).
Non coglie nel segno il rilievo (pag. 55 del ricorso) che assume sia intercorso un ampio ia temporale tra la richiesta formulata dalla COGNOME COGNOME COGNOME di punire l'NOME, colloc prima di Natale 2016 e la consumazione dell'illecito, perché – COGNOME si evince dalla lettura de sentenza impugnata (pag.35), suffragata dalle trascrizioni dell'esame dibattimentale d COGNOME (es.pag. 17,21,22,38) – anche in seguito l'imputata e COGNOME sono tornati, volte, sull'argomento e, in ogni caso, la COGNOME è stata tenuta costantemente informat dell'evoluzione COGNOME vicenda. Elementi sintomatici, inoltre, COGNOME deliberazione frigido pacatoque animo dell'attentato all'incolumità dell'NOME, integrativi di riscontri esterni chiamata del COGNOME, sono stati pianamente individuati nel significativo torno di tempo il litigio intercorso tra la COGNOME e l'NOME, via whatsapp, del 1 aprile 2017, documentato alle pagg. 12-14 COGNOME sentenza del giudice di prime cure, i disperati e vani tentativi COGNOME NOME riprendere i contatti COGNOMEe date del 9,10 e 17 aprile (pag.14) e il "silenzio" dei giorni p nei quali, in base a ragionevole inferenza, è definitivamente maturato il proposito dell'aggu e si è ineluttabilmente consolidato il piano punitivo; COGNOMEa trasmissione ai mandatar dettagliate informazioni sui turni di lavoro, sugli spostamenti e sull'imminenza di un br periodo di ferie di cui l'NOME COGNOME dovuto fruire in corrispondenza COGNOME festa di laur COGNOME figlia. Con argomentazioni logiche e coerenti con la lettura complessiva dell'impian probatorio le sentenze di merito hanno posto in rilievo che solo la COGNOMECOGNOME che da temp frequentava l'COGNOME, COGNOME potuto essere al corrente dei particolari relativi alle turnazi di lavoro ed alle abitudini di vita di quest'ultimo, che non COGNOMEro potuto essere apprese, puntualità, dall'effettuazione degli sporadici sopralluoghi di cui hanno riferito gli es materiali e dato conto gli accertamenti di polizia giudiziaria, citati COGNOMEa parte motiv sentenza del primo giudice (pag. 75-79 sentenza di primo grado, pag. 33 sentenza di appello).
9.11 quinto motivo del ricorso dell'AVV_NOTAIO, che ha focalizzato l'attenzione sul vi motivazione in ordine al mancato riconoscimento COGNOME prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull'aggravante COGNOME premeditazione e in ordine agli aumenti di pena irrogati per l continuazione interna nel capo 1) dell'imputazione, è generico e manifestamente infondato.
La ragione formulata dalla ricorrente in relazione al giudizio di comparazione è, COGNOMEa sostanz indeterminato – perché si riduce ad un inconsistente richiamo alla necessità di una esaustiv motivazione per il diniego, in assenza delle doverose esplicitazioni, idonee a giustificar scrutinio di prevalenza delle attenuanti – e comunque manifestamente infondata, perché, COGNOME l'indirizzo consolidato COGNOME Corte di Cassazione, tale giudizio implica una valutazio discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza – COGNOME avvenuto n caso in esame, pag. 36 COGNOME sentenza COGNOME Corte territoriale – si sia limitata a ritenerla idonea a realizzare l'adeguatezza COGNOME pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La quantificazione degli incrementi di pena per la
continuazione interna – peraltro solo genericamente contestata con il ricorso – è invece linea con l'orientamento stabile COGNOME giurisprudenza di legittimità, COGNOME il COGNOME il gr impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità d stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rappo proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino r limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un c materiale di pene (sez. U n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME). Gli aumenti di pena commisurati sulla pena-base in relazione alla condanna per concorso in detenzione e porto d'arma comune da sparo sono estremamente contenuti e sono stati inglobati COGNOMEa complessiva illustrazione COGNOME determinazione del trattamento sanzionatorio, affrontato COGNOME'ultimo paragrafo del sentenza.
10.Va disposta, ai NOME dell'art. 130 comma 1, COGNOME alinea, cod. proc. pen., la correzion dell'errore materiale del dispositivo COGNOME sentenza di COGNOME grado, nel senso che in luo COGNOME pena ivi indicata in "anni diciassette e mesi quattro di reclusione" deve invece intend quella di "anni quattordici e mesi quattro di reclusione", esattamente calcolata e specificat motivazione.
Ai NOME dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto, nel COGNOME, del ricorso dell'im consegue la condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
L'imputata deve essere infine condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, i cui difensori, l'AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO delle parti civili NOME, NOME e NOME) comparso in udienza pubblica anche in sostituzione dell'AVV_NOTAIO (per conto delle parti civili COGNOME, NOME), hanno depositato conclusioni scritte, attraverso le quali hanno contrastato l pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/ Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto COGNOME natura del processo e dell'opera prestata (studio e partecipazione all'udien odierna), possono liquidarsi in complessivi euro 4000 per ciascuna difesa di parte civile, o accessori di legge.
P.Q.M.
dispone la correzione del dispositivo COGNOME sentenza impugnata nel senso per cui laddove la pena è indicata in "anni diciassette e mesi quattro di reclusione" deve leggersi invece "an quattordici e mesi quattro di reclusione". Rigetta nel COGNOME il ricorso e condanna la ricor alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida complessivament
euro 4000,00 per quelle assistite dall'AVV_NOTAIO e in euro 4000,00 per que dall'AVV_NOTAIO oltre accessori COGNOME per legge.
Così deciso in Roma, il 20/03/2024
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